Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10660 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10660 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: TRICOMI IRENE

SENTENZA

sul ricorso 24475-2011 proposto da:
I.N.P.G.I. – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI
GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA” C.F.
01057021006, in persona del legale rappresentante pro
domiciliato in ROMA VIA

tempore, elettivamente

GABRIELE CAMOZZI 9, presso lo studio dell’avvocato

2016
570

GAVINA MARIA SULAS,

che

lo rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

ricorrente

contro

ALBATROS

SOCIETA’

COOPERATIVA

(già

Albatros

Data pubblicazione: 23/05/2016

S.C.A.R.L.) C.F. 05895541000 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A, presso In studio
dell’avvocato VINCENZO MOZZI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato PAOLO DE BERARDINIS,

– controricorrente nonchè contro
I.N.P.S.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.E. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso
l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e
difeso dagli avvocati, LELIO MARITATO, CARLA
D’ALOISIO, ENRICO MITTONI, ANTONLNO SGROI, giusta
delega in calce alla copia notificata del ricorso;
– resistente con mandato –

avverso la sentenza n 3257/2011 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2011 R.G.N.
263G/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. IRENE
TRICOMI:
udito l’Avvocato SULAS GAVINA MARIA;
udito l’Avvocato DE BERARDINIS PAOLO;
udito l’Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega verbale

giusta delega in atti;

SGROI ANTONINO;
udito il F.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto.

R.g. n. 24475 del 2011

SVOLGIMENTO DEL FATTO
1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 3257 del 2011, rigettava
l’impugnazione proposta dall’Inpgi nei confronti della società Albatros soc. coop.
a.r.I., avente ad oggetto la sentenza, emessa tra le parti, dal Tribunale di Roma
numero 1354 del 2007.
2.

Con ricorso depositato il 16 marzo 2007 l’Inpgi aveva proposto

impugnazione avverso la suddetta sentenza di primo grado, con la quale il
Tribunale di Roma, non ritenendo dimostrata la sussistenza del rapporto di lavoro

subordinato con mansioni giornalistiche, aveva accolto l’opposizione proposta dalla
società Albatros avverso il decreto ingiuntivo con il quale, il medesimo Tribunale,
aveva intimato il pagamento, da parte dell’Albatros all’Inpgi, della somma di euro
9.729,00 a titolo di contributi omessi per il periodo aprile 2002-marzo 2003, e
relative somme aggiuntive, in relazione alla posizione lavorativa della giornalista
pubblicista Eleonora Saracino.
3. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre l’Inpgi
prospettando due motivi di impugnazione.
4. Il ricorso è proposto, oltre che nei confronti della società Albatros anche
nei confronti dell’INPS.
5. Resiste l’ Aibatros società cooperativa in liquidazione (già Albatros soc.
coop. a.r.I.) con controricorso, con il quale deduce l’inammissibilità del ricorso
perché volto ad ottenere un riesame nel merito della vicenda, nonché ai sensi
dell’art. 360, bis n. 1, cpc, o comunque la non fondatezza dello stesso.
6. L’INPS ha depositato procura alle liti in calce al ricorso notificato.
7. Sia l’Inpgi che la società Albatros hanno depositato memorie ex art. 378
cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso l’Inpgi deduce vizio di motivazione,
contraddittorietà ed insufficienza della motivazione ai sensi dell’articolo 360, n. 5,
cpc. In particolare, la Corte d’appello avrebbe omesso di esaminare una parte
rilevante dell’attività svolta dalla giornalista Saracino per l’ufficio stampa della
FILCA-CISL per conto dell’Albatros, mentre per l’altra attività il giudice di appello
prendeva in considerazione solo alcune prestazioni rese per due organizzazioni
sindacali la FIMAA e la FILLEA-CGIL, attribuendo maggiore credibilità alle
dichiarazioni rese dalle due addette sindacali, ignorando le dichiarazioni di tutti
coloro che prestavano attività di lavoro quotidiano fianco a fianco con la Saracino,
ricevendo da quest’ultima continue e precise indicazioni circa l’impaginazione, la
grafica, la titolazione e la cd. cucina redazionale.
La Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto neppure di un’altra circostanza
fondamentale, e cioè che le deposizioni dei testi dipendenti dell’Albatros (Soddu
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Francesca e Soddu Gianluca) erano state confermate dal verbale ispettivo e dal
teste Paolo Righetti, ispettore Inpgi, che aveva curato personalmente
l’accertamento ispettivo.
La Corte territoriale, inoltre,

non avrebbe tenuto conto neppure delle

risultanze riportate nel verbale ispettivo e confermate dall’ispettore sentito come
teste.
2. Con il secondo motivo di impugnazione è dedotta violazione e falsa
applicazione della legge n. 69 del 1963, art. 1, in relazione alla individuazione della

