Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10669 del 04/05/2010

Cassazione civile sez. III, 04/05/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 04/05/2010), n.10669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5984-2009 proposto da:

CASA DI CURA VILLA TUSCOLANA SRL in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ORAZIO 3, presso

lo studio degli avvocati BELLINI VITO e BELLINI MARIA LUISA, che la

rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso per

revocazione;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA (OMISSIS) in persona del

Direttore

Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 6,

presso lo studio dell’avvocato BOLOGNINI GIUSEPPE, che la rappresenta

e difende, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3364/2009 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA del 21.11.08, depositata il 11/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per la controricorrente l’Avvocato Giuseppe Bolognini che si

riporta agli scritti.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO

SCARDACCIONE che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“La sentenza di questa S.C. che si chiede di revocare, depositata in data 11-2-2009, n. 3364, ha accolto il secondo motivo di ricorso della Azienda Unità Sanitaria Locale RM (OMISSIS) (di seguito, brevemente, A.U.S.L.) nei confronti della Casa di Cura Villa Tuscolana (di seguito, brevemente, Villa Tuscolana); ha rigettato il secondo motivo; ha, quindi, cassato in relazione al motivo accolto la sentenza della corte di appello di Roma (che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato l’opposizione della suddetta A.U.S.L. avverso il decreto ingiuntivo di pagamento di L. 5.428.268.450 emesso ad istanza della Villa Tuscolana) e rinviato innanzi ad altra Sezione di Corte di appello, fissando due principi di diritto ai quali il giudice del rinvio dovrà conformarsi nel procedere alla determinazione del compenso per prestazioni sanitarie erogate dall’opposta-ingiungente.

Parte ricorrente lamenta l’errore revocatorio in relazione ai presupposti di fatto scaturenti sia dal D.M. 14 dicembre 1994, art. 2, comma 2 sia dall’art. 1, commi 1 e 2 dello stesso Decreto.

Dal canto suo la A.U.S.L. ha dedotto l’insussistenza, nella specie, degli estremi dell’errore revocatorio.

Trattandosi di sentenza emessa nel vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 è applicabile l’art. 366 bis c.p.c., come introdotto dal decreto stesso; detta norma è, infatti, da ritenere oggetto di rinvio da parte del primo comma dello stesso art. 391 bis c.p.c., nel punto dove dispone che la revocazione è chiesta con ricorso ai sensi dell’art. 365 e segg. c.p.c.; la formulazione del motivo deve, pertanto, risolversi nell’indicazione specifica, chiara ed immediatamente intellegibile, del fatto che si assume avere costituito oggetto dell’errore e nell’esposizione delle i ragioni per cui l’errore presenta i requisiti previsti dall’art. 395 c.p.c. (sez. lavoro, ordinanza n. 5076 del 26/2/2008 Rv. 601892; sez. 3, ordinanza n. 4640 del 28/02/2007, rv. 596344); in sostanza – anche a non volere ritenere necessaria la formulazione di un vero e proprio quesito di diritto – occorre che nel ricorso vi sia un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che individui puntualmente il fatto che si assuma oggetto dell’errore e le ragioni della decisività dell’errore stesso.

L’errore di fatto revocatorio previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4 – idoneo a costituire motivo di revocazione delle sentenze di cassazione ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. deve consistere nell’affermazione o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità risulti, invece, in modo indiscutibile, esclusa o accertata; deve essere decisivo, nel senso che deve esistere un necessario nesso di causalità sul quale la Corte si sia pronunciata;

deve infine presentare i caratteri della evidenza ed obiettività (n. 4640 del 27 sopra cit.).

Orbene, nel caso di specie, non solo manca nel ricorso per revocazione l’indicato momento di sintesi idoneo a focalizzare gli estremi dell’errore denunciato, ma gli stessi contenuti delle censure evidenziano come – denunciando l’errore sui presupposti di fatto scaturenti dal cit. D.M. – la ricorrente intenda criticare le valutazioni interpretative e, correlativamente, i principi di diritto cui dovrà uniformarsi il giudice del rinvio. In sostanza ciò che si lamenta non è errore di fatto bensì un (eventuale) errore di diritto.

Per tali motivi il ricorso appare destinato alla declaratoria di inammissibilità;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che la ricorrente ha presentato memoria; considerato che il P.G. ha condiviso la relazione-rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, sostanziantesi nella dedotta idoneità del formulato motivo – risultando ivi il momento di sintesi invero contenuto nell’ultimo capoverso del punto 1 alla pag. 8 del ricorso nonchè dell’ultimo capoverso del punto 2 alla pag. 9 del ricorso, laddove sono stati individuati e riassunti i due dedotti errori di fatto, nonchè nella contestazione che nella specie si tratti di errori di diritto, come indicato nella relazione”;

considerato che, come esposto nella relazione, non reca nè un quesito di diritto nè il “momento di sintesi”, tale non potendosi invero considerare le parti del motivo indicati nella memoria, appalesandosi esse strutturalmente e funzionalmente inidonee, risultando formulate in termini difformi dal relativo schema delineato dalla giurisprudenza di legittimità laddove non contengono (quantomeno) la sintetica e riassuntiva indicazione del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria;

atteso che l’inidonea formulazione sia del quesito di diritto che della “chiara indicazione” delle “ragioni” del denunziato vizio di motivazione equivale alla relativa omessa formulazione, in quanto nel dettare una prescrizione di ordine formale la norma incide invero anche sulla sostanza dell’impugnazione, imponendo al ricorrente di chiarire con il quesito l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta fattispecie (v. Cass., 7/4/2009, n. 8463; Cass. Sez. Un., 25/11/2008. n. 28054; Cass. Sez. Un., 30/10/2008, n. 26020), (anche) in tal caso rimanendo altrimenti vanificata la finalità di consentire a questa Corte il miglior esercizio della funzione nomofilattica sottesa alla disciplina del quesito introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006 (cfr., da ultimo, Cass. Sez. un., 10/9/2009, n. 19444);

ritenuto, per altro verso, che il “denunciato errore formale per aver ritenuto l’assistenza di lungo degenza estranea all’assistenza ospedaliera per acuti”, e la dedotta riconduzione di “due distinte situazioni ad una sola, generalizzando così la facoltà in questione e quindi erroneamente riferendola anche al caso di carenza di provvedimenti regionali di fissazione delle tariffe: carenza che di per se stessa, ed in via assorbente, spiega che l’unico trattamento tariffario in tal caso non può non essere che quello direttamente (ed appositamente) previsto dal D.M. 1994” integrano semmai, come indicato nella relazione, errori di interpretazione, e quindi errori di diritto, e non già di fatto;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 4.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2010

 

 

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