Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10659 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/04/2021), n.10659

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5417-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MIALGA CORAL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI AGOSTINO, MARIA FERRONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 209/2013 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 25/09/2013;

edita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 209/34/2013, depositata il 25 settembre 2013, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Campania accolse parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della Mialga Coral S.r.l., avverso la sentenza resa tra le parti dalla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Caserta, la quale aveva confermato l’avviso di accertamento, notificato alla società per l’anno 2005, solo relativamente ad un parziale recupero di costi ritenuti indeducibili ai fini delle imposte dirette (indicati a pag. 7 dell’atto impugnato, per un importo complessivo di Euro 31.024,53), con IVA corrispondente limitata ad Euro 827,12, annullando nella residua parte l’accertamento presuntivo dei maggiori ricavi contestati per Euro 669.306,89, con i conseguenti recuperi in relazione alle maggiori imposte ritenute dovute.

La sentenza della CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio solo in relazione ai costi – che la pronuncia di primo grado aveva ritenuto legittimi per Euro 25.975,99 – riconoscendoli come comprovati inerenti nel minor importo di Euro 21.145,50.

Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.

La società resiste con controricorso, che, alla stregua delle considerazioni di seguito svolte (si vedano i par. 2.1. e 2.2.), deve ritenersi comprensivo della proposizione di ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata, affidato anch’esso ad un solo motivo.

La controricorrente ha altresì depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis 1, c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente Agenzia delle Entrate denuncia violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La sentenza impugnata, nella parte in cui ha confermato la pronuncia di primo grado, annullando la ripresa a tassazione dei maggiori ricavi dal fisco accertati con metodo analitico – induttivo, ha affermato che il ragionamento presuntivo posto a base di detto accertamento, basato sulla circostanza che il valore della merce trasportata per essere esposta in occasione di eventi fieristici, sia pure fatta a fini assicurativi, legittimava la conclusione che ad esso corrispondesse il valore effettivo della merce, fosse stato adeguatamente confutato dalla contribuente. Ciò in relazione a due elementi fattuali: con riferimento al primo, secondo la CTR, la contribuente avrebbe dimostrato, “anche attraverso documenti, che ai fini assicurativi, secondo una prassi generalizzata erano stati dichiarati importi che non corrispondevano a quelli reali”, avendo altresì la CTR ritenuto che tale affermazione trovasse riscontro “in quei documenti dai quali risulta che a merce di tipologia e peso diversi è attribuita sempre lo stesso valore”, avendo la parte prodotto “tre DDT (cfr. allegati n. 11 al ricorso) dai quali risulta che è stato attribuito lo stesso valore di 500.000 Euro al trasporto di 22, 5 e 13 colli contenenti sostanzialmente la stessa tipologia di merce sia pure in quantitativi differenti”, ciò dimostrando, ad avviso della CTR, “che il valore era puramente indicativo e non corrispondeva a quello reale”.

In relazione al secondo di detti elementi, la sentenza impugnata, richiamando espressamente ed in dettaglio la relativa documentazione, ha ritenuto che la contribuente avesse provato che parte della merce inviata alle fiere sopra ricordate era stata ricevuta da altro commerciante, la P., sicchè appariva fondato “concludere che parte della merce invita non appartenesse alla M.”, ciò comportando che fosse “venuto meno il valore indiziario dell’elemento sul quale era basato l’accertamento”.

1.1. Ciò premesso, deve osservarsi che nella concreta articolazione del motivo, l’Amministrazione finanziaria ricorrente, pur denunciando in rubrica il vizio di violazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ciò presupponendo che la sentenza impugnata avrebbe violato la relativa regola di giudizio fondata sul riparto dell’onere probatorio, sviluppa poi la formulazione della censura sotto l’aspetto del vizio di motivazione, laddove rileva che la CTR, a fronte della presunzione utilizzata dall’Ufficio basata su un dato obiettivo (quello del valore della merce assicurata), riscontrato per tabulas, avrebbe “inteso vincere tale presunzione in forza di una mera supposizione, peraltro illogica, che poteva essere agevolmente verificata (e smentita) attraverso l’esame dello strumento contrattuale”.

