Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10669 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/05/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28352/2009 proposto da:

G.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso LO studio dell’avvocato

ORLANDO MARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIGNATIELLO

Nicola, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell’avvocato CARBONE ANGELO, che

la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3282/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

23/10/09, depositata il 12/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO FELICETTI;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la seguente relazione:

“Nel giudizio di divorzio promosso dal sig. G.V. nei confronti della moglie sig.ra A.E., il tribunale di Nola pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio con sentenza non definitiva, affidando successivamente, con la sentenza definitiva, i figli minori alla madre e stabilendo a carico del padre un contributo per il loro mantenimento di Euro 500,00 mensili. La sig.ra A. proponeva appello, chiedendo che l’assegno per i figli fosse fatto decorrere dal momento della sua costituzione in giudizio e dalla sua contestuale richiesta nella comparsa di risposta (20 maggio 2002) e non dal febbraio 2009 (data della decisione), come disposto dalla sentenza, e chiedendo altresì che fossero poste a carico del marito metà delle spese straordinarie relative ai figli.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 12 novembre 2009, notificata il 14 dicembre 2009, riformò la sentenza di primo grado, come richiesto dall’appellante, quanto alla decorrenza dell’assegno, rigettando il gravame per il resto, richiamando a sostegno della statuizione adottata le sentenze nn. 21087 del 2004 e 317 del 1998.

Il sig. G. ha proposto ricorso con atto notificato alla controparte il 22 dicembre 2009, deducendo la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4 e l’omessa pronuncia su un fatto decisivo. Ha dedotto in proposito che la Corte d’appello aveva errato nel far decorrere l’assegno dalla domanda, trattandosi di assegno quantificato nella sentenza che aveva pronunciato la separazione, del quale in sede di divorzio era stata chiesta la revisione, e in relazione al quale in sede di provvedimenti presidenziali era stato confermato l’importo stabilito in quella sentenza. Si deduce la violazione della L. n. 898 del 1970, art. 4, come modificato dalla L. n. 74 del 1987, che prevede la normale decorrenza dell’assegno di divorzio dalla sentenza che lo pronuncia e non dalla domanda, nonchè del principio secondo il quale, in materia di revisione dell’assegno di mantenimento, questo decorre solo dal momento in cui sia stato disposto. Si indica la giurisprudenza di questa Corte dalla quale la sentenza impugnata si sarebbe discostata nelle sentenze nn. 11863 del 2004, 991 del 1982 e 28 del 2008).

Considerato che la sentenza impugnata ha fatto esatta applicazione del principio affermato nelle sentenze in essa citate, secondo il quale la sentenza di divorzio, mentre ha efficacia costitutiva rispetto all’assegno che uno degli ex coniugi debba all’altro per le esigenze proprie di quest’ultimo (importanza temperata per effetto della modifica apportata alla L. 1 dicembre 1970, n. 898, art. 4 dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 8 a seguito della quale il giudice può discrezionalmente far decorrere anche l’assegno divorzile dal momento della domanda), non ha la stessa efficacia rispetto all’obbligo di mantenere i figli, poichè i doveri e i diritti dei genitori verso i figli, fatte salve le modifiche conseguenti ai provvedimenti relativi al loro affidamento, non subiscono alcuna alterazione sostanziale, ed, in particolare, rimane identico, sia prima che dopo la pronuncia del divorzio, l’obbligo di ciascuno dei genitori di contribuire, in proporzione delle sue capacità, all’assistenza, all’educazione ed al mantenimento dei figli; con la conseguenza che, se in sede di giudizio di divorzio uno dei coniugi abbia richiesto un assegno di mantenimento per i figli o l’adeguamento di esso, la domanda, se ritenuta fondata, deve essere accolta, in mancanza di espresse limitazioni, dalla data stessa della sua proposizione e non da quella del passaggio in giudicato della pronuncia di divorzio, non dipendendo essa dalla modifica di “status” operata da tale pronuncia tra i coniugi;

Considerata, pertanto, la non pertinenza alla fattispecie delle sentenze indicate nel ricorso;

Visto l’art. 360 bis, nonchè gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Propone:

la fissazione del ricorso per la decisione in Camera di consiglio per la dichiarazione di manifesta infondatezza”.

Considerato che, fissato il ricorso per l’esame in Camera di consiglio, il collegio ha condiviso le su dette argomentazioni e la proposta del relatore;

che la sig.ra A.E. ha resistito con controricorso e pertanto deve provvedersi in ordine alle spese di questo giudizio condannando il ricorrente al loro pagamento nei suoi confronti, liquidandole come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in favore della resistente nella misura di euro milleduecento, di cui euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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