Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10664 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34885-2018 proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FALVO D’URSO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

BETA ELEVATORI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA PIA CARIDDI,

VINCENZO BASTA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2057/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 27/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con la sentenza n. 473 del 2010 la Corte d’appello di Milano dichiarò inammissibile, per tardività, l’appello proposto dalla società Beta Elevatori s.r.l. avverso la sentenza n. 507 del 2006 del Tribunale di Lodi.

Con la suddetta sentenza il Tribunale lodigiano aveva rigettato l’opposizione proposta dalla Beta Elevatori s.r.l. al decreto ingiuntivo che l’aveva condannata a pagare al sig. P.M. la somma di Euro 27.759,68 di cui alle fatture nn. (OMISSIS), da quest’ultimo rimesse alla Beta Elevatori per l’attività di progettazione da lui svolta in relazione ad impianti per ascensori.

La sentenza della Corte d’appello venne cassata da questa Corte, che giudicò erroneo il giudizio di tardività dell’appello, con rinvio (restitutorio) alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione.

All’esito del giudizio di rinvio la Corte ambrosiana, con la sentenza n. 2057/18, ha revocato il suddetto decreto ingiuntivo, condannando il sig. P. a restituire alla Beta Elevatori quanto dalla stessa percepito in provvisoria esecuzione del medesimo. La Corte di appello – rilevato che fin dall’atto introduttivo del giudizio di opposizione, come pure negli atti successivi del primo grado di tale giudizio, la Beta Elevatori aveva sempre contestato di aver ricevuto le prestazioni professionali di cui alle suddette fatture – ha sottolineato come la fattura non costituisca documento idoneo a fornire, nel giudizio di opposizione a cognizione piena, la prova processuale del credito relativo alle somme ivi indicate ed ha ritenuto che il sig. P. non avesse assolte all’onere, su di lui gravante, di provare il titolo del credito che aveva azionato in via monitoria. In particolare la Corte distrettuale ha sottolineato come il sig. P. non avesse “prodotto alcun contratto, o meglio, trattandosi di un pacifico rapporto di collaborazione continuativo di prestazione di servizi, alcun ordine specifico relativo alle tre fatture contestate” (pag. 19 della sentenza). La Corte territoriale ha quindi concluso che, per un verso, il credito dell’appellato non era stato provato per documenti e, per altro verso, che “le altre circostanze valorizzate dall’appellato sono inconcludenti o talmente neutre e di non univoca interpretazione da non poter certo assurgere ad indizi gravi, precisi e concordanti” (pag. 23 della sentenza), soffermandosi anche ad analizzare circostanze che, secondo la stessa Corte, “potrebbero spiegare il perchè del mancato pagamento”.

Per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano in sede di rinvio il sig. P. ha proposto ricorso, sulla scorta di un solo motivo.

La Beta Elevatori ha presentato controricorso.

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 13 dicembre 2019, per la quale la contro ricorrente ha depositato una memoria contenente la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, introdotto dal sig. P. ai sensi dell’art. 373 c.p.c., e definito dalla Corte di appello di Milano con il rigetto dell’istanza di sospensiva, giusta documentazione allegata alla memoria e notificata al ricorrente mediante elenco ex art. 372 c.p.c..

Con l’unico motivo di ricorso, riferito al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, il sig. P. denuncia la violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., e art. 115 c.p.c., in cui la Corte di appello sarebbe incorsa omettendo di valutare correttamente le presunzioni valorizzate dalla difesa del medesimo P..

In particolare, secondo il ricorrente, la Corte ambrosiana avrebbe omesso di operare una valutazione globale – e, quindi, di apprezzare adeguatamente l’efficacia indiziaria – dei seguenti fatti:

a) la registrazione nella contabilità di Beta Elevatori delle fatture emesse dal sig. P.;

b) la mancata contestazione delle prestazioni oggetto di tali fatture;

c) l’esistenza dei disegni collegati alle suddette fatture;

d) il pagamento di una fattura che era stata emessa nello stesso periodo in cui furono emesse le fatture per cui è causa;

e) la continuità del rapporto tra le parti;

f) le inequivocabili dichiarazioni rese dall’amministratore unico della società opponente.

