Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10658 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.P. (c.f. (OMISSIS)) in proprio, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso l’avvocato CIUTI

DANIELE, che lo rappresenta e difende unitamente a se medesimo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO AGRICARS S.A.S. DI BALDASSA DANILO & C,

FALLIMENTO

B.D.;

– Intimati –

avverso la sentenza n. 138/2005 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D. CIUTI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Avv. S.P. ha chiesto l’ammissione allo stato passivo del fallimento della società Agricars s.a.s del credito per competenze professionali, maturate a suo favore in L. 10.541.208, col privilegio previsto dall’art. 2751 bis c.c., n. 2. Il giudice delegato ha attribuito la prelazione limitatamente al credito di L. 1.355.000, ammettendo la restante parte in chirografo, e l’Avv. S. ha proposto opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, rivendicando il privilegio per l’intero credito, al Tribunale di Treviso che, con sentenza n. 340/2001, ha respinto l’opposizione.

Con gravame proposto alla Corte d’appello di Venezia, l’Avv. S. ha quindi contestato la precedente decisione, affermando che il parametro cronologico sancito nell’art. 2751 bis c.c., n. 2 si riferiva alla data di maturazione del credito e non a quella dello svolgimento della prestazione e, per l’effetto, l’intero suo credito era assistito da prelazione in quanto la sua opera professionale, valutabile unitariamente, era cessata alla data del fallimento.

Con sentenza n. 138 depositata il 23 settembre 2004 e notificata il 1 settembre 2005, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Corte del merito ha ammesso con prelazione il credito di L. 570.000 per diritti e di L. 785.000 per onorari, voci riferibili a retribuzioni dovute per e non nel biennio antecedente al fallimento dell’assistita.

Avverso questa decisione l’Avv. S. ha proposto ricorso per cassazione in base ad unico motivo articolato in quattro profili, ulteriormente illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

L’intimato non si è costituito nè ha spiegato difesa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2751 bis c.c., e correlato vizio d’insufficiente e contraddittoria motivazione sull’assunto che:

1.- le prestazioni dell’avvocato hanno carattere unitario ed inscindibile;

2.- il compenso dell’avvocato è determinato in base a tariffa vigente alla data di cessazione dell’incarico e per l’opera svolta in sede giudiziaria, a conclusione di ogni grado di giudizio sulla base della tariffa a quella data vigente;

3.- il credito privilegiato deve estendersi alle prestazioni rese anche prima del biennio se in questo arco temporale si è chiusa l’attività svolta;

4.- il privilegio va riconosciuto con riferimento al momento in cui il credito per il compenso diviene liquido ed esigibile. In conclusione, pone questione di diritto se le prestazioni dell’avvocato abbiano carattere unitario ed inscindibile, e se per l’effetto al relativo credito che diviene liquido ed esigibile negli ultimi due anni anteriori il fallimento, debba essere riconosciuto il privilegio senza parcellizzarne la misura in relazione alla singola attività resa. Dunque, se si debbano comprendere nel compenso le attività precedenti il biennio, espletate in esecuzione del medesimo incarico, dal momento che il diritto alla sua corresponsione matura e può essere quantificato solo all’atto della conclusione dell’incarico. Poichè nella specie l’attività professionale espletata si è conclusa col fallimento della società assistita, il credito va collocato in privilegio nel suo intero ammontare.

Il motivo merita accoglimento nei sensi che seguono. La Corte territoriale . sposando esegesi minoritaria, ed ormai definitivamente smentita, ha sostenuto che la prelazione non si estende all’attività professionale prestata oltre il biennio, nè osta all’esegesi la natura unitaria della prestazione resa dal professionista, poichè le norma tariffarie consentono compiuta valutazione delle attività, anche defensionali, esplicate.

Siffatta conclusione appare affetta dal denunciato vizio siccome il nodo controverso deve essere risolto, secondo quanto prepugnato dal ricorrente, ed aderendo all’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, nel senso che il requisito temporale previsto dall’art. 2751 bis c.c. n. 2 circoscrive il privilegio al compenso relativo agli ultimi due anni della prestazione professionale riferita agli ultimi due anni prima del fallimento, ovvero, come nella specie, cessata con la sua apertura, considerata unitariamente. L’ultimo biennio va perciò computato a ritroso, dal momento della conclusione dell’opera professionale e non dal compimento delle singole prestazioni (Cass. 10515/1994, n. 569/19999, n. 806/2001, n. 2838/2001, n. 19236/2004, n. 28876/2005). La soluzione, alla quale s’intende dare continuità, poggia sulla natura dell’attività professionale in esame che, seppur articolata in una serie di prestazioni, non può essere frazionata, ma va considerata e valutata, secondo riferimento del D.M. 31 ottobre 1985, a valore e tipo di controversia, ed altresì ai risultati conseguiti, sì che l’onorario va determinato alla data in cui l’attività si conclude ed il relativo credito diventa non solo liquido, ma altresì esigibile per l’impossibilità dì determinarlo prima del completo espletamento del mandato professionale o della sua definizione. “La parcellizzazione dell’attività professionale, articolata in distinti atti, costituisce solo una regola per la determinazione del compenso che conserva comunque il suo carattere unitario al pari della stessa attività” (Cass. citata).

Circoscritta al solo onorario, la considerazione unitaria ed inscindibile dell’attività cui inerisce il credito dell’avvocato ai fini in esame, non si estende però ai diritti, siccome tali competenze vanno liquidate secondo la tariffa vigente al momento del compimento delle singole prestazioni.

L’impugnata sentenza, ispirata a difforme interpretazione, deve essere perciò cassata per l’accertato vizio di violazione con rinvio alla stessa Corte d’appello che provvederà sull’impugnazione attenendosi al principio t secondo cui ai fini del riconoscimento del privilegio generale che assiste il credito per compenso spettante all’avvocato con riguardo al requisito temporale degli ultimi due anni stabilito dall’art. 2751 bis c.c., n. 2, per la determinazione dei soli onorari, esclusi perciò i diritti, occorre procedere a valutazione unitaria dell’attività prestata al momento della domanda, comprendendovi anche le prestazioni svolte oltre il biennio purchè risultino tra loro collegate, in quanto espressione dello stesso incarico. Il giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 MAGGIO 2011

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