1.2. Il motivo è infondato, se valutato in ordine alla censura formalmente proposta, che attiene ad erronea interpretazione di norma di diritto.

E’ evidente che la conclusione alla quale è pervenuta in parte qua la decisione impugnata non sia frutto di erronea ricognizione o interpretazione della regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., relativamente al riparto dell’onere probatorio.

La CTR, infatti, sulla base dell’esame delle risultanze istruttorie, ha affermato che l’elemento indiziario offerto dall’Ufficio – quello della presumibile corrispondenza del valore dichiarato ai fini assicurativi della merce in occasione del trasporto per esposizione in sede di eventi fieristici al valore effettivo della merce, di per sè idoneo a legittimare un accertamento basato su presunzioni aventi i requisiti di cui all’art. 2729 c.c. – è stato adeguatamente contrastato dalla prova contraria, anche documentale, offerta dalla contribuente.

In nessun errore di diritto è pertanto incorsa la sentenza impugnata laddove ha ritenuto, sulla base dell’esame delle risultanze processuali, che la valenza probatoria delle presunzioni semplici, seppur dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 c.c., in forza delle quali erano stati accertati maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati, quanto alle imposte dirette, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, quanto all’IVA, fosse stata superata dalla prova contraria offerta dalla contribuente sopra menzionata.

1.2.1. Nè, d’altronde, l’Agenzia delle Entrate ha formulato censure di violazione o falsa applicazione di norme di diritto con specifico riferimento alla disciplina codicistica della c.d. soprassicurazione (art. 1909 c.c.), mentre, in palese difetto di autosufficienza del ricorso, neppure ha indicato tempo e luogo di produzione nel giudizio di merito dei relativi documenti contrattuali (neanche allegati al ricorso o trascritti nel contenuto), che ne consentissero la verifica da parte della Corte, nell’ambito della disamina del motivo di ricorso.

1.3. Deve, inoltre, rilevarsene l’inammissibilità in relazione al suo contenuto sostanziale quanto alla censura effettivamente svolta, che finisce col prospettare il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sotto il profilo della dedotta illogicità della stessa.

1.3.1. Al riguardo deve osservarsi, di là dal riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, che, in relazione alla data di pubblicazione della sentenza impugnata (25 settembre 2013), trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quale sostituito dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134.

Per effetto della modifica normativa, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. SU 7 aprile 2014, n. 8053), è venuto meno il vizio d’insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, essendo il vizio motivazionale deducibile solo allorchè l’anomalia sia talmente grave da far sì che il vizio di motivazione si converta in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante, ciò che si verifica quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, senza che possa essere lasciato all’interprete il compito d’integrarla, in virtù di ipotetiche congetture (cfr. Cass. SU 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. SU 22 settembre 2014, n. 19881, oltre alla già citata Cass. SU n. 8053/14).

1.3.2. Nella fattispecie in esame, alla stregua della motivazione sopra riportata, deve escludersi che la sentenza impugnata incorra nel vizio d’illogicità manifesta tale da impedire lo stesso controllo sulla ratio decidendi della pronuncia oggetto d’impugnazione.

1.4. Peraltro, deve osservarsi che la censura è limitata al solo riferimento all’esistenza, dedotta dalla CTR, di una prassi generalizzata secondo la quale, a fini assicurativi, erano dichiarati importi non corrispondenti a quelli reali della merce, ignorando del tutto gli ulteriori passaggi argomentativi sviluppati non solo quanto al riferimento ai documenti che avrebbero giustificato tale decisione ma anche riguardo al trasporto di merce appartenente ad altra società.

Ne consegue che il motivo di ricorso, anche ove riguardato sotto tale profilo, non avrebbe censurato detta ulteriore argomentazione idonea ad esprimere compiutamente la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

1.5. Il ricorso principale, pertanto, basato sull’unico motivo sopra esaminato, deve essere rigettato.

2. Quanto al controricorso della società, deve darsi atto dell’acquiescenza espressa della contribuente alla parte della decisione impugnata ad essa sfavorevole, laddove la CTR ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado relativamente all’entità dei costi ritenuti effettivamente non deducibili ai fini delle imposte dirette e non suscettibili di detrazione del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 19, ai fini IVA.

