Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1067 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1067 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 6520-2017 proposto da:
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ALBA, LANGHE, ROERO E DEL
CANAVESE SOCIETA COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIORGIO SCANAVINO;
– ricorrente contro
FALLIMENTO GEFA COSTRUZIONI SRL;
– intimato per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. 30190/2016 del
TRIBUNALE di NAPOLI, depositata 1’08/02/2017;

Data pubblicazione: 17/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. LUIGI CAPASSO che conclude chiedendo dichiararsi
l’inammissibilità del proposto regolamento.
Rilevato che:

coop. ha proposto regolamento di competenza nei confronti dell’ordinanza del
Tribunale di Napoli n. 30190/2016, in data 7 febbraio 2017, comunicata l’8
febbraio 2017 con la quale il Tribunale di Napoli – nel giudizio di accertamento
negativo del saldo del rapporto di conto corrente intrattenuto dalla fallita
società Gefa Costruzioni s.r.l. e di ripetizione di indebito – rigettava l’eccezione
di incompetenza per territorio del giudice adito dalla procedura fallimentare,
sollevata dalla banca convenuta;
la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.;
Ritenuto che:
anche dopo l’innovazione introdotta dalla novella di cui alla legge 18 giugno
2009, n. 69, in relazione alla forma della decisione sulla competenza (da
adottarsi, ora, con ordinanza anziché con sentenza), il provvedimento del
giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la
corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e disponga

la

prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il
regolamento ex art. 42 cod. proc.

CIV.

ove non preceduto dalla rimessione della

causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali
conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e
statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva
inequivocità ed incontrovertibilità, l’idoneità della propria determinazione a
risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione (Cass. Sez. U.,
29/09/2014, n. 20449);
2

la Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe, Roero, e del Canavese soc.

I

tale assoluta ed oggettiva inequivocità della pronuncia difetti nel caso in cui il
tribunale in composizione monocratica, sciogliendo la riserva assunta in
udienza e assumendo una serie di provvedimenti di carattere ordinatorio,
emetta un’ordinanza con la quale effettui una delibazione della questione di
competenza con un provvedimento funzionale all’ulteriore «iter» processuale e
non ultimativo, sebbene risoltosi con una statuizione – nel dispositivo del

preceduta dall’invito alle parti a precisare le conclusioni anche di merito (Cass.,
30/10/2013, n. 24509; Cass. Sez. U., 12/05/2008, n. 11657);
invero, il carattere ultimativo del provvedimento sulla competenza ricorra nella
sola ipotesi in cui risulti, in modo inequivoco ed oggettivo, che il giudicante,
nell’esprimersi sulla questione di competenza, abbia inteso fare luogo ad una
valutazione che reputa non più discutibile ex artt. 187, comma 3, e 177, primo
comma, cod. proc. civ., come nel caso in cui dichiari espressamente definitiva
la pronuncia sulla questione di competenza (Cass., 07/06/2017, n. 14223);
Considerato che:
nel caso di specie, l’ordinanza de qua – emessa a scioglimento della riserva
assunta in udienza, senza peraltro il previo invito alle parti a precisare le
conclusioni anche di merito – ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza
territoriale proposta dalla convenuta, rigettandola espressamente, ma senza,
tuttavia, qualificare in maniera inequivoca siffatta statuizione come definitiva
sulla questione pregiudiziale in parola e, quindi, non riesaminabile in sede di
pronuncia conclusiva del giudizio;
Ritenuto che:
alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso per regolamento
necessario di competenza debba essere dichiarato inammissibile, senza alcuna
statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione della procedura
fallimentare.
P.Q.M.
3

provvedimento – di «rigetto dell’eccezione», non essendo stata tale statuizione

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del
d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo

L–

unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello ,
stesso art. 13.

Così deciso in Roma il 21 novembre 2017.

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