Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10667 del 05/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10667
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 6598/2019
R.G., sollevato dal Tribunale di La Spezia con ordinanza del
22/02/2019 nel procedimento vertente tra:
P.A., da una parte;
e
SPEZIA RISORSE SPA, dall’altra;
ed iscritto al n. 3315/2014 R.G. di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO
ANTONELLO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI CARMELO, che chiede che
la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento
dell’istanza di regolamento di competenza d’ufficio, dichiari la
competenza del Giudice di Pace di La Spezia, con le conseguenze di
legge.
Fatto
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La Corte, letta l’istanza di regolamento di competenza formulata d’ufficio dal Tribunale di La Spezia con ordinanza 21.2.2019 nella causa pendente tra la sig.ra P.A. e la società La Spezia Risorse S.p.A., avente ad oggetto l’opposizione della prima ad un provvedimento di fermo amministrativo del suo veicolo, relativo a cartella di pagamento dell’importo di Euro 332,36, a titolo di sanzione per più violazioni di norme sulla circolazione stradale;
rilevato che il Tribunale, davanti al quale le parti avevano riassunto il giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per materia del Giudice di pace di La Spezia, ha sollevato conflitto assumendo che la causa sarebbe di competenza di quest’ultimo giudice;
considerato che la competenza appartiene al Giudice di pace, avendo le Sezioni Unite di questa Corte già chiarito, con la sentenza n. 10261/18 che “In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, del D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7, nonchè prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui al citato D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 6, comma 5, lett. a) e b) per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo”;
rilevato che non vi è luogo a regolazione delle spese del presente giudizio, non avendo alcuna delle parti spiegato difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di pace di La Spezia e assegna alle parti il termine di legge per la riassunzione della causa davanti a tale Giudice.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.
Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020