nozione e della definizione di attività giornalistica. con riferimento all’attività di
grafico giornalista. Violazione di legge omessa contraddittoria motivazione.
3. I suddetti motivi devono essere esaminati congiuntamente, in ragione
della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.
4. Nella specie viene in rilievo la prospettata natura giornalistica dell’attività
svolta dalla giornalista pubblicista Eleonora Saracino, dipendente della società
controricorrente, con inquadramento al livello B2 CCNL grafici editoriali.
5. Va osservato che, in linea generale, (Cass. n. 6303 del 2011) secondo
consolidati orientamenti di questa Corte, in tema di prova spetta in via esclusiva al
giudice del merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di
assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di
scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, assegnando prevalenza
all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, nonché la facoltà di escludere anche
attraverso un giudizio implicito la rilevanza di una prova, dovendosi ritenere, a tal
proposito, che egli non sia tenuto ad esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le
ragioni per cui Io ritenga irrilevante ovvero ad enunciare specificamente che la
controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni. Nè tale
regola subisce eccezioni nel rito del lavoro (Cass. 15 luglio 2009, n. 16499).
In particolare, l’accertamento, sulla base delle risultanze probatorie, delle
mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e la valutazione delle stesse, ai fini
dell’inquadramento spettantegli secondo la disciplina collettiva, si risolvono in un
giudizio di fatto del giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità, se
sostenuto da motivazione adeguata ed esente da vizi logici (ex plurimis: Cass., n.
1127 del 1983; Cass., n. 26233 del 2008; Cass., n. 28284 del 2009).
Ciò vale anche con riguardo all’individuazione dell’inquadramento da
attribuire al lavoratore nell’ipotesi di svolgimento di attività promiscue e alla
determinazione delle mansioni da considerare prevalenti, ove la contrattazione
collettiva non preveda una regola specifica per l’individuazione della categoria di
appartenenza del lavoratore.

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Nella stessa ottica, è stato affermato che anche alla valutazione del
contenuto dell’attività giornalistica va attribuita natura di accertamento di fatto,
come tale insuscettibile di sindacato in sede di legittimità (v. Cass., n. 13814 del
2008).
Peraltro, con riferimento alle figure professionali di cui si discute nel
presente giudizio, da tempo sono consolidati gli indirizzi secondo cui:
costituisce attività giornalistica – presupposta, ma non definita dalla legge 3
febbraio 1963, n. 69, sull’ordinamento della professione di giornalista – la

prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di
notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli
organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il
fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisire la
conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e
confezionare il messaggio con apporto soggettivo e creativo; assume inoltre rilievo,
a tal fine, la continuità o periodicità del servizio, del programma o della testata nel
cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l’inserimento continuativo del lavoratore
nell’organizzazione dell’impresa (Cass. n. 17723 del 2011);
costituisce attività giornalistica – intesa come prestazione di lavoro
intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate
a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione – l’attività
svolta dal grafico il quale, mediante l’espletamento di attività inerenti la
progettazione e la realizzazione della pagina di giornale come la collocazione del
singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri tipografici con i
quali lo stesso viene riportato sulla pagina, esprime – pur nell’eventuale presenza
delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del direttore – un personale
contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione
rapportata ad un giudizio sulla idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul
convincimento del lettore, in ciò differenziandosi dall’attività del poligrafico il cui
contributo si esaurisce nella mera trasposizione grafica della notizia da comunicare
(Cass., n. 5926 del 2008);
ai fini della integrazione della qualifica di redattore (Cass., n. 3037 del
2011), e della sua distinzione dalle altre figure di giornalisti, poi, è imprescindibile
il requisito della quotidianità della prestazione in contrapposizione alla semplice sua
continuità, caratterizzante la figura dei collaboratore fisso, mentre non è di per sé
sufficiente lo svolgimento di compiti propri di ogni attività giornalistica (quali il
controllo della notizia e la sua elaborazione, la stesura di pezzi o di articoli) e
l’esecuzione di inchieste (modalità di acquisizione e verifica delle notizie su un
tema, di cui possono servirsi anche i redattori in sede, i corrispondenti e i
collaboratori fissi); detto rapporto di lavoro si caratterizza per l’apporto creativo,
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costituito dal personale contributo di pensiero e dalla valutazione della rilevanza
della notizia, con giudizio sull’idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul
convincimento del lettore, nonchè dall’ideazione e dall’elaborazione delle
illustrazioni grafiche delle notizie e di tutti i servizi di redazione (Cass., n. 14913 del
2009).
6. La sentenza impugnata appare immune dalle suddette censure perché,
muovendo da una corretta interpretazione della normativa, anche contrattuale, di
riferimento, ha dato conto, con motivazione adeguata e priva di contraddizioni o

7.

