Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10666 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10666

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35447-2018 proposto da:

CREDIFARMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 535, presso

lo studio dell’avvocato MARCO POLIZZI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI VITERBO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ELAINE BOLOGNINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3292/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO

ANTONELLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza n. 235/11 il Tribunale di Viterbo investito dell’opposizione proposta dalla AUSL di Viterbo al decreto ingiuntivo che l’aveva condannata a pagare alla società Credifarma S.p.A. l’importo in capitale di Euro 171.051,61 a titolo di corrispettivo di fornitura di medicinali – dette atto dell’avvenuto pagamento del capitale in corso di causa, revocò il decreto ingiuntivo, condannò l’AUSL a pagare a Credifarma gli interessi dalla data di costituzione in mora alla data del pagamento e compensò per un terzo le spese di lite, condannando l’opponente a rifondere alla opposta i residui due terzi, liquidati, già ridotti, in Euro 4.700, di cui 300 per spese, 1.800 ottocento dei diritti 2600 per onorari, oltre accessori.

Con la sentenza n. 1817/14 la Corte d’appello di Roma confermò interamente la sentenza del tribunale di Viterbo.

Con la sentenza n. 5796/17 questa Corte cassò la sentenza della Corte d’appello limitatamente all’omessa pronuncia sul motivo di appello con cui Credifarma aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione alla liquidazione degli onorari al di sotto dei minimi tariffari ed alla mancata considerazione degli esborsi.

Con la sentenza n. 3292/18 la Corte d’appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato l’appello di Credifarma avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo ed ha condannato la medesima Credifarma a rifondere alla AUSL di Viterbo le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio.

La Corte capitolina – premesso che per il giudizio di opposizione la Credifarma aveva chiesto “un importo complessivo di Euro 11.230, di cui 2.320 per competenze e 8.910 per onorari, già raddoppiato, ai sensi del D.M. n. 127 del 2004, art. 5, in ragione della complessità e novità della materia trattata” ha affermato sarebbe stato onere della stessa Credifarma indicare le ragioni che giustificavano il raddoppio nei termini indicati, giudicando del tutto generico il riferimento a “questioni nuove e complesse”, ed ha concluso che, “escluso il raddoppio ex art. 5 citato… la liquidazione del tribunale corrisponde sostanzialmente quanto richiesto” (i virgolettati sono tratti dalla pag. 3 della sentenza).

Avverso tale ultima sentenza Credifarma ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

L’AUSL di Viterbo ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 13 dicembre 2019, per la quale Credifarma S.p.A. ha depositato una memoria.

Con il primo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 127 del 2004, capitolo I, artt. 4 e 5, e conseguente difetto di motivazione. La Corte d’appello, si argomenta nel mezzo di impugnazione, per un verso, avrebbe erroneamente ritenuto che la richiesta della Credifarma di liquidazione degli onorari per il primo grado di giudizio fosse volta a conseguire il raddoppio dei massimi tariffari previsto dal D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 2, e, per altro verso avrebbe liquidato gli onorari in una misura che risultava inferiore non soltanto rispetto a quella richiesta con la notula depositata in primo grado (comunque compresa tra minimo e massimo di tariffa) ma anche rispetto al minimo di tariffa.

Con il secondo motivo di ricorso, riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., si denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c. in cui la Corte territoriale sarebbe incorsa condannando la Credifarma alle spese del giudizio di legittimità definito con la sentenza n. 5796/17 nonostante che il ricorso per cassazione dalla stessa proposto fosse stato parzialmente accolto.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

L’odierna ricorrente aveva censurato la liquidazione degli onorari operata dal primo giudice in quanto difforme dalla notula presentata e inferiore ai minimi tariffari. La Corte di appello ha disatteso la doglianza sull’assunto che la parte non avrebbe avuto titolo al raddoppio dei massimi degli onorari D.M. n. 127 del 2004, ex art. 5 e che “escluso il raddoppio… la motivazione del tribunale corrisponde sostanzialmente a quanto richiesto”.

La Corte capitolina ha applicato falsamente il D.M. n. 127 del 2004, art. 5, comma 2, perchè nella notula rimessa in primo grado la Credifarma non aveva richiesto un onorario pari al doppio dei massimi di tariffa, secondo la previsione di detta disposizione, ma aveva richiesta una liquidazione in misura superiore ai minimi e inferiore ai massimi di tariffa. La Corte territoriale, quindi, si è sottratta al dovere di dare conto delle ragioni della riduzione operata rispetto alla notula (debitamente trascritta nel ricorso per cassazione) ed inoltre ha confermato una liquidazione che, in relazione alle attività enunciate in tale notula (la cui effettuazione non è negata nella sentenza), si colloca al di sotto dei minimi tariffari (cfr. Cass. 8824/17: “In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, giusta la L. n. 794 del 1942, art. 24.”; conf. Cass. 20604/15).

Il secondo motivo va ritenuto assorbito. Il giudice di rinvio al quale sia stata rimessa la regolazione delle spese del giudizio di legittimità deve tener conto dell’esito finale della lite prescindendo da quello dei singoli gradi (cosicchè, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente del secondo motivo di impugnazione, la parte definitivamente soccombente ben può essere condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione pur quando in tale giudizio essa sia risultata vittoriosa cfr. Cass. 19345/14). Ma, proprio per tale principio, la regolazione delle spese del giudizio di legittimità definito con la sentenza n. 5796/17, come di tutte le altre fasi del presente procedimento, dovrà essere effettuata ex novo in sede di rinvio alla luce dell’esito complessivo della lite.

Il ricorso va quindi accolto relativamente al primo motivo, assorbito il secondo, e l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in altra composizione, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020

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