Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10663 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29765-2018 proposto da:

C.S., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se

medesima;

– ricorrente –

contro

C.P.R., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FERNANDO BONELLI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– controricorrente –

contro

C.G.A., CAMMARELLA TERESA ANTONIETTA ANNA,

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE CLODIO 56, presso lo

studio dell’avvocato FERNANDO BONELLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RAFFAELE DE LUNA;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il

09/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO

COSENTINO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra C.S. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., sulla scorta di due motivi, per la cassazione del decreto con cui la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato il suo reclamo ex art. 739 c.p.c., avverso la decisione del Tribunale di Paola che aveva disatteso la domanda, da lei avanzata ai sensi dell’art. 1105 c.c., comma 4, di nomina di un amministratore giudiziario di una comunione.

Il Tribunale aveva ritenuto che la domanda della ricorrente non potesse trovare accoglimento per mancanza di una previa convocazione dell’assemblea dei partecipanti alla comunione e aveva condannato la sig.ra C. a rifondere le spese del procedimento ai comunisti C.P.R., C.G.A. e C.T.A.A., che avevano resistito al suo ricorso.

La Corte d’appello, nel merito, ha confermato il giudizio del Tribunale di inammissibilità del ricorso ex art. 1105 c.c., in ordine a questioni non previamente sottoposte all’assemblea della comunione; in punto di spese, ha implicitamente disatteso (omettendo di pronunciarsi espressamente) il motivo di reclamo con cui la sig.ra C. si doleva della sua condanna a rifondere agli altri comunisti le spese del primo grado ed ha condannato la stessa sig.ra C. alle spese del procedimento di reclamo.

Entrambi i motivi del ricorso per cassazione concernono la regolazione delle spese dei gradi di merito.

Con il primo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 3, e all’art. 111 Cost., la ricorrente deduce l’illegittimità del decreto impugnato per violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 1105 c.c., comma 4, e art. 739 c.p.c. e ss., nonchè dei principi generali in materia di volontaria giurisdizione, lamentando la conferma, da parte della Corte distrettuale, della statuizione del primo giudice con cui ella era stata condannata a rifondere agli altri comunisti le spese del primo grado.

Con il secondo motivo, riferito all’art. 360 c.p.c., n. 4, la ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per carenza assoluta di motivazione della pronuncia con cui ella è stata condannata a rifondere agli altri comunisti le spese del procedimento di reclamo.

Al ricorso per cassazione hanno replicato con unico controricorso i sigg. C.G.A. e C.T.A.A., nonchè, con altro distinto controricorso, il sig. C.P.R..

La causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 13 dicembre 2019, per la quale tutte le parti hanno presentato memorie.

Il primo motivo è fondato, perchè il procedimento di nomina o di revoca dell’amministratore di una comunione, anche quando si inserisce in una situazione di conflitto tra i comproprietari, ha natura di procedimento di volontaria giurisdizione e, pertanto, si sottrae all’applicabilità delle regole dettate dall’art. 91 c.p.c. e segg., in materia di spese processuali, le quali postulano l’identificabilità di una parte vittoriosa e di una parte soccombente in esito alla definizione di un conflitto di tipo contenzioso. Ne consegue che le spese relative al procedimento in oggetto devono rimanere a carico del soggetto che le abbia anticipate assumendo l’iniziativa giudiziaria e interloquendo nel procedimento (cfr. Cass. 4706/2001 e Cass. 12543/2002).

Tali principi non contrastano, contrariamente a quanto sostenuto nelle memorie dei contro ricorrenti, con la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 20957/04 (ove si afferma l’applicabilità dell’art. 91 c.p.c., nel procedimento di revoca dell’amministratore di condominio ex art. 1129 c.c.), giacchè tra l’amministratore del condominio ed il condomino che ne abbia chiesto la revoca giudiziale sussiste proprio quel contrasto tra contrapposti diritti che, invece, non sussiste tra i partecipanti ad un condominio o ad una comunione. Tanto è vero che, come precisato proprio nella suddetta sentenza, l’amministratore del condominio può far valere nella ordinaria sede di giurisdizione contenziosa i diritti che egli ritenga incisi dal provvedimento di revoca adottato in sede di giurisdizione volontaria (non ricorribile per cassazione, ad eccezione del capo sulle spese, in quanto privo di carattere decisorio).

La corte territoriale, non accogliendo il reclamo contro l’erronea statuizione sulle spese del primo giudice, è incorsa nel denunciato vizio di violazione dell’art. 91 c.p.c.; donde la fondatezza del primo mezzo di ricorso.

L’accoglimento del primo motivo determina la cassazione dell’impugnato decreto, in relazione al motivo accolto, e l’assorbimento del secondo motivo, che, come sopra riportato, attinge la regolazione delle spese del giudizio di reclamo.

La causa va rinviata alla corte d’appello di Catanzaro, in altra composizione, che regolerà anche le spese del giudizio di cassazione e del procedimento di reclamo; anche queste ultime, è opportuno precisare, soggiacciono – a differenza dalle spese del primo grado – alla disciplina dettata dall’art. 91 c.p.c., atteso che nella fase di reclamo si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo (cfr. Cass. 11503/10 e Cass. 28331/17).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnato decreto in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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