Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10664 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 13/04/2011, dep. 13/05/2011), n.10664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

IMPRESA GATTI COSTRUZIONI S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA ADRIANA 8, presso l’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA

GIOVANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE;

– intimato –

e sul ricorso 12811-2005 proposto da:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

IMPRESA GATTI COSTRUZIONI S.R.L., in persona dell’Amministratore

Unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA

8, presso l’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA GIOVANNI FRANCESCO, che la

rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrenti –

contro

C.S., T.C., T.A.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 30/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/04/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato D. GAMBARDELLA, per delega, che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma,con sentenza del 5 settembre 2002, condannò il Ministero delle Infrastrutture al risarcimento del danno nella misura di Euro 61.898,05 in favore di C. ed T.A., nonchè di C.S. per l’avvenuta occupazione espropriativa di alcuni terreni di loro proprietà ubicati in (OMISSIS) (in catasto all’art. 1812, fg.7, part. 156 e 157) ed appresi a seguito dei decreti di occupazione temporanea 22 gennaio 1991 e 17 novembre 1992,inutilmente scaduti il 22 giugno 1995. Condannò la s.r.l. Gatti costruzioni, delegata al compimento dell’opera e delle espropriazioni, che aveva proceduto alla occupazione degli immobili a rivalere il Ministero delle somme che lo stesso era tenuto a corrispondere agli espropriati. In parziale accoglimento dell’impugnazione della società, la Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 gennaio 2005, ha dichiarato che dalle somme che questa era chiamata a corrispondere al comune a titolo di manleva, doveva essere detratta quella di Euro 32.587,08 deposita per conto del comune a titolo di indennità di espropriazione presso la Cassa depositi e prestiti il 3 novembre 1998. Ha confermato nel resto la decisione del primo giudice, perchè in data 22 giugno 1995, spirato il termine finale dell’occupazione temporanea senza i l’adozione del decreto ablativo, si era verificata l’occupazione acquisitiva dei terreni T. – C., già irreversibilmente trasformati; e perchè dunque il decreto di espropriazione emesso il 25 novembre 1998, quando già il Ministero ne era divenuto proprietario, doveva considerarsi irrilevante e tamquam non esset.

Per la cassazione della sentenza la soc. Gatti ha proposto ricorso per due motivi;cui resiste con controricorso il Ministero delle Infrastrutture che ha formulato a sua volta ricorso incidentale per un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno,anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con il primo motivo di quello principale, l’impresa Gatti, deducendo violazione dell’art. 12, nonchè dell’art. 360 c.p.c., n. 3 cod. proc. civ., ed infine vizi di motivazione,addebita alla sentenza impugnata:

a) di averla ingiustamente condannata al pagamento delle spese processuali senza considerare che il Ministero era venuto meno all’obbligo di comunicarle di non avere proposto appello;

b) di non aver considerato che essa impresa aveva ultimato l’opera durante il periodo dì occupazione temporanea, perciò non incorrendo in alcuna responsabilità per l’occupazione espropriativa; in relazione alla quale la Corte di appello ora aveva ritenuto l’illecito avvenuto nel 1995 in occasione della irreversibile trasformazione dell’immobile T. – C., ora lo aveva differito al 1998 per il fatto che il decreto ablativo era stato adottato tardivamente soltanto in quest’ultimo anno; c) di non essersi pronunciata sulla manleva chiesta dal Ministero,per la quale, invece avrebbe dovuto considerare che l’indennità di espropriazione gravava su quest’ultima amministrazione;e che essa impresa era semmai tenuta a corrisponderle eventuali maggiori esborsi sostenuti;

d) di non essersi avveduta che l’indennità di espropriazione corrispondeva sostanzialmente al risarcimento corrisposto dal Ministero per l’avvenuta occupazione appropriativa; e che anche il c.t.u. aveva escluso un eventuale maggior danno accertando che neppure tra le date suddette si erano verificate variazioni dei prezzi nel mercato immobiliare.

Con il secondo motivo, ribadisce la mancanza di maggiori danni per il Ministero, peraltro divenuto proprietario dell’immobile: perciò escludendo l’obbligo di rivalsa nei suoi confronti.

Per converso, il Ministero, con il ricorso incidentale, deducendo violazione di legge si duole che la sentenza impugnata abbia ritenuto di detrarre dalla somma dovutale dall’impresa, l’importo dell’indennità di espropriazione depositato presso la Cassa depositi e prestiti, operando una sorta di illegittima compensazione tra le due: somme aventi natura e funzione diverse. Lamenta infine di essere stato condannato al pagamento delle spese processuali, malgrado nessuna domanda avesse formulato nei confronti dei proprietari del terreno. Tutte queste censure sono infondate.

Nessuna disposizione processuale obbligava il Ministero a stabilire se proporre appello contro la sentenza del Tribunale prima della scadenza del termine concessogli dall’art. 327 cod. proc. civ., ed a comunicare il proprio intendimento alla impresa Gatti: d’altra parte condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello non per difetto della relativa informazione, ma perchè la stessa ha contestato senza alcun fondamento (come ha continuato a fare; in questa fase di legittimità) il verificarsi dell’occupazione espropriativa in danno dei proprietari dei terreni.