Il motivo non può trovare accoglimento.

La doglianza, pur denunciando vizi di violazione di legge (e, in particolare, la violazione dell’art. 2729 c.c.), in effetti sollecita una revisione dell’apprezzamento delle risultanze processuali operato dalla corte territoriale non consentito nel giudizio di legittimità; se infatti è vero che compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell’applicazione alle fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (cfr. Cass. 29635/18) e che la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva, può essere censurata in sede di legittimità (cfr. Cass. 18822/18), va però considerato che detta valutazione risulta operata dalla Corte distrettuale.

La Corte milanese, infatti, nelle pagine 23 e 24 della sentenza si fa carico di confutare esplicitamente le argomentazioni del primo giudice, tanto in relazione alla mancanza di contestazioni ante causam, ritenuta priva di concludenza in ragione della “tempistica strettissima tra emissione delle fatture, sollecito e ottenimento del decreto ingiuntivo” (pag. 23, penultimo capoverso); quanto in relazione alla concludenza della circostanza del pagamento di una fattura coeva a quelle per cui è causa, la quale, secondo la Corte d’appello, varrebbe “semmai a corroborare la tesi che, laddove il lavoro è stato riscontrato, vi è stato il conseguente pagamento” (pag. 24, primo capoverso); quanto in relazione alla concludenza della circostanza della continuità del rapporto di lavoro tra le parti in causa, circostanza alla quale la Corte d’appello contrappone “le parole del teste T., circa l’ipotesi che i lavori non passassero dalla BE ma fossero direttamente realizzati in OTIS, cliente finale”.

La Corte territoriale, in definitiva, ha apprezzato gli argomenti presuntivi dedotti dall’odierno ricorrente e li ha giudicati insufficienti ai fini della soddisfazione dell’onere probatorio sul medesimo gravante, con un giudizio che compete specificamente al giudice di merito e che, nella specie, che non si presta a censure di manifesta implausibilità.

In particolare, per quanto concerne la doglianza mossa dal ricorrente alla valutazione della Corte ambrosiana sulla “tempistica strettissima tra emissione delle fatture, sollecito e ottenimento del decreto ingiuntivo”, il Collegio osserva che, alla luce della scansione degli accadimenti che hanno preceduto l’instaurazione del giudizio, che viene riportata alla pag. 9 del ricorso per cassazione (prima fattura 7/1/2003, seconda fattura 5/2/2003, terzo fattura 31/3/2003, raccomandata del legale del creditore 15/5/2003, emissione del decreto ingiuntivo 4/7/2003, notifica del decreto ingiuntivo 25/7/2003) non può ritenersi implausibile l’affermazione dell’impugnata sentenza secondo cui tale tempistica non consentirebbe di attribuire significato concludente all’assenza di contestazioni stragiudiziali delle fatture.

In sostanza va qui ribadito il principio che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, sempre che la motivazione adottata appaia congrua dal punto di vista logico, immune da errori di diritto e rispettosa dei principi che regolano la prova per presunzioni; tale principio, enunciato in Cass. 1216/06, è stato ancora di recente riaffermato, rimodulandolo in base al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in Cass. n. 1234/19, che ha affermato, con statuizione alla quale va qui dato seguito, che, in tema di prova presuntiva, è incensurabile in sede di legittimità l’apprezzamento del giudice del merito circa la valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di presunzione, rimanendo il sindacato del giudice di legittimità circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Con la presente ordinanza vanno altresì regolate le spese relative al procedimento ex art. 373 c.p.c., instaurato dal sig. P. davanti alla Corte di appello di Milano, che si pongono a carico del medesimo P. per il principio victus victori e si liquidano in dispositivo.

Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere alla società controricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.000, oltre Euro 200 per esborsi e altri accessori di legge nonchè le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., dal medesimo instaurato davanti alla Corte di appello di Milano, che si liquidano in Euro 1.200, oltre Euro 200 per esborsi ed accessori.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA