Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1066 del 17/01/2020

Cassazione civile sez. I, 17/01/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 17/01/2020), n.1066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 32965/2018 proposto da:

O.B., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv.

Barbara Cattelan del foro di Torino che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 5086 del 9/10/2018 del Tribunale di Torino;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal consigliere relatore Dott. Giovanni

Ariolli.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.B., cittadino della (OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il Decreto n. 5086 del 2018, con cui il Tribunale di Torino ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Torino che ha respinto la sua richiesta di protezione sussidiaria ed umanitaria; svolgendo due motivi ne chiede l’annullamento.

2. Non si è costituito il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e art. 27, comma 1-bis e art. 16 direttiva2013/32/UE – falsa applicazione di norme di diritto – violazione dei criteri legali per la valutazione della credibilità del richiedente”.

Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha, infatti, ritenuto che le vicende riferite dal ricorrente non siano credibili, sia pure nell’ambito dell’onere probatorio c.d. attenuato, in quanto il racconto reso era del tutto generico, contraddittorio, lacunoso e privo di qualsiasi riscontro (non risultando quanto accaduto neppure formalizzato all’Autorità) e, pertanto, stante la non credibilità della narrazione della vicenda personale, doveva escludersi l’esistenza di una situazione di pericolo legata alla posizione individuale dell’istante, anche in considerazione della mancanza di un concreto timore di subire, in caso di rientro in Patria, atti persecutori. Inammissibile, quindi, si mostra la censura, espressa in ricorso, circa la mancata attivazione nella specie dei poteri ufficiosi di indagine, tenendo presente che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero – il quale nulla ha allegato a sostegno della domanda – costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c): tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. tra le molte: Cass. n. 340/19); qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la situazione persecutoria nel Paese di origine prospettata dal richiedente ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. ex multis: Cass.n. 16925/18; n. 28862/18), ipotesi che nella specie non ricorre.

4. Con il secondo motivo lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.LGs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 14, comma 1, lett. b) e art. 15 direttiva 2011/95/UE – falsa applicazione di norme di diritto violazione dei criteri di inclusione per il riconoscimento della protezione sussidiaria”.

Il motivo è inammissibile in quanto non coglie l’autonoma ratio decidendi posta a fondamento del rigetto della domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, comma 1, lett. b), costituita dalla scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona – e dunque dell’esistenza di un danno grave che osterebbe al rimpatrio in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5.1. Nulla per le spese, in difetto di attività difensiva svolta dal Ministero dell’Interno intimato nel presente giudizio di legittimità.

5.2. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2020

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