Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10657 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2021, (ud. 01/10/2020, dep. 22/04/2021), n.10657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. ROSSI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17641-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.E.M.A., elettivamente domiciliata in MILANO,

VIALE MONTENERO 72, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA D’ANNA,

che la rappresenta e difende giusta procura di costituzione

depositata successivamente;

– controricorrente –

sul ricorso 17744-2014 proposto da:

P.A.E.M., elettivamente domiciliata in MILANO,

VIALE MONTENERO 72, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELLA D’ANNA,

che lo rappresenta e difende giusta procura di costituzione

depositata successivamente;

– ricorrenti –

E contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 46/2014 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 09/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/10/2020 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’estinzione per cessata

materia del contendere;

udito per il P.A.E.M. l’Avvocato D’ANNA RAFFAELLA

che ha chiesto l’estinzione per cessata materia del contendere;

udito per L’AVVOCATURA DELLO STATO l’Avvocato FIANDACA LUCREZIA che

ha chiesto l’estinzione per cessata materia del contendere.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 46/8/2014, depositata il 9 gennaio 2014, non notificata, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia-pronunciando, previa riunione, sugli appelli proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate dalla signora P.E.M.A. avverso le sentenze n. 7/40/12 e 8/40/12 rese tra le parti dalla Commissione provinciale tributaria (CTP) di Milano sui ricorsi proposti rispettivamente dalla contribuente avverso avviso di accertamento ai fini IRPEF ed addizionale regionale per l’anno 2004 ed avverso atto di contestazione di sanzioni per omessa compilazione del quadro RW per gli anni 2002, 2003 e 2004, notificati entrambi il 14 novembre 2009, nonchè sull’appello incidentale dell’Ufficio nella parte in cui la sentenza n. 8/40/12 della CTP di Milano aveva dichiarato non dovuta la sanzione relativa all’anno 2002 – respinse l’appello principale della contribuente sulla sentenza n. 7/40/12 e, respinto altresì l’appello incidentale dell’Ufficio, in parziale riforma della sentenza n. 8/40/12, stabilì che le sanzioni irrogate fossero commisurate alla percentuale media del 9%, in applicazione della normativa sopravvenuta più favorevole di cui alla L. 6 agosto 2013, n. 97, art. 9, comma 1, lett. d).

La notificazione degli atti in questione impugnati dalla contribuente era seguita a segnalazione della Direzione regionale della Lombardia, scaturita da comunicazione d’informazioni spontanee fornite alla Direzione centrale Accertamento – Ufficio Cooperazione Internazionale – dalla competente autorità giapponese ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Giappone, art. 26, da cui sarebbe emerso, nel corso di verifica compiuta dall’autorità fiscale giapponese presso la società Toyota (già Tomen Corporation), che detta società avrebbe corrisposto alla P. compensi negli anni tra il 2002 ed il 2004 per il complessivo ammontare di 330.728.891 Yen quali corrispettivi per la prestazione di consulenze finalizzate alla realizzazione di due centrali elettriche, in particolare, per l’anno 2004, secondo l’Amministrazione, il relativo compenso commisurato a 122.393.891 Yen – come da fattura del 20 febbraio 2004, il cui importo, non dichiarato nel quadro RW della dichiarazione in violazione del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, art. 4, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1990, n. 227 – essendo stato versato, come da istruzioni ricevute, dalla società su conto corrente presso la Barclays Bank intestato alla società Merlin & Morgan Limited.

Avverso la stessa sentenza n. 46/8/2014 della CTR della Lombardia hanno proposto ricorso per cassazione, nelle parti ad esse rispettivamente sfavorevoli, tanto la contribuente, con ricorso notificato il 30/6-2/7/2014, affidato ad undici motivi, rispetto al quale l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata, quanto l’Amministrazione finanziaria, con ricorso notificato il 7 luglio 2014, da qualificare pertanto come ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo, cui la contribuente resiste con controricorso.

La contribuente, per la quale in corso di giudizio si è costituita in sostituzione degli originari difensori l’avv. Raffaella D’Anna, ha infine depositato memorie con istanza di estinzione di ciascun giudizio per cessata materia del contendere, allegando documentazione contenente attestazione di regolarità da parte dell’Amministrazione finanziaria riguardo alla proposta istanza di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, anche da ultimo, secondo la facoltà di cui alla disposta riapertura dei termini ai sensi del D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58 del 2019.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. In via preliminare deve essere disposta la riunione dei giudizi, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., avendo essi ad oggetto ricorsi proposti avverso la stessa sentenza.

2. Sempre in via preliminare va dato atto che agli atti impositivi in relazione alla cui impugnazione vertono i giudizi in questa sede riuniti, sono seguite:

a) l’iscrizione a ruolo n. 1089/2010 del 17.2.2010 e la cartella di pagamento (OMISSIS), notificata il 21 maggio 2013, oggetto di domanda di definizione agevolata del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 3, quale convertito, con modificazioni, dalla L. n. 136 del 2018, secondo la facoltà di cui alla disposta riapertura dei termini ai sensi del D.L. n. 34 del 2019, art. 16 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58 del 2019;

b) l’iscrizione a ruolo n. 1324/2012 del 19 marzo 2013 e la cartella di pagamento (OMISSIS), notificata il 28 ottobre 2013, oggetto di domanda di definizione agevolata in relazione al D.L. n. 148 del 2017, art. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 172 del 2017, definita con pagamenti rateali negli anni 2017/2018;

c) l’iscrizione a ruolo n. 2960/2014 del 17 luglio 2014 e la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata il 26 novembre 2014, oggetto di definizione agevolata ai sensi della disciplina richiamata sub a), definita con pagamento del 25 giugno 2019.

3. Parte ricorrente ha altresì depositato estratti conto tratti dal sito dell’Amministrazione finanziaria, che evidenziano che non risulta alcun debito residuo in relazione agli anzidetti ruoli.

4. Può pertanto, con ordinanza (cfr. Cass., SU, 2 agosto 2017, n. 19169 e Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083), venendo la richiesta di estinzione dei giudizi qui riuniti dalla contribuente ricorrente principale con equiparazione degli effetti della relativa istanza a quelli di cui all’art. 391 c.p.c., dichiararsi estinti i giudizi riuniti e cessata la materia del contendere in relazione a ciascuno dei ruoli e cartelle originati dall’atto impositivo sopra indicato, ai sensi delle succitate disposizioni di legge, ciò determinando altresì il venire meno dell’interesse dell’Amministrazione finanziaria ad una decisione nel merito sull’unico motivo addotto a sostegno del proprio ricorso incidentale, avendo espressamente la difesa erariale congiuntamente concluso per la declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

5. Le spese dei giudizi riuniti restano a carico della ricorrente principale che le ha anticipate.

6. Non ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinti i giudizi riuniti e cessata la materia del contendere. Spese dei giudizi riuniti a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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