Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10660 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/04/2021), n.10660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6492-2014 proposto da:

F.L., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO SOMALIA 67,

presso lo studio dell’avvocato RITA GRADARA, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati NICOLETTA DOLFIN, GASPARE FALSITTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 17/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Il sig. F.L. fu destinatario di due avvisi di accertamento, con l’quali furono rettificati, ai fini IRPEF, con metodo sintetico, le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2006 e 2007, in forza del c.d. redditometro.

Gli atti impositivi furono impugnati dal contribuente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Como, che respinse il ricorso.

Avverso la sentenza di primo grado il contribuente propose appello nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia, che rigettò il gravame, con sentenza n. 126/7/2013, depositata il 17 settembre 2013, non notificata.

Avverso detta pronuncia il F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente ha altresì depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., deducendo di avere presentato domanda di definizione agevolata della lite, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 225 del 2016, allegando la relativa documentazione comprovante il pagamento del dovuto secondo il piano di rateizzazione approvato dall’agente della riscossione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La domanda di definizione agevolata ai sensi della succitata disposizione di legge risulta presentata nei termini e le quietanze di versamento riferite a ciascuna rata del piano di rateizzazione approvato risultano regolari.

Detta documentazione non è stata, però, oggetto di notifica all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., nè dalla documentazione allegata risultano forniti elementi che consentano di ricondurre le cartelle oggetto della c.d. “rottamazione” agli avvisi di accertamento la cui impugnazione da parte del contribuente ha dato origine al presente giudizio.

Nondimeno, avendo correttamente il contribuente reso nella presentazione della domanda di definizione agevolata la dichiarazione d’impegno a rinunziare al ricorso pendente, può ritenersi venuto meno l’interesse del ricorrente ad una decisione sul merito del ricorso, a ciò conseguendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso medesimo per sopravvenuta carenza d’interesse.

Nulla va disposto in ordine alle spese, il cui costo resta assorbito dalla definizione agevolata del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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