Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10668 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10668

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1073-2019 proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

LUCIO MODESTO MARIA ROSSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di

CASERTA, depositato il 14/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso A.F. chiede la cassazione del decreto del Presidente della Commissione tributaria provinciale di Caserta. che ha respinto il proprio ricorso contro il provvedimento con il quale la stessa Commissione aveva revocato l’ammissione dell’attuale ricorrente al gratuito patrocinio per mancanza delle necessarie condizioni di reddito.

Il presidente ha riconosciuto che l’organo giudicante aveva “correttamente preso in considerazione il reddito afferente l’anno di imposta 2015, anno immediatamente precedente a quello di presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio”.

Il ricorrente censura la decisione in base al rilievo che, quando fu presentata l’istanza il 9 agosto 2016, il termine per la presentazione della dichiarazione per l’anno di imposta 2015 era ancora pendente, essendo prevista la scadenza al 30 settembre 2015. Quindi i giudici di merito avrebbero dovuto considerare ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 l’anno di imposta 2014, con reddito pari a zero.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso dovesse essere rigettato con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio. In primo luogo si deve rilevare che il procedimento è stato instaurato nei confronti del Ministero delle Finanza, mentre “in tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al beneficio è il Ministero della Giustizia, poichè esclusivo titolare del rapporto debitorio oggetto del procedimento stesso; analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all’Agenzia delle Entrate, la quale ha unicamente il compito di trasmettere la dovuta informativa reddituale” (Cass. n. 2517/2019; conf. n. 4266/2016; n. 24423/2917).

Nondimeno, in difetto di tempestiva eccezione dell’erronea identificazione della controparte pubblica, l’irrituale costituzione del rapporto processuale rimane oramai priva di conseguenze. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito che, “in mancanza di una tale eccezione resta (…) preclusa sia la possibilità di far valere in seguito l’irrituale costituzione del rapporto giuridico processuale, sia il suo rilievo d’ufficio” (Cass., S.U., n. 30649/2019).

Si deve ad ogni modo aggiungere che il ricorso per cassazione è stato notificato al Ministero dell’Economia delle Finanze in persona Ministro in carica competente presso la sede di Roma, via Casilina 3 e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato a Roma, con conseguente nullità della stessa notificazione (Cass. n. 2757/1996). Il Ministero è rimato intimato, nondimeno, essendo il

ricorso prima facie infondato, appare superfluo disporre la

rinnovazione della notifica, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione, in contrasto con il “rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 127 e 175 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti” (Cass. n. 15106/2013; n. 11287/2018).

Il ricorso è infatti manifestamente infondato, dovendosi dare continuità all’orientamento di Cass. n. 4429/2017: “In base al menzionato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, “risultante dall’ultima dichiarazione”, non superiore a Euro 11.528,41. Questa Corte già in passato ha chiarito che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, l’ultima dichiarazione ai fini dell’ammissione al beneficio, a norma dell’art. 76, è quella per la quale è maturato, al momento del deposito della istanza, l’obbligo di presentazione (Cassazione penale, sez. IV, 14/10/2014, n. 46382; in senso conforme, Cass. Pen., sez. 04, del 05/02/2010, n. 7710) (…). Si osserva peraltro che la previsione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 1, che, come detto, individua il limite di reddito per essere ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in quello risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi antecedente all’istanza di ammissione, va interpretata in correlazione con le disposizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, comma 3 secondo cui, “ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e del citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lett. d), che grava il beneficiario dell’obbligo di rendere note, alle scadenze determinate, le variazioni di reddito rilevanti ai fini della spettanza del beneficio. Da tali disposizioni si ricava, come affermato dalla Corte costituzionale, che va esclusa una corrispondenza biunivoca tra reddito rilevante ai fini dell’integrazione del presupposto per il beneficio a spese dello Stato e reddito dichiarato od accertato a fini fiscali (sentenza n. 14 del 1992 e di recente Corte Cost. ord. 153 del 2016). Tali disposizioni evidenziano dunque come il presupposto sostanziale per l’ammissione è costituito dal reddito (come determinato ai sensi del citatao D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, commi 2, 3 e 4) effettivamente percepito nell’anno antecedente all’istanza, dovendosi al riguardo tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perchè esenti o perchè non risultati di fatto soggetti da alcuna imposizione), nonchè delle variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione. Da ciò discende che se la variazione di reddito si verifica prima della presentazione dell’istanza e dell’instaurazione del procedimento, per argomento a fortiori, viene meno il presupposto per l’ammissione e, conseguentemente, una volta che il superamento della soglia nell’anno precedente alla presentazione dell’istanza sia stato accertato, deve disporsi la revoca dell’ammissione”.

Il provvedimento impugnato è in linea con tali principi.

E’ pacifico infatti che nella specie il reddito relativo all’anno 2015, rilevante ai fini della sussistenza del presupposto di ammissione cui al citato D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 e 79, come risulta dal non contestato accertamento dell’Agenzia delle Entrate, variò in modo rilevante rispetto all’anno 2014 apparendo ininfluente il fatto che l’istanza sia stata presentata prima della scadenza del termine per la dichiarazione relativa all’anno di imposta 2015 e, quindi, in un’epoca in cui non risultava ancora depositata la dichiarazione dei redditi per il medesimo anno.

Il ricorso, pertanto, va rigettato.

Nulla sulle spese.

Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell’obbligo del versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

rigetta il ricorso; dichiara ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 13 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020

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