Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10663 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 03/05/2010), n.10663

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.D., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia n.

235, presso l’avv. DI GIOIA Giulio che lo rappresenta e difende per

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 8406 cron.

pubblicato il 13 novembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13

aprile 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;

udito l’avv. A. SULLO per delega dell’avv. Giulio Di Gioia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 19 dicembre 2002 la Corte d’Appello di Roma rigettava la domanda proposta da C.D. per il riconoscimento di un’equa riparazione in dipendenza della non ragionevole durata del processo da lui promosso dinanzi al Pretore del Lavoro di Benevento con atto del 16 giugno 1994 e concluso con sentenza del 15 settembre 1999.

Con sentenza n. 3775 del 2006 la Corte di Cassazione cassava il decreto impugnato, Il giudizio veniva riassunto e la medesima cor te in diversa composizione, con decreto del 19 marzo – 18 novembre 2007, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 875,00 per una eccedenza di due anni e sei mesi e liquidava le spese giudiziali in complessivi Euro 709,50 per il giudizio di merito e un ulteriori Euro 1.300,00 per il giudizio di cassazione.

Contro il decreto emesso in sede di riassunzione ricorre per cassazione C.D. con tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura il decreto impugnato in base alla considerazione che si sarebbe discostato immotivatamente nella liquidazione dell’equo indennizzo dai parametri indicati dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

La censura ha fondamento poichè, secondo i criteri fatti propri da questa Corte – che prevedono una liquidazione di Euro 750,00 annui per i primi tre anni di eccedenza e di Euro 1.000,00 per ogni anno successivo – deve essere riconosciuta a titolo di equa riparazione la somma di Euro 4.250,00.

Resta assorbito l’esame delle censure prospettate con il secondo e il terzo motivo, con i quali si censura la disciplina delle spese giudizi dovendo procedersi alla loro rideterminazione.

Conseguentemente, il decreto impugnato deve essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertmenti di fatto può procedersi alla pronunzia nel merito con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della maggiore somma di Euro 4,250,00 a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, nonchè al pagamento delle spese giudiziali di tutte le precedenti fasi del giudizio, così come liquidate in dispositivo.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza, tenuto conto dell’importo residuale in contestazione nel secondo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, accoglie la domanda e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della maggior somma di Euro 4.250,00 a titolo di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, nonchè al pagamento delle spese dell’intero processo che liquida in complessivi Euro 1.150,00, di cui Euro 380.00 per competenze ed Euro 720,00, per onorari per ciascuno dei due giudizi di merito e in ulteriori complessivi Euro 795,00, di cui Euro 695,00 per onorari per il giudizio di legittimità, oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

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