carenze rilevabili in questa sede, del ragionamento posto alla base della decisione.
La società Albatros svolgeva attività prevalentemente grafica nella

realizzazione di alcune riviste costituenti “house organ” di varie associazioni
politiche sindacali tra cui la Fillea GCIL e la FIMAA.
9. La Corte d’Appello ha rilevato come, dall’istruttoria esaurientemente
compiuta in primo grado, era emerso che i contenuti ossia gli argomenti e il
materiale da pubblicare erano forniti dai clienti della società Albatros (testi Acerbi e
Boccini). Anche il teste Soddu precisava che la Saracino concordava con i segretari
dei comitati i contenuti dei testi, ma era la stessa Saracino a dichiarare che i
clienti solo a volte fornivano i pezzi che andavano corretti e titolati, nella maggior
parte dei casi indicavano i contenuti fornivano materiale e le domande per le
eventuali interviste.

Infine, la teste Soddu ricordava che le associazioni sindacali davano solo il
tema dell’intervista ed era poi la Saracino a elaborare le domande e a sbobinare
l’intervista.
La Corte d’Appello, con congrua motivazione, in ragione delle richiamate
risultanze processuali, perciò escludeva che la Saracino svolgesse attività creativa
di elaborazione della notizia, quanto a raccolta delle notizie, scelta dei contenuti
dei pezzi da pubblicare.
Quanto alle divergenti dichiarazioni in merito all’attività di scrittura del pezzo
da pubblicare, la Corte

d’appello rilevava come, correttamente, il giudice di primo

grado avesse privilegiato le deposizioni dei testi Acerbi e Boccini, rappresentanti
delle associazioni clienti della Albatros, per la specificità delle circostanze narrate,
rispetto a quanto riferito dalla stessa Saracino e dai testi Soddu e Cossu.
Ciò, anche in ragione della scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dalla
ricorrente in quanto portatrice di un interesse attuale e concreto relativo alla
propria posizione lavorativa.
10. La Corte d’appello, quindi, ha poi escluso, con adeguata motivazione in
ragione delle risultanze processuali,
Saracino con riguardo

alla dedotta

la natura giornalistica dell’attività della
originale elaborazione della notizia da

comunicare, in ragione dello svolgimento di attività di cucinare redazionale,
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mediante inserimento continuativo nell’organizzazione necessaria per la
compilazione del giornale.
Nel caso in esame, ha affermato la Corte d’Appello, (teste Acerbi) non vi era
prova che la Saracino svolgesse la propria attività presso una sede redazionale con
le caratteristiche previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalisti, né
vi era la prova che la stessa fosse inserita nell’organizzazione dell’impresa
giornalistica ed avesse partecipato attivamente attraverso una stretta coordinazione
con quella degli altri redattori, alla redazione del

giornale,

intesa come

programmazione e formazione del prodotto finale e delle attività necessarie a
questo fine (scelta degli articoli, impaginazione e quanto altro).
Non vi era, perciò, prova certa che la Saracino si

occupasse

continuativamente e prevalentemente della titolazione dei pezzi, della scelta delle
eventuali fotografie di accompagnamento e della loro didascalia, né erano stati
prodotti articoli dalla stessa redatti.
11. Infine, la Corte d’Appello

valutava anche l’attività del grafico e

dell’infografico, che può esaurirsi nel mero conferimento della necessaria forma ai
messaggio (da comunicare) o estendersi ad una scelta.
In questa seconda ipotesi, nella misura in cui la forma del messaggio
diventa contenuto, l’attività assume natura giornalistica.
La Corte d’Appello con congrua e corretta motivazione ha affermato che il
giudice di primo grado, correttamente, aveva applicato nella valutazione
dell’attività svolta dalla Saracino i principi enunciati dal giudice di legittimità, non
essendoci prova dello svolgimento di un’ attività caratterizzata dal personale
contributo, nel senso ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, sopra richiamato.
In particolare, il giudice di appello metteva in evidenza che i testi escussi
avevano escluso che l’attività continuativamente svolta dalla Saracino fosse
consistita nella scelta delle notizie, nella rilevazione degli aspetti che si prestavano
ad una rappresentazione grafica e, soprattutto nella scelta della forma grafica della
notizia mediante elaborazione del testo di accompagnamento.
12.11 ricorso deve essere rigettato.
13. Resta assorbita la eccezione di inammissibilità ai sensi dell’art. 360-bis
Cp C.

14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo,
tento conto per l’INPS della ridotta difesa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese
di giudizio che liquida in euro cento per esborsi, euro tremilacinquecento per
compensi professionali, oltre 15% per spese generali e accessori di legge per la
Albatros società cooperativa in liquidazione (già Albatros soc. coop. a.r.I.), ed euro
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cento per esborsi, euro cinquecento per compensi professionali, oltre 15 % per
spese generali per l’INPS.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’H febbraio 2016
Il Presidente

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