Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10664 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 03/05/2010), n.10664

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

U.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via Sicilia n.

235, presso l’avv. DI GIOIA Giulio che la rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 8070 cron.

pubblicato il 2 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13

aprile 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito l’avv. A. SULLO per delega dell’avv. Giulio Di Gioia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 23 aprile 2003 la Corte d’Appello di Roma rigettava la domanda proposta da U.A. per il riconoscimento di un’equa ripa, razione in dipendenza della non ragionevole durata del processo da lei promosso dinanzi al Pretore del Lavoro di Santa Maria Capua Vetere con atto del 18 marzo 1995 e tuttora pendente.

Con sentenza n. 3557 del 2006, la Corte di Cassazione cassava il decreto impugnato.

Il giudizio veniva riassunto e la medesima corte in diversa composizione, con decreto del 19 marzo – 2 novembre 2007, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 4.000,00 per una eccedenza di circa cinque anni e sei mesi e liquidava le spese giudiziali in complessivi Euro 1.500,00 per i due giudizi di merito e un ulteriori Euro 1.200,00 per il giudizio di cassazione.

Contro il decreto emesso in sede di riassunzione ricorre per cassazione U.A. con tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso sì censura il decreto impugnato in base alla considerazione che si sarebbe discostato immotivatamente nella liquidazione dell’equo indennizzo dai parametri indicati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La censura non ha fondamento poichè una liquidazione corrispondente a poco meno di Euro 1.000,00 per ogni anno di eccedenza rispetto alla ragionevole durata del processo presupposto rientra pienamente nei parametri assunti dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo ai quali si conforma questa Corte.

Meritano accoglimento, invece, le censure prospettate con il secondo e il terzo motivo con i quali si censura la disciplina delle spese giudiziali che vanno riliquidate in misura di Euro 1.150,00, di cui Euro 380,00 per diritti, Euro 720,00 per onorari e Euro 50,00 per spese per ciascuno dei giudizi di merito.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura corrispondente al minimo importo delle somme ancora in contestazione nel giudizio di rinvio e restano compensate tra le parti nella misura di due terzi in considerazione dell’accoglimento delle sole censure mosse contro la disciplina delle spese giudiziali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e il terzo, cassa il decreto impugnato nei limiti delle censure accolte, e, pronunciando nel merito, ferma ogni ulteriore statuizione, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese dell’intero processo che liquida in complessivi Euro 1.150, di cui Euro 380.00 per competenza ed Euro 720,00 per onorari per ciascuna delle due fasi di merito e in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari per il primo giudizio di cassazione nonchè in ulteriori Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorario, ridotti ad Euro 200,00 a seguito di compensazione tra le parti in misura di due terzi, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

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