Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10660 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 24/03/2010, dep. 03/05/2010), n.10660

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24456/2005 proposto da:

COLOMBO 81 S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA FARNESINA 322, presso l’avvocato MALATESTA GIOVANNI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MALATESTA Giuseppe, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

VITTI CENTRO S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

G. MAZZINI 134, presso gli avvocati RUBEN ALESSANDRO, ANNESE PIETRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BALDASSARRE Antonio, giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3683/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

24/03/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato P. ANNESE, con delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’integrazione del

contraddittorio in subordine accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con atto notificato in data 13 luglio 2000 la Vitti Centro s.r.l.

convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la s.r.l. Colombo 81 nonchè T.L. esponendo: – di avere sottoscritto in data (OMISSIS) con la venditrice Colombo 81 s.r.l. un preliminare di cessione di azienda relativo all’esercizio commerciale bar/gelateria sito in (OMISSIS) al prezzo di l.

2.300.000.000; – di avere successivamente versato alla venditrice Colombo 81 s.r.l. acconti pari a complessive L. 1.800.000.000 e, quindi, di avere stipulato in data 21.10.1998 l’atto definitivo di compravendita aziendale con prezzo simulato di L. 580.000.000 di cui L. 80.000.000 quietanzate ed ulteriori L. 500.000.000 (con riserva di proprietà sull’azienda medesima) da versarsi entro il termine del 30.09.2000; – che successivamente all’acquisto dell’azienda erano emersi vizi e difformità di particolare rilevanza e gravosità economica. Chiese, pertanto, al Tribunale di accertare e dichiarare la simulazione del prezzo di compravendita indicato nel contratto di cessione di azienda del 21.10.98; di accertare e dichiarare l’inadempienza della venditrice Colombo 81 s.r.l. agli obblighi contrattuali; di condannare la Colombo 81 e la T., in solido, al risarcimento dei danni subiti, quantificati in L. 1.000.000.000 oltre accessori; di accertare e dichiarare che la venditrice aveva alienato beni di non sua proprietà ed era tenuta a garantire l’acquirente per l’evizione e, per l’effetto, di condannarla al ristoro dei danni subiti; di accertare e dichiarare, infine, la sussistenza dei vizi della cosa venduta e per l’effetto condannare la venditrice al risarcimento dei danni o alla riduzione del prezzo della cessione, oltre le spese.

Con sentenza del 24 maggio 2002 il Tribunale di Roma rigettò tutte le domande proposte dalla Vitti Centro s.r.l. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla società convenuta, dichiarò risolto il contratto di cessione di azienda del 21.10.98 intercorso tra la venditrice Colombo 81 s.r.l. e la cessionaria Vitti Centro s.r.l.; dichiarò la carenza di legittimazione passiva della T., rigettando la domanda riconvenzionale della medesima.

Con sentenza del 2 settembre 2004 la Corte di appello di Roma, pronunciando sul gravame proposto dalla s.r.l. Vitti Centro, in parziale riforma della sentenza del Tribunale – per quanto ancora interessa – dichiarò la simulazione relativa del contratto di cessione di azienda relativamente al prezzo pattuito, pari a L. 2.300.000.000 in luogo di quello dichiarato di L. 580.000.000 e ciò alla luce della documentazione nuova prodotta in appello. Inoltre, in relazione al prezzo dissimulato accertato rilevò che la somma già pagata era di rilevante importo e rigettò la domanda di risoluzione del contratto proposta dalla società venditrice, dichiarando la società acquirente tenuta al pagamento del residuo prezzo di L. 500.000.000. Contro tale sentenza la s.r.l. Colombo 81 ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1 – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 1455 e 1456 cod. civ. – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”. Deduce che è pacifico che la Vitti Centro s.r.l. si è resa colpevolmente inadempiente nei confronti della Colombo 81 s.r.l. nel versamento del residuo prezzo di compravendita di L. 500.000.000 entro il termine pattuito (30.9.00), garantito da specifica clausola risolutiva espressa, con riserva di proprietà sull’intero complesso aziendale.

Detto inadempimento, ingiustificabile ed ingiustificato, è stato quindi acclarato e censurato sia dalla sentenza di primo grado sia dalla stessa sentenza emessa dalla Corte d’Appello, la quale, però, erroneamente ha rigettato la domanda di risoluzione ritenendo inoperante la clausola a fronte del prezzo dissimulato accertato e del rilevante importo già in gran parte pagato dall’acquirente.

