Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1066 del 21/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 21/01/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 21/01/2021), n.1066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35563-2018 proposto da:

(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio

dell’avvocato GUIDO FIORENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato

ATTILIO SCARCELLA;

– ricorrente –

contro

CASSA EDILE DI MUTUALITA’ E ASSISTENZA DELLE PROVINCE DI COMO E DI

LECCO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 52, presso lo studio

dell’avvocato FABRIZIO GRASSETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato SILVIO D’ANDREA;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4818/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 08/11 /2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/10/2020 dal Consigliere Relatore, Dott. Paola

Vella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. la Corte d’appello di Milano ha rigettato il reclamo ex art. 18 L.Fall. proposto dalla (OMISSIS) S.r.l. contro la sentenza del Tribunale di Como che ne aveva dichiarato il fallimento, su ricorso della Cassa Edile di Mutualità e Assistenza delle Province di Como e di Lecco, cui era stato riunito l’analogo ricorso di C.B., rimasto contumace, come la curatela fallimentare, in sede di appello;

1.1. avverso detta sentenza la (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, corredato da memoria, cui l’intimata Cassa Edile ha resistito con controricorso;

2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2.1. con il primo motivo si lamenta la violazione dell’art. 15 L.Fall., u.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto l’accertamento del superamento della soglia minima di debiti sarebbe “frutto di una erronea valutazione e di un omesso esame della documentazione versata in atti”;

2.2. il secondo mezzo prospetta la violazione degli artt. 1 e 5 L.Fall., per avere i giudici di merito ritenuto la società “insolvente, e come tale fallibile, anche alla luce del superamento dei limiti di fallibilità previsti dall’art. 1 L.Fall., comma 2” – “non avendo la stessa depositato i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi” – nonchè “sulla scorta del mancato pagamento dei presunti debiti, inesistenti e tutti contestati”;

2.3. entrambi i motivi sono inammissibili poichè afferenti a valutazioni di merito (nemmeno congruamente censurate sotto il profilo motivazionale) che quindi mirano, “sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge (…) ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito” (Cass. Sez. U, 34476/2019);

3. il terzo motivo, con cui si deduce la violazione dell’art. 191 c.p.c. per non avere la Corte d’appello ammesso l’invocata c.t.u. tecnico-contabile, è parimenti inammissibile, trattandosi di mezzo rimesso alla discrezionalità del giudice (Cass. 2103/2019, 22799/2017, 27247/08);

4. evidente è l’inammissibilità anche del quarto mezzo, con cui ci si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo, ossia “che la società (OMISSIS) aveva in pancia grazie al socio B. la possibilità di sottoscrivere importanti contratti di lavoro con paesi stranieri”, trattandosi di censura del tutto generica e non rispettosa dei canoni del novellato art. 360 c.p.c., n. 5), che onerano il ricorrente di indicare, nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato” testuale o extratestuale da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U, 8053/2014, 8054/2014, 1241/2015; Cass. 19987/2017, 7472/2017, 27415/2018, 6383/2020, 6485/2020, 6735/2020);

5. il quinto motivo, con cui si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento e la violazione dell’art. 18 L.Fall., e dell’art. 115 c.p.c. – in quanto la contumacia della curatela fallimentare e di uno dei creditori istanti avrebbe dovuto comportare la revoca della sentenza di fallimento – è invece infondato, poichè, in caso di contumacia o mancata comparizione in udienza, il giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, deve decidere il reclamo nel merito, non potendosi far discendere dalle predette circostanze il disinteresse processuale della parte a coltivare la domanda di fallimento (Cass. 7121/2020, 24797/2019, 8227/2012);

6. al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo;

7. sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 100,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2021

 

 

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