Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10659 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10659 Anno 2016
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: D’ANTONIO ENRICA

SENTENZA

sul ricorso 6795-2013 proposto da:
MONTATORI CLAUDIO C.F. MNTCLD48A04A669T, domiciliato
in ROMA, PIAZZA S. SATURNINO 5, presso lo studio
dell’avvocato FRANCESCA NAPPI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato NICOLA MARIA ALIFANO,
giusta delega in atti;
– ricorrente –

2016

contro

560

N.I.E.

– NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE S.P.A. C.F.

13199630156;
– intimata

Data pubblicazione: 23/05/2016

Nonché da:
N.I.E. – NUOVA INIZIATIVA EDITORIALE S.P.A. C.F.
13199630156, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

aLLi;

– controricorrente e

ricorrente incidentale –

contro
MONTATORI CLAUDIO C.F. MNTCLD48A04A669T;

intimato

avverso la sentenza n. 4482/2012 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 13/09/2012 R.G.N. 3284/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/02/2016 dal Consigliere Dott. ENRICA
D’ANTONIO;
udito l’Avvocato NAPPI FRANCESCA;
udito l’Avvocato RUSSO SERGIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per il
rigetto del ricorso principale con assorbimento del
ricorso incidentale condizionato.

RUSSO, che la rappresenta e difende, giusta delega in

RG n 6795/2013

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma , in riforma della sentenza del Tribunale , ha rigettato la domanda
di Claudio Montatori , già dipendente come correttore di bozze della testata L’Unità e poi della
soc Nuova Iniziativa Editoriale , volta ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del
licenziamento per giusta causa intimato iun data 22/10/2007 ,
La Corte territoriale ha, in primo luogo, precisato che la circostanza per cui il lavoratore aveva
chiesto ed ottenuto con decreto ingiuntivo non opposto il pagamento del TRF non precludeva

di assicurarsi le somme necessarie per sopperire alle esigenze proprie e della propria famiglia
La Corte ha, poi, esposto che il licenziamento era stato adottato per il rifiuto del lavoratore di
sottoscrivere per ricevuta a mani una comunicazione dell’azienda ; per aver simulato un
malore in data 17/9/2007 e la successiva malattia ; per il mancato invio di certificati medici
dal 17 /9/ ad oggi ed anche oltre con conseguente assenza ingiustificata dal posto di lavoro dal
17/9 al 27 settembre 2007 e che inoltre tali fatti erano stati valutati anche alla luce di
precedenti comportamenti contestati al lavoratore con lettere del 31/8/2007, del 15/12/2006;
del 24/2/2006 e del 26/10/2004 a cui erano seguite sanzioni disciplinari .
La Corte ha quindi affermato che i fatti contestati , unitariamente considerati, giustificavano il
licenziamento. Ha ritenuto rilevante il rifiuto ingiustificato di sottoscrivere per ricevuta la
comunicazione aziendale, in quanto comportamento ostruzionistico in violazione dei principi di
correttezza e buona fede, e così pure il grave ritardo con cui il lavoratore aveva provveduto ad
inviare il certificato medico per l’assenza dal 17/9 al 27/9 , in assenza di prova della prassi
aziendale di consegnare i certificati medici solo al rientro essendo risultato provato soltanto la
possibilità di consegna entro 48 ore e l’art 10 del CCNL prevedeva che le assenze dovevano
essere giustificate nel più breve tempo possibile.
La Corte ha affermato che invece mancava la prova, nonostante le perplessità in ordine al
certificato medico consegnato dal lavoratore ( non attestava l’avvenuta visita del paziente da
parte del medico , conteneva una diagnosi generica, non conteneva prescrizioni così da
provare la totale impossibilità di lavorare , era stato smentito da successivo certificato che
riferiva condizioni patologiche diverse ) , della simulazione del malore in data 17/9 e della
successiva malattia, come pure la prova della mancata comunicazione dell’assenza per
malattia avendo alcuni testi riferito di una comunicazione telefonica .
Quanto alle precedenti sanzioni disciplinari la Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente
aveva impugnato espressamente la sentenza nella parte in cui aveva respinto la domanda di
declaratoria di illegittimità delle sanzioni disciplinari del 9/3/2006 e del 22/12/2006 ; che ,
contrariamente a quanto affermato dal lavoratore , l’istruttoria aveva provato l’affissione del
codice disciplinare e che i fatti di cui alle contestazioni risultavano accertati .
Circa l’affermazione della società secondo cui il Tribunale non aveva esaminato il fatto del
31/8/2007 contestato con la nota del 17/9/2007, la Corte ha rilevato che pur essendo la

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l’impugnazione del licenziamento in mancanza di altri elementi ma rispondendo alla necessità

RG n 6795/2013
sanzione sottoposta a procedura arbitrale la materialità dei fatti contestati non perdeva
rilevanza.
La Corte ha quindi concluso che il rifiuto della sottoscrizione della copia per ricevuta e
l’ingiustificato ritardo nella consegna del certificato medico , in un contesto caratterizzato da
ripetute gravi infrazioni disciplinari , configuravano la giusta causa di licenziamento.
Avverso la sentenza ricorre il Montatori con 5 motivi . Resiste la società con controricorso e
ricorso incidentale condizionato.

Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’ad 2119 cc, dell’ad 1 L
n 604/1966; dell’art 25 CCNL . Censura la sentenza che non aveva assolutamente dato
alcuna specificazione al parametro normativo asseritamente violato .
Lamenta l’affermazione della Corte secondo cui il rifiuto di sottoscrivere per ricevuta la nota
della società costituiva comportamento illecito , dovendo invece avere come conseguenza
soltanto che la lettera doveva intendersi ricevuta e, comunque , il lavoratore aveva preso la
lettera rifiutandosi solo di sottoscrivere la ricevuta. Contesta che il fatto fosse di tale gravità da
giustificare il licenziamento in contrasto con il sentire comune, né l’ari 25 del CCNL prevedeva
alcuna casistica specifica ( primo motivo ) .Censura, altresì, la sentenza per aver ritenuto la
legittimità del licenziamento anche in quanto il lavoratore aveva consegnato il certificato
medico solo al rientro dalla malattia da cui , tuttavia, mai avrebbe potuto derivare una
sanzione espulsiva
Con il terzo motivo denuncia violazione dell’ad 7, 2 0 comma stat lav e dell’art 2119 cc .
Rileva che ai sensi dell’ad 7 citato il datore di lavoro non può adottare alcuna sanzione
disciplinare senza avergli prima contestato il fatto e che nel caso di specie la società aveva
contestato il mancato invio del certificato irna la Corte aveva accertato il ritardo nella consegna
del certificato.
Con il quarto motivo denuncia violazione dell’ari 112 ( art 360 ,n4 cpc) .

La Corte aveva

pronunciato ultrapetizione avendo valutato il ritardo nella consegna del certificato di malattia e
non la mancata consegna .
Con il quinto motivo denuncia violazione dell’art 7 , comma, stat lav art 360 n 5) .
Censura l’apodittica affermazione della affissione del codice .Rileva che era integrato il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo e che la questione era rilevante sia con riferimento al
licenziamento sia in relazione alle sanzioni conservative

Osserva , inoltre, che le

contestazioni erano tali da non poter essere conosciute dal lavoratore attesa la non generalità
ed astrattezza della fonte regolatrice né trattandosi di fatti il cui divieto risiedeva nella
coscienza sociale .
I motivi ,congiuntamente esaminati stante la loro connessione ,sono infondati.
Osserva il collegio che , secondo consolidata giurisprudenza di questa corte, il vizio di
violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea cognizione , da parte del
provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e quindi implica
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Motivi della decisione

RG n 6795/2013
necessariamente un problema interpretativo della stessa ; viceversa l’allegazione di una errata
ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta
interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito , la cui
censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione .
Con riferimento al licenziamento questa Corte ha affermato che la giusta causa costituisce
una nozione che la legge configura con una disposizione ascrivibile alla tipologie delle
cosiddette clausole generali , di limitato contenuto , che richiede di essere specificata in sede

, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama . Tali specificazioni del
parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è deducibile In sede di
legittimità come violazione di legge , mentre l’accertamento della concreta ricorrenza , nel
fatto dedotto in giudizio , degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue
specificazioni , e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento , si
pone sul diverso piano del giudizio di fatto , demandato al giudice di merito Cass n
5095/2011 e n 6498/2012) .
Nella fattispecie in esame la Corte territoriale non ha violato il parametro desumibile dalle
norme citate .
La Corte infatti , dopo aver individuato e ricostruito i fatti rilevanti , ha ritenuto che il rifiuto
ingiustificato di sottoscrivere per ricevuta la comunicazione aziendale ed il ritardo nell’invio del
certificato – valutati unitariamente alle precedenti sanzioni disciplinari irrogate oggetto
anch’esse della contestazione disciplinare e che la Corte esamina e ne afferma la legittima
irrogazione- , integrassero la giusta causa .
I due fatti che la Corte ha enucleato della mancata sottoscrizione della comunicazione per
ricevuta e del ritardo nella consegna del certificato di malattia , oggetto delle censure dei
ricorrente, possono, singolarmente considerati, non costituire fatti idonei a giustificare il
licenziamento . La Corte , tuttavia , ha ritenuto integrata la fattispecie normativa della giusta
causa con la valutazione complessiva ,oltre che delle due violazioni citate , anche dei
precedenti comportamenti del Montatori determinanti l’irrogazione di sanzioni disciplinari .
Né inoltre è ravvisabile la violazione dell’art 7 stat lav per avere la Corte d’appello considerato
il ritardo nell’invio del certificato medico datato 17 settembre ma consegnato il 27 settembre
sebbene la società avesse contestato al lavoratore il

mancato invio . La Corte ha, infatti,

interpretato la lettera di contestazione e quella di licenziamento, -peraltro neppure depositate

dal ricorrente nel rispetto dell’ari 369 cpc per consentire a questa Corte di valutare la
fondatezza della censura , nel senso di contestare al lavoratore il

grave ritardo nella

consegna del certificato.
Le censure del ricorrente , pur denunciando formalmente la violazione di norme di diritto ,
nella sostanza si risolvono in censure sulla motivazione e sulla valutazione delle risultanze
istruttorie contenute nella sentenza impugnata .Si tratta quindi di doglianze che esulano
dall’ambito del vizio di cui all’ari 360 n 3 cpc dovendosi inoltre sottolineare che per le sentenze
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interpretativa , mediante la valorizzazione sia di fattori esterni , relativi alla coscienza generale

RG n 6795/2013
pubblicate, come nella specie, dopo il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della L
n 134 /2012 (pubblicata sulla GU n 187 del 11/8/2012 ) di conversione del DL n 83/2012 è
censurabile in sede di legittimità solo nell’ipotesi di “omesso esame di un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti” . Hanno osservato le SSUU di questa
Corte ( cfr Cass n 19881/2014 e n 8053/2014) che la ratio del recente intervento norrnativo è
ben espressa dai lavori parlamentari dove si afferma che la riformulazione dell’ad 360 n 5 cpc
ha la finalità di evitare l’abuso dei ricorsi per cessazione basati sul vizio di motivazione, non

nomofilattica propria della Corte di Cessazione . Il vizio di motivazione quindi rileva solo
allorquando l’anomalia si tramuta in violazione della legge costituzionale , ” in quanto
attinente all’esistenza della motivazione in sé , purchè il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata a prescindere dal confronto con le risultanze processuali . Tale anomalia si
esaurisce nella ” mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico ” nella
motivazione apparente ” e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile
esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di” sufficienza della motivazione “.
Nella specie la Corte ha esaminato tutti gll aspetti rilevanti ai fini della causa ravvisando la
giusta causa . Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare le spese
del presente giudizio .
Il ricorso incidentale espressamente dichiarato condizionato all’accoglimento di quello
principale resta assorbita .
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i
presupposti di cui all’ad 13 , comma 1 quater, dpr n 115/2002.
PQM
Rigetta il ricorso principale , assorbito l’incidentale condizionato ; condanna il ricorrente a
pagare le spese processuali liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali ed Euro
100,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge .
Ai sensi dell’ad 13 , comma 1 quater del dpr n 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento , da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
articolo 13 .
Roma 11/2/2015

strettamente necessitati dai precetti costituzionali , e, quindi di supportare la funzione

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