Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10666 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.R. elettivamente domiciliato in ROMA, via degli Scipioni

52 presso l’avvocato Santonocito Marco Valerio e rappresentato e

difeso dagli avvocati Giuffrida Massimo ed Antonio Denaro giusta

procura notarile 3.11.2008 in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia in persona del Ministro in carica, dom.to

ex lege in Roma via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura generale

dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 474 della Corte d’Appello di Messina depositato

il 9.07.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13-4-

2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pratis Pierfelice che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Messina, esaminando la richiesta di equa riparazione proposta dal cittadino (OMISSIS) B.R. il 28.6.2007, con riguardo alla irragionevole durata di un procedimento civile proposto nei suoi riguardi e avente ad oggetto il risarcimento dei danni da sinistro stradale, procedimento iniziato nel 1989 innanzi al Tribunale di Catania e definito in sede di legittimità con sentenza del 2.2.2007, ha considerato che, esclusa la durata del giudizio penale, autonomo e non prospettato tempestivamente in sede di riparazione, dei quattordici anni circa di durata, registrata dal procedimento, e pur considerati i tempi dovuti alla istruttoria ma detratto l’anno di irragionevoli rinvii chiesti dalla parte, potevano considerarsi ingiustificati quattro anni con la conseguenza per la quale per tali anni di durata irragionevole dovevano riconoscersi Euro 4.000,00. Per la cassazione di tale sentenza il B. ha proposto ricorso con atto notificato il 22.9.2009 articolato su quattro motivi ai quali si è opposto il Ministero eccependo l’inammissibilità del ricorso. Il ricorrente ha depositato memoria finale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si lamenta violazione del termine di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3, comma 6. Con il secondo motivo ci si duole della decisione di rinvenire prova del danno da irragionevole durata e di adottare modelli di verifica della irragionevole durata del tutto estranei dalle previsioni CEDU. Con il terzo motivo si lamenta inadeguatezza della motivazione sulla liquidazione dell’indennizzo. Con il quarto motivo si denunzia violazione di legge per l’indebita compensazione parziale delle spese.

Il ricorso è certamente da dichiarare inammissibile ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (requisito applicabile ai ricorsi proposti, come nella specie, avverso decisioni pubblicate tra il 2.3.2006 ed il 3.7.2009, come rammentato da Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010).

Nessun quesito è formulato con riguardo al quarto motivo. Per quanto attiene ai quesiti plurimi posti a conclusione dei motivi primo e secondo, essi sono da considerare affatto inidonei, per la assoluta assenza di una prospettazione dell’errore specificamente commesso dalla Corte di merito e della, speculare, esatta applicazione delle norme proposta dal ricorrente (Cass. n. 774 del 2011 e n. 4044 del 2009): si formulano infatti solo astratte conclusioni sulla vincolatività delle norme e della giurisprudenza CEDU, e si invita la Corte, con mere “conclusioni”, a determinare il dies a quo degli interessi, la stessa durata ragionevole e quella irragionevole correlata, ed infine a parametrare il ristoro all’intera durata del giudizio.

Il terzo motivo denunzia sostanzialmente la illogicità della motivazione che avrebbe contenuto in Euro 1.000,00 ad anno il ristoro anche con riguardo all’esito negativo del giudizio irragionevolmente durato, posto che detto giudizio, come frainteso dalla Corte di merito, avrebbe visto esso ricorrente ottenere dai giudici del merito (nel 1996 e nel 2002) quanto “chiesto” in via riconvenzionale.

L’errore di travisamento del risultato pratico della domanda proposta nel giudizio a quo viene denunziato in modo affatto incomprensibile, essendo onere del ricorrente dedurre con piena autosufficienza i dati processuali ignorati o travisati, non essendo onere di questa Corte scrutinare gli atti del processo presupposto onde accertare la rilevanza del travisamento lamentato. La censura è quindi inammissibile. Le spese del giudizio si regolano secondo soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a versare alla Amministrazione controricorrente le spese di giudizio, che determina in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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