Deduce che, anche volendo fare riferimento a parametri normativamente prestabiliti, come l’art. 1525 c.c., in relazione all’inadempimento del compratore nella vendita con riserva di proprietà, la soglia della rilevanza dell’inadempimento – pari all’ottava parte del prezzo – nella specie, ammesso il prezzo simulato di L. 2.300.000.000 – sarebbe comunque superata dall’inadempimento (L. 500.000.000), pari a circa un quarto dell’intero.

2.2.- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “violazione falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 345 c.p.c. – omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia anche rilevabile d’ufficio”, lamentando che la Corte di merito abbia accertato la simulazione del prezzo avvalendosi di documenti prodotti solo in appello – nonostante l’eccezione di tardività sollevata dall’appellata – in modo anche irrituale (in allegato alla memoria di replica).

3.- Il ricorso è fondato.

Quanto al primo motivo, invero, è noto che la risoluzione di diritto del contratto conseguente all’applicazione di una clausola risolutiva espressa elimina ogni necessità di indagine in ordine all’importanza dell’inadempimento (cfr. Sez. 3^, Sentenza n. 20818 del 26/09/2006;

Sez. 2^, Sentenza n. 9356 del 14/07/2000), contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la quale ha rigettato la domanda riconvenzionale di risoluzione sul semplice rilievo che la somma già pagata era di rilevante importo.

Invero, per i casi già previsti dalle parti nella clausola risolutiva espressa, la gravita dell’inadempimento non deve essere valutata dal giudice (Cass., sent. n. 4369 del 1997).

Quanto, poi, al secondo motivo (che assume rilievo in ordine alle pronunce consequenziali alla risoluzione), va ricordato che il più recente orientamento della S.C. secondo il quale “nel rito ordinario, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, l’art. 345 cod. proc. civ., comma 3, va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova “nuovi” – la cui ammissione, cioè, non sia stata richiesta in precedenza – e, quindi, anche delle produzioni documentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di prova, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodotti, a pena di decadenza, mediante specifica indicazione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di seconde grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo assunto dal processo): requisiti consistenti nella dimostrazione che le parti non abbiano potuto proporli prima per causa ad esse non imputabile, ovvero nel convincimento del giudice della indispensabilità degli stessi per la decisione. Peraltro, nel rito ordinario, risultando il ruolo del giudice nell’impulso del processo meno incisivo che nel rito del lavoro, l’ammissione di nuovi mezzi di prova ritenuti indispensabili non può comunque prescindere dalla richiesta delle parti” (C., Sez. un., 20.4.2005 n. 8203). Nel solco di tale indirizzo consolidato, poi, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l’art. 345 c.p.c., comma 3, come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, nell’escludere l’ammissibilità di nuovi mezzi di prova, ivi compresi i documenti, consente al giudice di ammettere, oltre alle nuove prove che le parti non abbiano potuto produrre prima per causa ad esse non imputabile, anche quelle da lui ritenute, nel quadro delle risultanze istruttorie già acquisite, indispensabili, perchè dotate di un’influenza causale più incisiva rispetto a quella che le prove rilevanti hanno sulla decisione finale della controversia; tale facoltà va peraltro esercitata in modo non arbitrario, in quanto il giudizio di indispensabilità, positivo o negativo, deve comunque essere espresso in un provvedimento motivato” (C. 16.10.2009 n. 21980). Inoltre, “il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello – previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 3, con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall’art. 437 c.p.c., comma 2, in relazione al processo del lavoro – implica la valutazione sull’attitudine della stessa a dissipare un perdurante stato di incertezza sui fatti controversi riservata al giudice di merito, a cui non può sostituirsi la Corte di cassazione” (C. 20.6.2006 n. 14133). Nella concreta fattispecie, per contro, la Corte di appello ha evidenziato che la prova della simulazione del prezzo era desumibile da documenti prodotti in grado di appello, dando atto, altresì, dell’eccezione di inammissibilità dei nuovi documenti sollevata dalla s.r.l. Colombo 81, senza fornire alcuna giustificazione circa i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 345 c.p.c..

La sentenza impugnata, dunque, deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che applicherà i principi innanzi esposti e provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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