Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10667 del 02/05/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 02/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.02/05/2017),  n. 10667

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7053-2014 proposto da:

POSTE ITALIANE SPA C.F. (OMISSIS), in persona del Presidente del

Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso lo

studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO POMA

4, presso lo studio dell’avvocato CARLO DE MARCHIS GOMEZ, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

JUST ON BUSINESS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5384/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. la Corte di appello di Roma rigettava il gravame proposto dalla s.p.a. Poste Italiane avverso la decisione del Tribunale dello stesso circondario, che aveva dichiarato l’illegittimità dei contratti per prestazioni di lavoro temporaneo sottoscritti dall’attuale intimato con la Inwork Italia s.p.a. (poi Job s.p.a.) nel periodo 17.2.2003 – 30.6.2005, a seguito di contratto di fornitura con la Job s.p.a. e, per l’effetto, la sussistenza, tra il lavoratore e la società utilizzatrice Poste Italiane, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 17.2.2003, con condanna di quest’ultima al ripristino del rapporto ed al risarcimento del danno, in favore del lavoratore, pari alle retribuzioni maturate dalla data di interruzione del rapporto tra le parti;

2. per quanto in questa sede rileva, la Corte territoriale riteneva fottnato il giudicato interno sulle conseguenze economiche, in mancanza di un motivo di impugnazione sul relativo capo di condanna;

3. per la cassazione di tale decisione ricorre la società Poste Italiane, affidando l’impugnazione a cinque motivi, ulteriormente illustrati con memoria, cui resiste, con controricorso, il lavoratore;

4. Just on Business s.p.a. è rimasta intimata;

5. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

6. i motivi concernono violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, lett. c), e della L. n. 196 del 1997, art. 3, comma 3, art. 5, e dell’art. 10, sul rilievo che il contratto di fornitura non deve contenere l’indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 5, dovendo tali ragioni essere indicate unicamente nel contratto per prestazione di lavoro temporaneo, ovvero nel contratto stipulato tra il lavoratore e la società di fornitura e che ogni vicenda relativa al contratto di lavoro temporaneo è da imputare esclusivamente ai rapporti intercorrenti tra società fornitrice e lavoratrice, nei cui confronti devono essere fatte valere le pretese azionate; nel caso specifico il ricorso al lavoro temporaneo era consentito dalla legge o dal contratto collettivo e che, in ogni caso la mancata, erronea o generica indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo può produrre solo ed esclusivamente la costituzione del rapporto alle dipendenze della società fornitrice (primo motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione alla valutazione da parte della Corte di questioni non rilevanti ai fini della decisione, pretendendosi l’assolvimento di un onere della prova non richiedibile, a fronte di una previsione dell’Accordo del 4.12.2002, che consente il ricorso al lavoro temporaneo a fronte di tutte le esigenze sostitutive richiamate quale fenomeno collettivo; osservando che, in ogni caso, in sede di costituzione era stata depositata documentazione attestante le assenze mensili del personale con diritto alla conservazione del posto di lavoro presso il CMP di Roma Aeroporto, cui era stato addetto il lavoratore, e che erano state reiterate anche in sede di gravame le istanze istruttorie contenute nella memoria di costituzione; che la Corte non aveva, poi, motivato il rigetto dell’istanza di ammissione della prova orale, nè aveva giustificato il mancato esercizio dei propri poteri istruttori, una volta ritenuta insufficiente la prova dedotta (secondo motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 196 del 1997, art. 10 e della L. n. 1369 del 1960, osserva che l’art. 10, comma 2, della legge citata, che contiene le norme sanzionatorie, dispone che la mancata erronea o generica indicazione dei motivi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo può produrre solo ed esclusivamente la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società fornitrice, ma non dell’utilizzatrice, nei confronti della quale si instaura il rapporto a tempo indeterminato solo in mancanza della forma scritta del contratto di fornitura (terno motivo); violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., avendo la Corte territoriale erroneamente ritenuto formatosi il giudicato interno sulla pronuncia alle conseguenze risarcitorie con preclusione all’applicabilità della L. n. 183 del 2010, art. 32, non potendo ritenersi capo autonomo quello conseguente alla ritenuta illegittimità della stipulazione del contratto in esame, analogamente all’ipotesi di nullità del termine apposto al contratto di lavoro (quarto motivo); violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, rilevandosi che la Corte di appello avrebbe dovuto fare applicazione di tale norma, essendo la stessa applicabile a tutti i giudizi in corso, tanto nel merito quanto in sede di legittimità, e che la stessa doveva ritenersi riferibile anche ai giudizi in materia di fornitura e/o somministrazione (quinto motivo);

7. come già ritenuto in numerose decisioni di questa Corte (v., da ultimo, Cass. sez. sesta – L n. 26042 del 2015) i primi tre motivi, pur se riferiti rispettivamente alla violazione della L. n. 196 del 1997 e di norma codicistica ed a vizio motivazionale, sono connessi, quanto alle questioni che ne costituiscono l’oggetto, e devono essere esaminati congiuntamente;

8. la norma di riferimento è la L. n. 196 del 1997, art. 1, comma 2, che consente il contratto di fornitura di lavoro temporaneo solo nelle seguenti ipotesi: “a) nei casi previsti dai c.c.n.l. della categoria di appartenenza della impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi; b) nei casi di temporanea utilizzazione di qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali; c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4” (che prevede le situazioni in cui è vietata la fornitura di lavoro temporaneo);

