Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1066 del 17/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1066 Anno 2018
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: VALITUTTI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 26755-2016 proposto da:
A. & I. DELLA MORTE S.P.A. C.F./P.I.07174840632, in persona
dell’Amministratore Delegato e legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA n.59,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO ROSSANO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro
SOCIETA’

AUTOSTRADA

TIRRENICA

SAT

S.P.A.

C.F.00080050537, in persona dell’Amministratore Delegato e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIALE PARIOLI n.180, presso lo studio dell’avvocato
MARIO SANINO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIANPAOLO RUGGIERO;

Data pubblicazione: 17/01/2018

– controricorrente

avverso la sentenza n. 5713/2016 della CORTE D’APPELLO di
ROMA, depositata il 29/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott.

Rilevato che:

la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 5713/2016, depositata il 29 settembre 2016, ha dichiarato inammissibile
l’impugnazione, proposta dall’impresa A. & I. Della Morte
s.p.a., del lodo arbitrale in data 12 maggio 2010, emesso a
seguito di controversie insorte nel corso dei lavori di costruzione del corpo autostradale dell’Autostrada LivornoCivitavecchia, oggetto del contratto di appalto stipulato con la
SAT Società Autostrade Tirrenica s.p.a. in data 3 novembre
1989;
a tale pronuncia la Corte è pervenuta per avere l’impresa
errores in iudicando commessi dagli arbitri, nella vigenza del nuovo testo dell’art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.
(come novellato dall’art. 24 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40),
a tenore del quale detta impugnativa è ammissibile solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge o
contemplata dalle parti nella clausola compromissoria;
a parere del giudice del gravame, nulla avendo, per contro,
previsto le parti in tal senso, nella convenzione di arbitrato del
3 novembre 1989, l’impugnativa in parola sarebbe stata
inammissibile;
avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione
l’impresa A. & I. Della Morte s.p.a. nei confronti della SAT Società Autostrade Tirrenica s.p.a., affidato ad un solo motivo;
la resistente ha replicato con controricorso;

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ANTONIO VALITUTTI.

Considerato che:

con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si duole del fatto che
la Corte d’appello abbia ritenuto erroneamente applicabile, nel
caso concreto, il disposto dell’art. 829, terzo comma, cod.
proc. civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del

genza di detta norma, laddove la Corte territoriale avrebbe
dovuto tenere conto, invece, del fatto che la clausola arbitrale,
di cui all’art. 31 del contratto stipulato inter partes il 3 novembre 1989, era precedente alla novella, sicchè avrebbe dovuto trovare applicazione, nella specie, il previgente disposto
di cui all’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., a tenore
del quale era sempre ammessa l’impugnativa del lodo «se gli
arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto»,
fatta salva l’ipotesi in cu le parti avessero autorizzato gli arbitri «a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo
non impugnabile»;
Ritenuto che:

in tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di
diritto sul merito della controversia, l’art. 829, comma 3, cod.
proc. civ., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del
2006, si applichi, ai sensi della disposizione transitoria di cui
all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006);
tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la
legge, cui all’art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, debba essere
identificata in quella vigente al momento della stipulazione
della convenzione di arbitrato;
di conseguenza, in caso di procedimento arbitrale attivato come nella specie – dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, ma in forza di convenzione stipulata anteriormente, nel

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2006, essendo stato il giudizio arbitrale incardinato nella vi-

silenzio delle parti sia applicabile l’art. 829, secondo comma,
cod. proc. civ. nel testo previgente, che ammette sempre
l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al
merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non

U., 03/05/2016, n. 9341; Cass., 13/07/2017, n. 17339);
Rilevato che:
nel caso di specie, è pacifico in causa che – sebbene il giudizio
arbitrale sia stato proposto dall’impresa Della Morte dopo la
novella del 2006 – la clausola arbitrale era stata stipulata il 3
novembre 1989, ossia nella vigenza dell’originario testo
dell’art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., secondo il quale
i lodi arbitrali erano sempre impugnabili per violazione di norme di diritto sostanziale;
di conseguenza, il lodo del 12 maggio 2010 ben poteva essere
impugnato dall’impresa anche per errores in iudicando, per cui
la censura deve essere accolta;
Ritenuto che:
l’accoglimento dell’unico motivo di ricorso comporti la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello
di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere
all’esame del merito della controversia, facendo applicazione
dei principi di diritto suesposti, e provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla

impugnabile (Cass. Sez. U., 09/05/2016, n .9284; Cass. Sez.

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