Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10667 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

INTERPORTO SUD EUROPA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona degli

Amministratori delegati pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 26, presso l’avvocato IANNUCCILLI PASQUALE,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CHITI MARIO P.,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.F. (c.f. (OMISSIS)), nella qualità di

erede di S.G., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE CASTRENSE 7, presso l’avvocato TAGLIALATELA GIOVANNI, che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE MADDALONI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3646/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato P. IANNUCCILLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. SALVAGO: risulta

inammissibile;

il P.G. dott. PIERFELICE PRATIS chiede la trattazione in pubblica

udienza.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 27.1.2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:

“1. E’ impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20 ottobre 2008 la quale ha determinato l’indennità dovuta dalla s.p.a.

Interporto a S.G. per l’occupazione temporanea di un terreno di sua proprietà ubicato nel comune di Maddaloni in complessivi Euro 16.916,52; ha rigettato le domande dello S. nei confronti del comune di Maddaloni.

2. Per la cassazione della sentenza la s.p.a. Interporto ha proposto ricorso per 2 motivi, notificato a S.G. il 4 dicembre 2009;cui ha resistito S.F., quale erede di G., con controricorso.

3. Il ricorso può essere esaminato in camera di consiglio ed essere dichiarato inammissibile,se sono condivise le considerazioni che seguono: la controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per essere il proprio dante causa deceduto il 24 marzo 2009,successivamente alla pubblicazione della sentenza impugnata; per essere stato ciò malgrado il ricorso notificato egualmente al defunto e per essere la società espropriante a conoscenza della circostanza sia per avere ricevuto gli atti di esecuzione da parte degli eredi,sia per avere intestato a questi ultimi l’indennità depositata presso la Cassa depositi e prestiti. La società Interporto non ha contestato alcuna di dette circostanze.

4. Ora questa Corte,anche a sezioni unite, ha ripetutamente affermato che “L’atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell’evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l’impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all’art. 291 cod. proc. civ. (Cass. sez. un. 26279/2009; 11394/1996).

L’impugnazione avanzata dalla s.p.a. Interporto dopo il decesso dello S., ma a lui notificata risulta pertanto inammissibile”.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Conseguentemente il ricorso della s.p.a. Interporto.

P.Q.M.

Va dichiarato inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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