9. la causale indicata nel contratto di fornitura in esame è la seguente: “Addetti allo sportello in relazione a quanto previsto dall’art. 1, lett. a/b/c – Casi previsti dal ccnl. – ragioni di carattere tecnico/organizzativo/produttive di interinali a tempo determinato”;

10. il contratto in esame, invece di specificare la causale all’interno delle categorie consentite dalla legge, si limita a parafrasare il testo della legge, peraltro con riferimento indistinto a tutte e tre le categorie, senza compiere alcuna specificazione (ad. es. quanto alla lett. c), non si indica a quali esigenze sostitutive si fa riferimento;

11. la genericità della causale rende il contratto illegittimo, per violazione della L. n. 196 del 1997, art. 1, commi 1 e 2, che consente la stipulazione solo per le esigenze di carattere temporaneo rientranti nelle categorie specificate nel comma 2, esigenze che il contratto di fornitura non può quindi omettere di indicare, nè può indicare in maniera generica e non esplicativa, limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa;

12. neanche può ritenersi che il rilevato onere di specificazione non fosse richiesto rispetto ad una genericità della previsione collettiva, posto che solo l’indicazione precisa delle esigenze sostitutive sottese all’assunzione del lavoratore avrebbe consentito il riscontro, in termini probatori, dell’effettività della ragione sottesa alla fornitura del lavoro dello stesso nell’ufficio di adibizione, consentendo di escludere che il lavoro del predetto fosse funzionale alla diversa esigenza di sopperire ad ordinarie carenze di organico del CMP di Roma Aeroporto;

13. quanto al vizio motivazionale, così come prospettato deve ritenersi inammissibile perchè non collocabile nel paradigma del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 2, n. 5, come sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis, che devolve ora alla Corte solo l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 8053 del 2014;

14. l’illegittimità del contratto di fornitura comporta le conseguenze previste dalla legge sul divieto di intennediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro e, quindi, l’instaurazione del rapporto di lavoro con il fruitore della prestazione, cioè con il datore di lavoro effettivo alla stregua del L. n. 196 del 1997, art. 10, comma 1, che collega alle violazioni delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 2, 3, 4 e 5 (cioè violazioni di legge concernenti proprio il contratto commerciale di fornitura), le conseguenze previste dalla L. n. 1369 del 1960, consistenti nel fatto che “i prestatori di lavoro sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni” (v., in tal senso, da Cass. 23 novembre 2010 n. 23684; Cass. 24 giugno 2011 n. 13960; Cass. 5 luglio 2011 n. 14714 alle cui motivazioni si rinvia per ulteriori approfondimenti);

15. le medesime sentenze hanno precisato che alla conversione soggettiva del rapporto si aggiunge la conversione dello stesso da lavoro a tempo detelininato in lavoro a tempo indeterminato, per intrinseca carenza dei requisiti richiesti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, ai fini della legittimità del lavoro a tempo determinato tra l’utilizzatore ed il lavoratore (sul punto v. anche Cass. 6933/2012, Cass. 5.12.2012 n. 21837, Cass. 17.1.2013 n. 1148; Cass. 24.6.2011, n. 13960; Cass. 5.12.2012, n. 21837, Cass. 17.1.2013, n. 1148);

16. si è in presenza di un collegamento negoziale incidente direttamente sulla causa dell’operazione contrattuale posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali – il contratto di fornitura e il contratto per prestazione di lavoro temporaneo – quest’ultimo venendo dalla società fornitrice concluso allo scopo, noto all’utilizzatore, di soddisfare l’interesse di quest’ultimo ad acquisire la disponibilità di prestazioni di lavoro – rivolta a realizzare una finalità pratica unitaria;

17. i motivi di cui all’art. 3, comma 3, lett. a) (del ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, la cui indicazione è richiesta con riguardo al contenuto del contratto intercorrente tra impresa fornitrice e singolo lavoratore) hanno una valenza autonoma e concorrono ad integrare il disposto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a), sulla possibilità che il contratto di fornitura tra l’impresa utilizzatrice e quella fornitrice sia concluso nei casi previsti dagli accordi collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, il tutto nell’ottica di una visione dei rapporti tra loro collegati;

18. dall’indicata violazione consegue l’applicazione del disposto di cui all’art. 10 e di quanto previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, ult.co., per cui il contratto di lavoro col fornitore “interposto” si considera a tutti gli effetti instaurato con l’utilizzatore “interponente”;

19. il quarto motivo è manifestamente fondato, alla luce di Cass., Sez. U. n. 21691 del 2016 (in particolare, punti 48,49,50,51) che ha chiarito il concetto di “pendenza”, ritenendo “pendenti” anche i giudizi in cui sia stato proposto appello contro la parte principale della decisione di primo grado, dalla quale dipende, in quanto legata da un nesso di causalità imprescindibile, la parte relativa al risarcimento del danno, e precisato che sino al momento in cui non diviene definitiva la decisione sulla parte principale rimane sarti indice, e quindi pendente, anche la parte da essa dipendente della sentenza impugnata, ciò impedendo il passaggio in giudicato anche della parte dipendente, pur in assenza di impugnazione specifica di quest’ultima;

20. i primi tre motivi vanno, pertanto, rigettati, accolto il quarto e assorbito il quinto, con la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e il rinvio della causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, rigettati i primi tre, assorbito il quinto; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA