Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10665 del 02/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.02/05/2017),  n. 10665

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24225-2013 proposto da:

S.E. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7972/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. MANCINO ROSSANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Viterbo, il Ministero in epigrafe indicato proponeva opposizione al decreto ingiuntivo con cui lo stesso Tribunale gli aveva ingiunto di pagare, in favore dei suoi dipendenti, in epigrafe indicati, somme a titolo di compenso aggiuntivo per festività di cui alla L. n. 260 del 1949 – come modificata dalla L. n. 90 del 1954 – coincidenti con la domenica;

2. il Tribunale accoglieva l’opposizione;

3. a seguito di impugnazione da parte degli attuali ricorrenti, la Corte di appello di Roma respingeva il gravame;

4. con l’articolato motivo di ricorso viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, posta questione di costituzionalità di tale norma e formulata richiesta di quesito interpretativo alla Corte di Giustizia, CE, ex art. 234 del Trattato CE;

5. il MIUR ha depositato atto di costituzione al mero fine di partecipare alla discussione orale;

6. il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

7. i profili di doglianza, da trattarsi congiuntamente, sono già stati ritenuti manifestamente infondati, da questa Corte, da ultimo con sentenza n. 7029 del 2016, e da numerose ordinanze della sezione sesta-L della Corte (fra le tante, v. nn. 11, 328, 12036 del 2016);

8. la Corte territoriale ha correttamente applicato lo jus superveniens costituito dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, nonna che, laddove dispone che la L. n. 260 del 1949, art. 5, comma 3, come successivamente modificato, è una fra le disposizioni divenute inapplicabili a seguito della stipulazione dei contratti collettivi del quadriennio 1994/1997, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 1, ha escluso, con portata retroattiva (e dunque non con effetti solo per il futuro), il riconoscimento del diritto dei dipendenti ad un compenso aggiuntivo, in caso di coincidenza con la festività della domenica;

9. in tali termini, si vedano, inoltre, Cass. 5 aprile 2011, n. 7740, Cass. 25 febbraio 2011, n. 4661, Cass. 27 ottobre 2009, n. 22653, Cass. 17 giugno 2009, n. 14048, Cass. 22 febbraio 2008, n. 4667, con le quali si è evidenziato che la suddetta disposizione, mirando a risolvere dubbi interpretativi sull’ambito dell’inefficacia determinata dalla stipulazione della seconda tornata di contratti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, è qualificabile come norma di interpretazione autentica, siccome fatto palese, del resto, dalla specifica disposizione di salvezza dei giudicati formatisi anteriormente alla sua entrata in vigore;

10. del pari è stato rimarcato, con l’espresso richiamo alla pronuncia della Corte costituzionale n. 146 del 16 maggio 2008 (così Cass. n. 7740/2011, Cass. n. 4661/2001, Cass. n. 14048/2009 citate), come i dubbi di legittimità costituzionale, prospettati sotto il profilo della pretesa violazione del principio di uguaglianza, siano privi di fondamento;

11. sulla questione, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 1040 del 20 gennaio 2014, resa in un giudizio nel quale, come nel presente, si sosteneva che l’efficacia retroattiva della L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 224, non appariva giustificata, sul piano costituzionale, da una finalità realmente interpretativa della disposizione stessa, la quale attribuisce alla norma interpretata (il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 1, secondo periodo) non già uno dei significati possibili bensì un significato del tutto nuovo e si poneva, altresì, il problema che la detta retroattività avrebbe violato il divieto di ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, influendo sulla definizione delle controversie giudiziarie in corso (art. 117 Cost., commi 1 e 6 CEDU), ledendo l’autonomia e indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.) ed il principio di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) -, è tornata la Corte costituzionale (sentenza n. 150 del 14 luglio 2015);

12. il Giudice delle leggi ha definitivamente fugato ogni dubbio di costituzionalità e di contrasto con il giusto ed equo processo e con i connessi principi della parità delle armi e della certezza del diritto (art. 6 CEDU) o di lesione delle attribuzioni del potere giudiziario rimarcando che la norma in esame, di natura interpretativa, ha operato sul piano delle fonti, senza toccare la potestà di giudicare, limitandosi a precisare la regola astratta ed il modello di decisione cui l’esercizio di tale potestà deve attenersi, definendo e delimitando la fattispecie normativa oggetto della medesima (sentenza n. 170 del 2008), proprio al fine di assicurare la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico (sentenza n. 209 del 2010);

13. neanche risultano offerti argomenti ulteriori rispetto a quelli già vagliati dalla stessa Corte costituzione nella sopra citata sentenza, nella parte in cui è stato escluso ogni contrasto con il giusto ed equo processo e con i connessi principi della “parità delle armi” e della certezza del diritto (art. 6 CEDU);

14. da tanto discende il rigetto del ricorso e il recente intervento della Corte costituzionale, sulla questione oggetto di causa, consente di compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

15. la circostanza che il ricorso sia stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilità del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (sulla ratio della disposizione si rinvia a Cass. Sez. Un. 22035/2014 e alle numerose successive conformi) e di provvedere in conformità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dichiara sussistenti i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

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