Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10658 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 22/04/2021), n.10658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26411-2013 proposto da:

D.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato MARIO ROMANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO INSANGUINE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 127/2012 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA,

depositata il 05/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione tributaria regionale (CTR) della Puglia, con sentenza n. 127/14/2012, depositata il 15 novembre 2012, non notificata, pronunciando in sede di rinvio – a seguito di sentenza di questa Corte n. 9864, depositata il 22 novembre 2011, resa nei giudizi riuniti relativamente ad avvisi di accertamento riferiti alle annualità 1995 e 1996 nei confronti della Top A. S.r.l., posta quindi in liquidazione, per ricavi non dichiarati, ed agli avvisi di accertamento emessi conseguentemente nei confronti della sig.ra D.M.F., socia al 50% di detta società in uno alla cognata C.L., titolare della stessa quota, sentenza che aveva cassato le pronunce rese dalla CTR nei rispettivi giudizi dichiarò estinto il processo relativo al giudizio inerente alla società per mancata riassunzione da parte di quest’ultima nei termini e accolse l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della CTP di Bari n. 464/20/2002, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso gli avvisi di accertamento, ai fini IRPEF ed “altro, a lei notificati come titolare di redditi da partecipazione nell’anzidetta società per le annualità sopra indicate, non indicati nella dichiarazione, e al coniuge A.S..

Avverso la sentenza della CTR della Puglia n. 127/14/2012 la D., testualmente, come da ricorso, “in proprio e – per quanto occorra – per il coniuge A.S.” – ha proposto ricorso per cassazione affidato ad otto motivi di ricorso, erroneamente rubricati come sette.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria, ex art. 380 bis 1, c.p.c., con allegata documentazione riferita all’istanza di definizione agevolata della lite pendente ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6, comma 2, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La documentazione prodotta dalla ricorrente in allegato alla suddetta memoria si riferisce ad otto istanze di definizione agevolata per la c.d. rottamazione delle cartelle di cui al citato D.L. n. 193 del 2016, quale convertito, con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016.

Di queste sei sono a nome di A.S., coniuge della ricorrente, e due a nome della odierna ricorrente.

Tutte risultano presentate nei termini e le attestazioni di pagamento riferite ai rispettivi piani di rateizzazione risultano regolari.

1.2. Detta documentazione peraltro non risulta essere stata notificata all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 372 c.p.c..

1.3. Tuttavia, avendo correttamente, in sede di presentazione delle relative istanze di definizione agevolata, la contribuente assunto l’impegno a rinunciare alle controversie pendenti che la riguardano, secondo quanto previsto dal cit. D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, ciò consente di ritenere che sia venuto meno l’interesse alla decisione nel merito dell’impugnazione proposta avverso la sentenza della CTR ad essa sfavorevole del merito (cfr., tra le altre, Cass. ord. nn. 29015, 29017 e 29019 del 2019).

2. Nè alcun rilievo può attribuirsi in questa sede a quanto chiesto in memoria dalla contribuente, di posporre il rilievo della cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata della lite alla “ipotesi di ritenuta insussistenza di un giudicato interno”, vale a dire allo scrutinio, con esito sfavorevole per la contribuente, dei primi cinque motivi di ricorso, con i quali, in relazione a diversi profili, si denuncia sostanzialmente sempre la stessa questione, in punto di asserito omesso rilievo, da parte della CTR quale giudice di rinvio, del giudicato esterno che si sarebbe formato in relazione alla sentenza della CTR della Puglia n. 107/3/05, depositata l’8 novembre 2005, che aveva rigettato l’appello proposto dall’Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado della CTP di Bari relativamente agli accertamenti riguardanti la società.

2.1. Avuto riguardo, infatti, alla natura eccezionale delle disposizioni in tema di definizione delle liti tributarie pendenti, tenuto conto della finalità perseguita dal legislatore di porre termine ad ogni ulteriore contestazione in ordine all’an ed al quantum della pretesa tributaria, eventuali richieste che intendano subordinare la definizione della lite ad condizioni o riserve devono, infatti, ritenersi tamquam non essent, avuto riguardo al loro patente contrasto con il principio di irrevocabilità della domanda di definizione agevolata, come già rilevato da questa Corte in relazione a precedenti disposizioni di legge in tema di condono fiscale (cfr., tra le altre, Cass. sez. 1, 18 aprile 1998, n. 3946; Cass. sez. 5, 31 dicembre 2008, n. 28673; Cass. sez. 5, 6 marzo 2013, n. 5542) e come risulta specificamente confermato dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, convertito con modificazioni, nella L. n. 225 del 2016, che prevede, all’atto della presentazione della domanda di definizione agevolata, l’assunzione da parte del richiedente dell’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti ai quali la domanda si riferisce.

3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

4. Nulla va statuito in ordine alle spese di lite, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

5. Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

 

 

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