Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10662 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10662 Anno 2016
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 23/05/2016

titoli di contributi assicurativi e somme aggiuntive per il rapporto di lavoro di

natura giornalistica intercorso con i dipendenti (Ballerini, Taido, Gazzi, Tschager,
Palma, Silani, Skarabot, Sozzo, Gobbini, Montenero e Lutman), che lavoravano
quali operatori di ripresa. La Corte d’Appello decideva nei seguenti termini.
Dichiarava cessata la materia del contendere per Taldo, Gazzi, Tschager,
Palma, Silani, Skarabot, Sozzo, Gobbini per intervenuto condono. Rigettava nel
resto.
2. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’INPGI
prospettando due motivi di ricorso.
3. Resiste con controricorso la RAI.
4.

L’INPS ha depositato procura in calce al ricorso. L’INPS, ex gestione

Enpals, è rimasta intimato.
5.

Sia l’INPGI che la RAI hanno depositato memoria in prossimità

dell’udienza pubblica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta contraddittorietà della
motivazione su un fatto controverso, in quanto il ricorrente assume che le
dichiarazioni dei testi Marzini e Collini non erano idonee a smentire le risultanze
del verbale ispettivo, come invece ritenuto dal giudice dì secondo grado.
Ricorda che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i verbali di
accertamento posti in essere dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela
di falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti
attestati come avvenuti in presenza dell’autore del verbale o conosciuti dal
medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all’esame di determinati documenti,
senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle
suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono
essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso
(Cass., 11751 del 2004). Nel caso di specie, la Corte d’Appello, pur in assenza di
dimostrazione da parte della società di circostanze di fatto in grado di smentire le
risultanze del verbale di accertamento ispettivo, ha escluso mansioni di natura e
contenuto giornalistico.

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Quanto ad Alberto Lutman, il ricorrente ricordava, in particolare,
l’attestazione dell’iscrizione all’albo dei giornalisti elenco professionisti, nonché le
dichiarazioni rilasciate dal medesimo agli ispettori, le relazioni di ripresa, le
dichiarazioni scritte rilasciate agli ispettori da Montenero, Skarabot, Dreossi, tutti
occupati presso la sede Rai di Trieste.
Quanto alla posizione di Francesco Montenero, ricordava, in particolare,
l’attestazione dell’iscrizione all’elenco professionisti, le dichiarazioni rilasciate dal
Montenero agli ispettori, le relazioni di ripresa, le dichiarazioni rilasciate da

Lutman, Skarabot, Dreosssi, tutti occupati presso la sede Rai di Trieste.
I predetti dipendenti giornalisti erano stabilmente occupati presso la
redazione giornalistica della sede Rai di Trieste, dove realizzavano, in piena
autonomia decisionale ed operativa, riprese televisive aventi ad oggetto fatti ed
eventi di cronaca da mandare in onda nel corso delle varie edizioni del telegiornale
regionale realizzato dalla predetta sede.
Sull’attività svolta avevano riferito anche i testi Marzini e Collini.
2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 34 della
legge n. 69 dei 1963. Contraddittoria motivazione.
Secondo la Corte d’Appello, a parte gli esiti dell’istruttoria, le ragioni
dell’INPGI non potevano trovare accoglimento perché il CCNL giornalisti non può
trovare applicazione qualora l’attività del dipendente si svolga fuori
dall’organizzazione dei servizi giornalistici dell’ente e il prodotto dell’attività stessa
non sia stato posto in essere con il suo inserimento, né sia stato comunque inserito,
nei giornali radiofonici o televisivi o nei servizi speciali dei medesimi. Il ricorrente
deduce l’erroneità di tale affermazione atteso che, proprio l’articolo 34, non fa
riferimento alla registrazione della testata come requisito per svolgere la pratica
giornalistica e quindi per svolgere l’attività giornalistica.
3. I suddetti motivi di ricorso devono essere trattati congiuntamente, in
ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.
Va osservato che, in linea generale, (Cass. n. 6303 del 2011) secondo
consolidati orientamenti di questa Corte, in tema di prova spetta in via esclusiva al
giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche
attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal
proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le
ragioni per cui lo ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la

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controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale
regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).
In particolare, l’accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, delle
mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle stesse, ai fini
dell’inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva, si risolvono in un
giudizio di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se
sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici (ex plurímis: Cass., n.
1127 del 1983; Cass., n. 26233 del 2008; Cass., n. 28284 del 2009).

Ciò vale anche con riguardo all’individuazione dell’inquadramento da
attribuire al lavoratore nell’ipotesi di svolgimento di attività promiscue e alla
determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione
collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di
appartenenza del lavoratore.
Nella stessa ottica, è stato affermato che anche alla valutazione del
contenuto dell’attività giornalistica va attribuita natura di accertamento di fatto,
come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (v. Cass., n. 13814 del
2008).
Peraltro, con riferimento alle figure professionali di cui si discute nel
presente giudizio, da tempo sono consolidati gli indirizzi secondo cui:
costituisce attività giornalistica – presupposta, ma non definita dalla legge 3
febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista – la
prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di
notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli
organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il
fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la
conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e
confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo,
a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel
cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’inserimento continuativo del lavoratore
nell’organizzazione dell’impresa (Cass. n. 17723 del 2011);
Il tele-foto-cine operatore assume la qualifica di giornalista ove lo stesso non
si limiti a riprendere immagini destinate ad un giornale, scritto o parlato, ma,
dovendo realizzare la trasmissione di un messaggio, effettui con continuità, in
condizioni di autonomia tecnica, per il datore di lavoro, riprese di immagini di
valenza informativa, tali da sostituire o completare il pezzo scritto o parlato,

e,

successivamente, partecipi alla selezione, al montaggio e, in genere,
all’elaborazione del materiale filmato o fotografato in posizione di autonomia
decisionale, come desumibile dell’idoneità del servizio televisivo a svolgere, di per
sé, la necessaria funzione informativa (Cass. n. 19681 del 2009).
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Ai tini del riconoscimento, agli operatori di ripresa addetti ai servizi
giornalistici di testate giornalistiche televisive, dei singoli istituti contrattualmente
previsti per i giornalisti, va eseguita una compiuta analisi dei presupposti richiesti
dalle norme collettive per l’individuazione in fatto dei presupposti medesimi,
particolarmente quando si tratta di indennità di doppia testata, di mini-inviato, di
locomozione, di aumento supplementare e di straordinario (Cass. 1522 del 2009).
3.1. La sentenza impugnata appare immune dai suddetti vizi perché,
muovendo da una corretta interpretazione della normativa di riferimento, in ragione

dei principi sopra richiamati, ha dato conto, con motivazione adeguata e priva di
contraddizioni o deficienze rilevabili in questa sede, del ragionamento posto alla
base della decisione.
Ha affermato la Corte d’Appello che la documentazione invocata dall’INPGI
non era idonea a provare lo svolgimento con continuità e neppure con prevalenza
di attività giornalistica rispetto a quella connessa alle mansioni ricoperte; né in tal
senso era la prova orale, in particolare dichiarazioni dei testi Collini e Marziani, che
avevano diretta conoscenza dei fatti, e quindi erano particolarmente attendibili.
Era emerso dalle richiamate dichiarazioni che le riprese venivano effettuate,
quantomeno ordinariamente, attraverso il coordinamento con il regista, per il
tramite di cuffie; che erano i giornalisti ad individuare e richiedere le immagini di
corredo al tema da trattare; che sempre il giornalista responsabile del servizio
provvedeva alla selezione e alla scelta delle immagini.
Mancava,

quindi,

del tutto la prova del disimpegno dell’attività con

contributo creativo ed autonomia decisionale, quale modalità ordinaria o, almeno,
prevalente, dell’attività stessa, per cui il giudice di secondo grado rigettava
l’appello.
3.2. Va, infine, rilevato che come affermato da Cass. n. 7423 del 2011, “A
norma degli artt. 29, 33 e 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e degli artt. 41, 43
e 46 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di ritenere compiuta la pratica
giornalistica, è necessario non solo l’esercizio effettivo e continuativo di tale attività,
ma anche l’inserimento nei quadri organici dei servizi redazionali degli organismi
giornalistici previsti dall’art. 34 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e dall’art. 41 del
d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115; tale inserimento si realizza attraverso un
collegamento con la redazione, che può assumere varie modalità, e con la
partecipazione effettiva ai diversi e più significativi momenti dell’ attività di
redazione; l’accertamento dell’esistenza dei requisiti di tale inserimento è compito
del giudice di merito”.
4. Il ricorso deve essere rigettato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
tenuto conto per l’INPS della limitata difesa.
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R.g. n. 10112 del 2013

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di
giudizio che liquida in euro cento per esborsi; euro mille per compensi

professionali per la RAI, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15
0/0

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2016

Il Consigliere estensore

professionali nei confronti dell’INPS, euro trennilacinquecento per compensi

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