Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10662 del 03/05/2010
Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 13/04/2010, dep. 03/05/2010), n.10662
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo – rel. Presidente –
Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.C., elettivamente domiciliato in Roma, Via Sicilia n.
235, presso l’avv. DI GIOIA Giulio che lo rappresenta e difende per
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica,
elettivamente domiciliato in Roma, Via dei portoghesi, n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’Appello di Roma n. 8452 cron.
pubblicato il 14 novembre 2007;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13
aprile 2010 dal Relatore Pres. Dott. Ugo VITRONE;
udito l’avv. A. SULLO per delega dell’avv. Giulio Di Gioia;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 26 marzo – 14 novembre 2007 la Corte d’Appello di Roma condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di Euro 12.710,00 oltre accessori in favore di B.C. a titolo di indennizzo per la non ragionevole durata del procedimento penale celebrato dinanzi al Tribunale di Napoli e concluso con sentenza di assoluzione del pronunciata il 28 giugno 2004 e pubblicata il 10 gennaio 2005; liquidava le spese giudiziali in complessivi Euro 1.582,46. Osservava la corte che l’indagato era venuto a conoscenza delle indagini a seguito della applicazione della misura cautelare della custodia in carcere del 10 giugno 1995; che la durata delle indagini preliminari relative a reati di criminalità organizzata con oltre cento indagati appariva contenuta in termini ragionevoli essendo trascorsi un anno e sei mesi dalla data dell’arresto a quella della richiesta di emissione del decreto di rinvio a giudizio; che appariva ragionevole anche la durata di pochi mesi della fase del procedimento dinanzi al giudice dell’udienza preliminare; che il dibattimento si era protratto invece per un tempo non ragionevole poichè era iniziato il 10 marzo 1997 mentre la sentenza di assoluzione era stata pronunciata all’udienza del 28 giugno 2004 e depositata il 10 gennaio 2005; che il danno non patrimoniale poteva essere liquidato in misura di Euro 2.500,00 per ogni anno eccedente la ragionevole durata del processo.
Contro la sentenza ricorre per cassazione B.C. con due motivi.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi di ricorso denunziano rispettivamente, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la disciplina delle spese giudiziali, liquidate in misura inferiore ai limiti minimi stabiliti dalla tariffa professionale forense.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento; conseguentemente il decreto impugnato dev’essere cassato; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può procedersi alla pronunzia nel merito con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento della somma complessiva di Euro 3.425,00 come meglio specificato in dispositivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, accoglie la domanda e condanna il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di Euro 1.870,00, di cui Euro 600,00, per competenze e Euro 50,00 per spese per il giudizio di merito e di ulteriori Euro 1.555,00 di cui Euro 1.455,00 per onorari per il giudizio di cassazione oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010