Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10661 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/04/2021), n.10661

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6592-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

M.T., rappresentato e difeso dagli Avvocati FABRIZIO

RAGAINI e QUIRINO D’ANGELO ed elettivamente domiciliato in Roma, VIA

PAOLO EMILIO N. 34, presso lo studio dell’Avv. QUIRINO D’ANGELO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 428/2013 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

depositata il 18/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria regionale (CTR) del Lazio, con sentenza n. 428/29/13, depositata il 18 dicembre 2013, non notificata, accolse il ricorso proposto dal sig. M.T. per l’ottemperanza del giudicato formatosi per effetto dell’ordinanza di questa Corte n. 11763 depositata il 2012, che rigettò il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti del sig. M.T. avverso la sentenza della CTR del Lazio n. 11/29/2010, depositata il primo febbraio 2010.

Con la succitata ordinanza n. 11763/12, questa Corte aveva ritenuto che la sentenza del 2010 della CTR del Lazio – che aveva accolto l’appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado ad esso sfavorevole, affermando che l’erogazione dovuta al M. dal fondo pensione dei dirigenti ENEL, quale “vecchio” iscritto al c.d. Fondo PIA, poi transitato in Fondenel, andava assoggettata all’aliquota del 12,50% sulle somme percepite a titolo di rendimento fosse “in linea” con il principio di diritto poi affermato in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 22 giugno 2011, n. 13642 secondo cui “(i)n tema di fondi previdenziali integrativi, le prestazioni erogate in forma di capitale ad un soggetto che risulti iscritto, in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, sono soggette al seguente trattamento tributario: a) per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, la prestazione è assoggettata al regime di tassazione separata di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 16, comma 1, lett. a), e art. 17, solo per quanto riguarda la “sorte capitale”, corrispondente all’attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cd. rendimento si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. 26 settembre 1985, n. 482, art. 6; b) per gli importi maturati a decorrere dall’1 gennaio 2001 si applica interamente il regime di tassazione separata di cui al D.P.R. n. 917 cit., art. 16, comma 1, lett. a) e 17″, conseguentemente rigettando il ricorso erariale per manifesta infondatezza.

Nell’accogliere quindi il ricorso del contribuente del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, per l’ottemperanza del giudicato conseguito all’ordinanza n. 11763/12 di questa Corte, la CTR del Lazio, con la pronuncia in questa sede impugnata, ebbe a rilevare che “le contestazioni sollevate dall’Ufficio in merito alla lamentata insufficienza della documentazione prodotta dal contribuente al fine di individuare le somme oggetto di rimborso appaiono inconferenti in questa sede, trattandosi di questioni attinenti al merito della controversia – in particolare al quantum della pretesa, che non possono trovare ingresso nella presente fase di ottemperanza, ove questo Collegio ha unicamente funzione di Giudice dell’esecuzione del giudicato formatosi inter partes”.

Avverso detta ultima sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo un motivo, cui il contribuente resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, censurando la sentenza impugnata per avere omesso di eseguire quegli accertamenti necessari a precisare il contenuto degli obblighi scaturenti dalla sentenza da eseguire, rilevando come nel precedente giudizio di merito il contribuente non avesse neppure allegato una qualsivoglia forma d’impiego del capitale sul mercato finanziario, producendo solo in sede di giudizio di ottemperanza documentazione che, secondo il contribuente, era idonea a comprovare l’impiego da parte del Fondo, sul mercato, del capitale accantonato e quindi la misura del rendimento conseguito in relazione a tale impiego, solo in riferimento alla quale si giustificava l’applicabilità dell’aliquota del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6.

1.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha avuto modo di chiarire, in vicenda sempre riferita a controversia relativa ad ottemperanza di giudicato formatosi su pronuncia riferita ad accoglimento parziale di ricorso del contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi su istanza di rimborso delle ritenute operate dal Fondenel (in precedenza denominato PIA) su una prestazione di capitale corrisposta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, che “(i)n materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perchè il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l’esecuzione” (cfr. Cass. sez. 5, ord. 20 giugno 2019, n. 16569; in senso conforme cfr. anche Cass. sez. 5, ord. 30 settembre 2019, n. 24321; Cass. sez. 5, ord. 7 luglio 2020, n. 14030, anch’esse rese con riferimento a controversie analoghe).

1.2. Si è quindi precisato che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, laddove prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento”, deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro error in procedendo in cui sia incorso il giudice dell’ottemperanza ed in particolare il mancato o difettoso esercizio del potere – dovere di interpretare ed eventualmente integrare il dictum costituito dal giudicato, cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede (cfr. anche Cass. sez. 5, ord. 28 settembre 2018, n. 23487).

1.3. Ciò premesso, la CTR, nella parte in cui, come da motivazione innanzi testualmente riportata della decisione impugnata, ha assimilato la pronuncia che era chiamata a rendere all’esecuzione di un giudicato civile, omettendo quindi il controllo sull’effettiva portata del giudicato che non conteneva un’esatta determinazione del quantum dovuto dall’Amministrazione, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto innanzi richiamati.

1.3.1. Invero – incontestabile, in ragione di quanto statuito da Cass. ord. n. 11763/12, la circostanza che la sentenza della CTR n. 11/29/10 della CTR del Lazio avesse accolto la domanda del contribuente “in linea” con il principio di diritto poi affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la succitata sentenza n. 13642/11 era compito della CTR, pur in sede di giudizio di ottemperanza, procedere alla verifica del se e come vi fosse stato l’impiego da parte del Fondo, sul mercato, del capitale accantonato e quindi la misura del rendimento conseguito in relazione a tale impiego, solo in riferimento alla quale si giustificava l’applicabilità dell’aliquota del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1985, art. 6, giusta il principio di diritto espresso dalla citata sentenza delle Sezioni Unite, in conformità al quale l’ordinanza di questa Corte n. 11763/12 ha ritenuto che abbia pronunciato la sentenza del 2010 della CTR del Lazio di cui il contribuente ha chiesto l’ottemperanza.

1.3.2. La CTR, adita quindi dal D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 70, aveva dunque l’onere di esaminare la duplice documentazione ivi prodotta (certificazione ENEL S.p.A. del 19 giugno 2006 e attestazione Fondenel del 4 marzo 2013) al fine di accertare, nell’ambito della doverosa interpretazione – integrazione del giudicato, se effettivamente, come assume l’Amministrazione ricorrente, solo quest’ultima avesse attestato l’impiego sul mercato, da parte dello stesso Fondenel, del capitale per il periodo dal primo aprile 1998 ai 31 dicembre 2000, con la determinazione di un rendimento pari ad Euro 25.033,09.

1.4. La sentenza impugnata, che ha omesso tale accertamento, va dunque cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, affinchè vi provveda al fine di dare puntuale ottemperanza alla sentenza della medesima CTR del Lazio n. 11/29/10 nei termini chiariti da questa Corte con la succitata ordinanza n. 11763/12.

2. Va infine opportunamente precisato che, seppure effettivamente resa in controversia afferente a contenzioso analogo, non può trovare applicazione nel presente giudizio la declaratoria d’inammissibilità del ricorso dell’Amministrazione finanziaria, cui è giunta questa Corte nella pronuncia che il controricorrente ha richiamato, a sostegno delle proprie difese, nella memoria depositata in atti (cfr. Cass. sez. 5, ord. 21 novembre 2019, n. 30346).

A ciò osta, invero, ii diverso tenore delle pronunce oggetto delle rispettive impugnazioni, contenendo quella oggetto d’impugnazione nel giudizio di cui all’ordinanza n. 30346/19 criteri certi per la determinazione del quantum dovuto.

2.1. La Commissione tributaria regionale del Lazio, quale giudice di rinvio, terrà conto di quanto ulteriormente chiarito da parte delle pronunce intervenute (oltre alla già citata Cass. ord. n. 16569/19, si vedano, tra le altre, Cass. sez. 5, ord. 7 marzo 2018, n. 5436; Cass. sez. 5, 2 marzo 2018, n. 4941; Cass. sez. 5, 26 aprile 2017, n. 10285), nel senso che il più favorevole criterio impositivo può trovare applicazione limitatamente alle somme rivenienti dall’effettivo investimento da parte del fondo, sul mercato, non necessariamente finanziario, del capitale accantonato e che ne costituiscono il rendimento, non anche a somme calcolate attraverso l’adozione di riserve matematiche e di sistemi tecnico -attuariali di capitalizzazione.

3. Resta altresì demandata al giudice di rinvio la disciplina delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria del Lazio in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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