Ne consegue che sulla relativa questione si è formato il giudicato interno.

2.1. Deve invece ritenersi che, sebbene il controricorso non contenga un’esplicita richiesta conclusiva di annullamento della sentenza impugnata, dal contenuto del medesimo emerga come la società controricorrente abbia inteso svolgere un unico motivo volto a censurare la pronuncia di secondo grado con riferimento alla statuizione di compensazione delle spese del giudizio di appello, pur a fronte di una preminente soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, valutato l’esito complessivo della controversia tra le parti.

2.2. Giova in proposito ricordare che questa Corte ha avuto modo in proposito di affermare che in tema di ricorso per cassazione, la mera omissione, al termine dell’esposizione dei motivi, di un’esplicita richiesta di annullamento (con o senza rinvio) della sentenza impugnata, non comporta l’inammissibilità del gravame, perchè tale istanza conclusiva non costituisce elemento necessario del contenuto del ricorso per cassazione richiesto a pena d’inammissibilità dall’art. 366 c.p.c. – applicabile anche al ricorso incidentale per effetto del rinvio ad esso operato dall’art. 371 c.p.c., comma 3, – così che la sua omissione integra gli estremi della mera irregolarità, del tutto irrilevante, in quanto la stessa proposizione del ricorso presuppone, ex se, l’intendimento di ottenere la riforma dell’impugnata pronuncia (cfr. Cass. sez. lav. 9 giugno 2006, n. 13435; Cass. sez. 1, 12 giugno 1999, n. 5808).

2.3. Il motivo deve essere peraltro ritenuto inammissibile in relazione a diverso profilo.

Nell’articolazione del proprio controricorso la società, in apposito paragrafo, indicato col n. 3, ha espressamente dedotto che “(V)unica censura legittimamente proponibile avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli riguarda le statuizioni inerenti le spese di giudizio”, avendo la contribuente lamentato la violazione dell’art. 91 c.p.c., avendo il giudice tributario d’appello, come già il giudice di prime cure, compensato le spese di lite, sebbene l’esito complessivo della stessa evidenziasse, secondo la controricorrente, “una generale e sostanziale soccombenza dell’Agenzia delle Entrate”.

La sentenza impugnata ha disposto la compensazione delle spese del giudizio, “atteso il parziale accoglimento dell’appello” (così, testualmente, la sentenza impugnata a pag. 5) e dunque in ragione della soccombenza reciproca, secondo l’incipit dell’art. 92 c.p.c., comma 2.

2.3.1. Questa Corte, nel chiarire la natura discrezionale del potere da parte del giudice delle spese giudiziali in ipotesi di soccombenza reciproca incontra “quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito” (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, ord. 17 aprile 2019, n. 10685).

2.3.2. Nel caso di specie, come si è visto, nel merito le ragioni della contribuente sono state solo parzialmente accolte e dunque non è suscettibile di censura, per violazione dell’art. 91 c.p.c., il capo relativo alla disposta compensazione tra le parti delle spese processuali, avendo la CTR fatto legittima applicazione dell’esercizio del proprio potere discrezionale di compensazione delle spese del giudizio in presenza di soccombenza reciproca.

3. Infine, in relazione a quanto dedotto dalla contribuente nella memoria spedita per posta, quanto all’eccepita prescrizione, asseritamente quinquennale, del credito tributario, se ne deve rilevare l’inammissibilità, trattandosi di questione assolutamente nuova non solo mai posta prima nel giudizio di merito (cfr., tra le altre, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 13 dicembre 2019, n. 32084), ma anche nello stesso ricorso, avendo la memoria funzione meramente illustrativa delle difese già svolte e non potendo integrare il contenuto del ricorso o controricorso (cfr., da ultimo, Cass. sez. 63, ord. 27 agosto 2020, n. 17893).

4. Possono essere infine compensate tra le parti, avuto riguardo al medesimo presupposto della reciproca soccombenza, anche le spese del presente giudizio di legittimità.

5. Rilevato che risulta soccombente, in relazione al ricorso principale, parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

6. Detta disposizione trova invece applicazione, come da dispositivo, quanto alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso incidentale.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA