Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10667 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2021, (ud. 17/12/2020, dep. 22/04/2021), n.10667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. XXXXXX – Presidente –

Dott. XXXXXX – Consigliere –

Dott. XXXX – Consigliere –

Dott. XXXX – Consigliere –

Dott. XXXX – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2057-2018 proposto da:

T.O., T.A., T.M., T.L.,

T.E., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BENACO 5, presso

lo studio dell’avvocato MORABITO MARIA CHIARA, rappresentati e

difesi dall’avvocato SANTI UMBERTO;

– ricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente-

avverso la sentenza n. 23/2017 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 03/01/201f;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/12/2020 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. T.L., T.M., T.A., T.O. ed T.E., proponevano ricorso avverso l’avviso di accertamento notificato il 10 ottobre 2014 con cui l’Agenzia delle entrate aveva liquidato le imposte di registro, ipotecarie e catastali negando le agevolazioni connesse all’acquisto della prima casa. L’acquisto del diritto di proprietà si era verificato in capo a T.E. a seguito della rinuncia abdicativa, effettuata con atto del 30 aprile 2013, da parte degli altri comproprietari dell’immobile, T.L., T.M., T.A. e T.O..

La CTP di Padova accoglieva il ricorso.

La CTR del Veneto, con sentenza n. 23/2017, accoglieva l’appello dell’agenzia delle entrate dichiarando la legittimità dell’atto impositivo.

2. Avverso la sentenza della CTR propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a tre motivi illustrati con memoria. L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo e secondo motivo di ricorso i contribuenti deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto con la rinuncia abdicativa al diritto di proprietà da parte di T.L., T.M., T.A. e T.O. non vi è stato trasferimento alcuno del diritto stesso, essendosi verificata la mera espansione del diritto di proprietà in capo a T.E., al pari di quanto accade nel caso di rinuncia al diritto di usufrutto. Conseguentemente, mancando la traslazione del diritto, l’atto non era assoggettabile ad imposta. Diversamente, qualora si ritenesse che si fosse concretato, per effetto della rinuncia, il trasferimento del diritto di proprietà, trattandosi di atto a titolo gratuito, esso andrebbe esente da imposta al pari delle donazioni.

2. Con il terzo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la CTR considerato che l’avviso di accertamento era privo di motivazione in ordine ai conteggi eseguiti circa l’imposta dovuta.

3. In ordine ai primi due motivi di ricorso, osserva la Corte che l’acquisto della proprietà è un effetto legale della rinuncia da parte del comproprietario ed ha carattere derivativo in quanto presuppone la precedente titolarità del diritto in capo al rinunciante. Il nuovo proprietario, invero, acquista il diritto se ed in quanto esso spettasse al rinunciante.

Nel caso che occupa T.L., T.M., T.A. e T.O. dapprima sono divenuti proprietari dell’immobile per successione ereditaria e successivamente hanno rinunciato alla proprietà determinandosi, per effetto di tale rinuncia, l’espansione del diritto di proprietà in capo al comproprietario T.E.. Per effetto della rinuncia al diritto di proprietà, prevista dall’art. 1104 c.c., si è, dunque, verificato l’effetto traslativo del diritto già acquisito in capo ai rinuncianti.

L’effetto acquisitivo totalitario dell’immobile in capo a T.E. avrebbe potuto realizzarsi anche a mezzo della rinuncia all’eredità da parte dei coeredi, a norma dell’art. 519 c.c., ed allora non si sarebbe verificato l’acquisto del diritto nella sfera giuridica dei medesimi, con conseguente acquisto derivativo direttamente dal de cuius in capo all’erede non rinunciante. Diversamente, nel caso che occupa, dapprima i coeredi hanno accettato l’eredità testamentaria divenendo comproprietari dell’immobile e, poi, hanno rinunciato alla proprietà, determinandosi con ciò l’effetto traslativo del loro diritto parziario, per modo che si è avuto l’accrescimento in capo a T.E..

Questa Corte ha già avuto modo di osservare che costituisce donazione indiretta la rinunzia alla quota di comproprietà, fatta in modo da avvantaggiare in via riflessa tutti gli altri comproprietari. In tal caso si è infatti di fronte ad una rinunzia abdicativa alla quota di comproprietà, perchè l’acquisto del vantaggio accrescitivo da parte degli altri comunisti si verifica solo in modo indiretto attraverso l’eliminazione dello stato di compressione in cui l’interesse degli altri contitolari si trovava a causa dell’appartenenza del diritto in comunione anche ad un altro soggetto (Cass. n. 3819 del 25/02/2015).

In termini analoghi si è espressa la Suprema Corte in materia di usufrutto, essendosi affermato che l’atto di rinuncia a titolo gratuito al diritto di usufrutto è soggetto all’imposta prevista dal D.Lgs. n. 346 del 1990 (come reintrodotta dal D.L. n. 262 del 2006, conv. con modif. dalla L. n. 286 del 2006), poichè esso rientra nell’ambito degli atti traslativi o costitutivi di diritti reali di godimento, in virtù dell’effetto di arricchimento del beneficiario conseguente alla rinuncia al diritto da parte del suo titolare (Cass. n. 2252 del 28/01/2019; Cass. n. 13117 del 30/12/1997). Come pure è stato osservato che la rinuncia negoziale al diritto di usufrutto è assoggettata ad imposta proporzionale di registro (Cass. n. 14279 del 30/10/2000).

Ecco allora che il fenomeno dell’espansione del diritto di proprietà per effetto della rinuncia ai diritti che lo comprimono, lungi dal porsi in antitesi con l’effetto traslativo della rinuncia, è la diretta conseguenza di esso. Va dunque escluso che la rinuncia per cui è causa, in quanto non determinativa della traslazione del diritto, vada esente dall’imposta di registro.

Affermano, poi, i ricorrenti che, quand’anche si riconoscesse alla rinuncia l’effetto traslativo della proprietà, troverebbe applicazione la norma di cui alla L. n. 342 del 1990, art. 69, comma 3, secondo cui ” Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall’art. 1, comma 1, quinto periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.”.

Sennonchè, a tacer del fatto che le norme sulle agevolazioni sono di stretta interpretazione, dirimente è il fatto che la rinuncia abdicativa di che trattasi non costituisce donazione indiretta poichè dall’atto a rogito notaio Nazari di Padova, rep. 1267 e racc. 872, del 30 aprile 2013 si evince che le parti hanno dichiarato che la rinuncia avveniva a titolo gratuito ma senza spirito di liberalità, laddove, invece, lo spirito di liberalità è connaturato alla donazione, anche indiretta (cfr. Cass. n. 19400 del 18/07/2019; Cass. n. 19400 del 18/07/2019).

I primi due motivi di ricorso, sono, dunque, infondati.

Ed infondato è anche il terzo motivo di ricorso. I contribuenti, infatti, censurano la sentenza impugnata per aver la CTR affermato che l’avviso di accertamento era sufficientemente motivato e sostengono di non essere stati posti nella condizione di controllare i conteggi effettuati dall’ufficio per quantificare la pretesa. Per contro, come rilevato dalla CTR, l’avviso di accertamento espone le ragioni della revoca dell’agevolazione fiscale, indica il valore della rinuncia e le aliquote applicate, per il che i contribuenti avevano piena contezza della pretesa erariale e sarebbero stati in grado di formulare specifiche censure nel caso avessero riscontrato errori di calcolo.

Il ricorso va, dunque, rigettato. Non si provvede sulle spese in mancanza di attività difensiva svolta dall’agenzia delle entrate.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale da remoto, il 17 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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