Le considerazioni al riguardo della Corte di appello sono assolutamente conformi alla giurisprudenza di questa Corte per avere accertato:

a) che in data 25 novembre 1995 era inutilmente scaduto il periodo di occupazione temporanea, perciò divenuta senza più titolo legittimante; e che nel contempo l’immobile non poteva più restituirsi ai proprietari per la sua irreversibile trasformazione – realizzata proprio da essa impresa- nell’opera pubblica programmata dalla dichiarazione di p.u.; b) che l’illecita espropriazione non poteva essere sanata dalla tardiva emanazione, nell’anno 1998, del decreto di esproprio, in quanto fin dalla nota decisione 1426 del 1983, le Sezioni Unite hanno statuito che detto tardivo provvedimento allorchè intervenga,come nella fattispecie, quanto il terreno è stato acquistato già da anni dall’amministrazione espropriante, è nel contempo privo di causa e di oggetto e deve essere considerato radicalmente nullo ed irrilevante dal giudice ordinario;

c) che l’impresa Gatti in forza dell’art. 29 bis della Convenzione intercorsa con il Ministero era stata delegata al compimento non solo dell’opera, ma anche della procedura espropriativa.

Pertanto a nulla rilevava che la stessa avesse completato l’opera nel periodo nel quale era consentita l’occupazione temporanea dell’immobile poichè per effetto della delega suddetta,proprio sul delegato ricade la responsabilità di armonizzare attività materiale e attività amministrativa, facendo sì che il decreto di espropriazione intervenga tempestivamente e che quindi la fattispecie si mantenga entro la sua fisiologica cornice di legittimità:

altrimenti essa degrada in illecito, di cui il soggetto, delegato anche alla cura dell’espropriazione, non può non rispondere per il suo colpevole comportamento omissivo (Cass. sez. un. 24397/2007;10922/1995). Quanto poi,alìazione di rivalsa avanzata dal Ministero, derivante (non già dall’illegittima espropriazione in danno dei T. – C., ma,) dalla convenzione intercorsa tra detto ente e l’impresa delegata,la ricorrente non si è avveduta che la Corte di appello ne ha accolto in parte l’impugnazione (“accoglie la domanda con cui la ditta appellante chiede…cfr, pag.

7), riducendo la “manleva” determinata dal Tribunale nell’intera somma che il Ministero era stato condannato a corrispondere agli espropriati quale risarcimento del danno,alla differenza tra il relativo importo e quello “già versato alla Cassa Depositi e prestiti in data 3 novembre 1998” a titolo di indennità di espropriazione pacificamente proveniente dall’amministrazione statale e depositata dalla società delegata al compimento delle espropriazioni in nome e per conto di quest’ultimo.:in ottemperanza al disposto dell’art. 29 bis della convenzione tra le parti, da entrambe trascritto, per cui gravavano sul Ministero delegante le somme che quest’ultima era tenuta a corrispondere ai proprietari a titolo di indennità di espropriazione “debitamente rendicontate”.

Mentre la società appaltatrice era tenuta al pagamento dei maggiori danni causati agli espropriati per l’occupazione dell’immobile ed in tale misura ad attuare la manleva nei confronti del Ministero.

Nè vale dedurre che il c.t.u. detta indennità abbia calcolata in un importo più elevato o che in un eventuale giudizio di opposizione la stima avrebbe potuto assumere valori diversi (in aumento oppure in diminuzione), poichè quest’ultima ipotesi non si è verificata; e d’altra parte l’impresa non ha fornito gli elementi in base ai quali l’ausiliare sarebbe pervenuto ad una determinazione diversa ovvero il valore del terreno espropriato (di cui non è stata riportata neppure la destinazione urbanistica) sarebbe risultato più elevato. Per cui resta il fatto certo – ed il solo “rendicontato”- che il Ministero delegante e la società delegata ne abbiano ottenuto la stima dall’organo tecnico comunale ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 12 nella misura di Euro 32.587,08, da essi offerta agli espropriandi e poi depositata; e che invece il risarcimento del danno per l’occupazione espropriativa sia stato liquidato dai giudici di merito nella maggior somma di Euro 61.898,05: perciò inducendo giustamente la Corte di appello – al di là delle poco appropriate considerazioni sulla disponibilità dell’indennità depositata da parte del Ministero- non già ad operare la compensazione tra le due poste e neppure a “scorporare” da quest’ultima somma quella corrispondente all’indennizzo; bensì ad applicare la clausola posta dal ricordato art. 29 bis della Convenzione, liquidando la “manleva” dovuta all’amministrazione delegante, secondo il criterio dalla stessa indicato, nella maggior somma rispetto all’indennità di esproprio che quest’ultima in conseguenza dell’espropriazione illegittima era stata obbligata a corrispondere ai proprietari.

Non è esatto infine, neppure che il Ministero nel giudizio di appello non abbia formulato alcuna pretesa nei confronti dei proprietari e che ciò malgrado sia stato condannato al pagamento in loro favore delle spese processuali posto che detta amministrazione si è costituita anche in questa fase del giudizio aderendo alla impostazione difensiva dell’impresa Gatti, perciò escludendo il verificarsi dell’occupazione acquisitiva del terreno e chiedendo il rigetto della richiesta risarcitoria degli espropriati;per cui rimasto soccombente al pari dell’impresa delegata, per avere la Corte di appello ribadito l’avvenuta espropriazione illegittima dell’immobile,correttamente è stato condannato in solido con la società suddetta in aderenza al criterio di cui all’art. 91 cod. proc. civ. a rifondere ai proprietari appellati le spese del giudizio di appello.

Il rigetto di entrambi i ricorsi induce il Collegio a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE riunisce i ricorsi e li respinge. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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