Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1066 del 18/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 18/01/2011, (ud. 10/12/2010, dep. 18/01/2011), n.1066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.G., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Incandela Pietro,

elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. Falzetti Carlo in

Roma, piazza della Balduina, n. 59;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE DI (OMISSIS), in

persona dell’amministratore pro tempore;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo n.

206 in data 16 febbraio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 10 novembre 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Nel corso del giudizio promosso da F.G. nei confronti del Condominio di (OMISSIS), per l’impugnazione di una delibera assembleare e per la modifica delle tabelle millesimali relative al lastrico solare, l’attore, all’udienza del 26 ottobre 2003, ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio e ha chiesto la compensazione delle spese di lite.

Non avendo il Condominio accettato la rinuncia, ma avendo chiesto il rigetto nel merito delle domande e la condanna alle spese, il Tribunale di Palermo – rilevato che la domanda di rinuncia aveva avuto l’effetto di evidenziare il venir meno dell’interesse a conseguire una pronuncia sulla domande proposte in citazione – dichiarava cessata la materia del contendere e condannava l’attore al pagamento delle spese di giudizio.

Con riguardo alla domanda di condanna del Condominio alla restituzione di somme di denaro, proposta in sede di comparsa conclusionale, il Tribunale ne dichiarava l’inammissibilità per tardività.

La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 206 del 16 febbraio 2010, ha rigettato l’appello.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il F. ha proposto ricorso, con atto notificato il 30 marzo 2010, sulla base di sei motivi.

L’intimato Condominio non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 306 cod. proc. civ.) il ricorrente deduce che con l’atto di rinuncia egli aveva posto una condizione, quella della compensazione delle spese processuali: sicchè, non avendo la parte resistente accettato tale condizione, il giudice avrebbe dovuto proseguire il processo, consentendo all’attore di modificare ed integrare le proprie domande.

Il motivo è privo di fondamento.

La Corte d’appello ha escluso – con logico e motivato apprezzamento degli atti di causa – che il F. abbia effettuato una rinuncia condizionata, avendo rilevato che egli si è limitato a fare una dichiarazione di rinuncia e a chiedere la compensazione delle spese, senza subordinare la rinuncia alla dichiarazione di compensazione.

Resta assorbito l’esame del secondo motivo, con cui si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 183 cod. proc. civ..

Il terzo ed il quarto mezzo – con cui rispettivamente si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 190 cod. proc. civ. e dell’art. 1123 cod. civ. – sono inammissibili: essi indicano, bensì, le norme assuntivamente violate, ma non contengono argomentazioni specifiche idonee a motivatamente dimostrare in qual modo le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnate debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie.

La censura – articolata con il quinto motivo – di violazione dell’art. 1126 cod. civ. non coglie nel segno, perchè si riferisce ad un prospettato vizio nella soluzione del merito della controversia, quando invece la Corte d’appello ha confermato la pronuncia del Tribunale di inammissibilità e di cessazione della materia del contendere.

Il sesto mezzo è inammissibile, perchè, sotto la rubrica “violazione punto 5 art. 360 cod. proc. civ.”, ripropone ragioni di merito azionate nei gradi precedenti. In conclusione, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380-bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato”.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo l’intimato condominio svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte rigetta, il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA