Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10658 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 03/05/2010), n.10658

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11537/2008 proposto da:

C.D. (c.f. (OMISSIS)), C.M.

P. (c.f. (OMISSIS)), C.P., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA TOSCANA 1, presso l’avvocato CERULLI IRELLI

Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

NOVELLI PIER LUIGI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

C.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA BLUMENSTILL 55, presso gli avvocati BADINI

SILVIA e BINDOCCI CATERINA, rappresentato e difeso dall’avvocato

SANTI LAURINI ROBERTO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

F.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1483/2007 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per l’inammissibilità

per cessazione materia del contendere.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 7.4.2004 F.L. chiese al Tribunale di Grosseto di pronunciare l’interdizione del coniuge separato C.G., già dichiarato inabilitato nel 1971.

Si costituì l’Avv. Teresita Fontana Antonelli, curatore del C., opponendosi all’interdizione. Si costituì anche il C., che con separata domanda chiese la revoca dell’inabilitazione.

Il Tribunale, pronunciando sui procedimenti riuniti, espletata c.t.u., con sentenza del 13.10.2005, rigettò la domanda d’interdizione e revocò l’inabilitazione del C..

Avverso la decisione propose appello la ricorrente, reclamando più approfondita istruttoria.

Si costituì il C.. Spiegarono intervento volontario, cui si oppose il C., i figli di quest’ultimo D., M. P. e P. i quali aderirono alla richiesta formulata dalla madre istante. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza n. 1483 depositata il 23 novembre 2007, ha rigettato il gravame, dichiarando altresì inammissibile l’intervento volontario dei germani C..

Questi ultimi hanno infine impugnato quest’ultima decisione con ricorso per cassazione sulla base di tre motivi di gravame ai quali ha resistito il C. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con memoria depositata il 9 marzo 2010 il difensore dei ricorrenti ha depositato certificato del Comune di Grosseto attestante la morte di C.G. intervenuta il giorno (OMISSIS), successivamente all’instaurazione del presente giudizio.

Tenuto conto di tale produzione documentale, sicuramente rituale ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 372 c.p.c. (Cass. 23 maggio 2003, n. 8191), il ricorso devesi dichiarare inammissibile, in quanto il decesso della parte destinataria della pronuncia oggetto della domanda, verificatosi dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere in ragione del venir meno dell’interesse alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione.

Ne discende l’estinzione dell’intero procedimento, senza che ciò comporti il passaggio in giudicato della sentenza impugnata in quanto essa resta travolta e caducata, al pari della sentenza di primo grado, essendo venuto meno il potere-dovere del giudice di pronunciare sulla domanda originaria e di emettere statuizione non più richiesta nè necessaria (Cass. nn. 1001/1989, 16160/2002, 1205/2003, 8191/2003, 13113/2003, 7239/2004).

La natura della controversia e dei rapporti tra le parti in causa, nonchè la considerazione dell’evento stesso che ne ha determinato la conclusione, giustificano la compensazione tra le parti medesime, risultando così assorbito l’apprezzamento della soccombenza virtuale che consegue, in linea di principio, alla pronuncia di cessazione della materia del contendere, delle spese dell’intero giudizio, essendo rimaste travolte, secondo quanto accennato, ambo le decisioni di merito.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

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