Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10657 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L. (P.I. (OMISSIS)), in

persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso l’avvocato BATTAGLIA

EMILIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MARICONDA VINCENZO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO BIOTEKNA S.R.L. (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Curatore Dott. M.P., elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA PANAMA 74, presso l’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FAZZO LUIGI, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1621/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/03/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato A. DI AMATO, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del primo e secondo

motivo, accoglimento del terzo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del fallimento Biotekna s.r.l. ha citato innanzi al Tribunale di Milano la Banca Popolare di Milano s.c.a.r.l. per ottenere la revoca di cinque versamenti di assegni ,tratti su altro istituto di credito per il complessivo importo di L. 203.000.000, confluiti, nel periodo compreso tra il 6 ed 13 giugno 1994, sul conto corrente ordinario n. (OMISSIS) affidato sino al limite di L. 200.000.000, aperto presso la banca convenuta ed intestato alla società Biotekna, a quelle date scoperto. La società era intestataria di altro conto n. (OMISSIS), assistito anch’esso da linea di credito per anticipo fatture sino al medesimo importo di L. 200.000.000. L’8 settembre 1994, in periodo sospetto, la BPM aveva revocato i fidi concessi alla Biotekna ed aveva escusso i fideiussori.

In ordine al requisito soggettivo dell’azione esperita, ha sostenuto che la società, all’epoca delle operazioni, versava in condizione di crisi, attestata dalla chiusura del bilancio d’esercizio relativo all’anno 1993 con una perdita di L. 306.889.035 e dal trasferimento della sede legale presso l’abitazione dell’amministratore, e la banca ne era consapevole, secondo quanto emerso dai rapporti con essa intrattenuti, dagli affidamenti concessi e dai versamenti eseguiti.

Il Tribunale, con sentenza n. 7018/2000, ha respinto la domanda reputando indimostrata la scientia decotionis. La Corte d’appello di Milano, innanzi alla quale il curatore fallimentare ha proposto gravame, ammesse ed esperite le prove orali dedotte dall’appellante ed acquisita la documentazione versata in atti dal medesimo appellante, con sentenza n. 1621 depositata il 23 giugno 2005 e notificata l’I settembre dello stesso anno, l’ha invece accolta. Per l’effetto ha revocato i pagamenti controversi condannando la banca convenuta alla restituzione della somma di Euro 104.840,75.

Avverso questa decisione la Banca Popolare di Milano ha proposto il presente ricorso per cassazione in base tre motivi resistiti dal curatore fallimentare intimato con controricorso, ed ulteriormente illustrati con memoria difensiva depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Col primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, e correlato vizio d’illogica, contraddittoria ed insufficiente motivazione. La ricorrente ascrive alla Corte territoriale: a.- d’aver assunto a dato probatorio rilevante le risultanze contabili della società, attestanti perdita di bilancio relativa al 1993 nell’ammontare di L. 306.889.035, seppur il curatore non avesse assolto all’onere di provarne nè l’approvazione alla data delle operazioni controverse nè la sua pubblicità, nè la conoscibilità aliunde, svalutando immotivatamente il dato, contrario, dimostrato e peraltro pacifico, attestante l’acquisizione in data 13.5.1994 del bilancio provvisorio, in attivo per L. 84.861.520, corredato da lettera d’accompagnamento dell’amministratore della cliente, di previsione di conferma dell’utile nel regolare bilancio in corso di formazione, positivo in relazione a tutte le voci che lo componevano -debiti, crediti e conto economico-; b.- d’aver attribuito incongruo rilievo allo spostamento della sede legale presso l’abitazione dell’amministratore, sintomatico di un contenimento dei costi, reputandolo immotivatamente indice delle difficoltà economiche in cui versava l’ente;

c- d’aver immotivatamente valorizzato l’esperimento di due procedure esecutive nei confronti di Teksam, facente parte del medesimo gruppo, la cui conoscenza era indimostrata, peraltro nè conoscibili nè collocabili nel periodo sospetto considerato;

d.- d’aver omesso l’esame della documentata consegna di carnet d’assegni all’ A., amministratore della Biotekna, nel dicembre 1993 e nel corso dell’anno successivo ed il suo effettivo utilizzo, che smentiva l’asserito rifiuto opposto al predetto di eseguire operazioni attraverso modalità diverse dal deposito di assegni circolari;

e.- d’aver erroneamente riferito le operazioni controverse al conto anticipi, alimentato come tale da fatture, invece che al conto ordinario che, alla data del 14.2.1994 in cui venne proposta nuova linea di credito registrò il saldo di L. 141.000.000;

f.- d’aver immotivatamente qualificato anomala la ristrutturazione dei fidi, eseguita nel marzo 1994 con apertura di nuova linea di credito- c/c. n. (OMISSIS) – di 200 milioni munita di garanzia personale dell’amministratore, e rilascio di una fideiussione a garanzia del conto ordinario n. (OMISSIS) da parte di tal sig. F., che andava ad aggiungersi a due precedenti fideiussioni, ed ulteriore apertura in data 18 maggio 1994 di altro conto anticipo fatture n. (OMISSIS) che coprì passivo di pari importo sul conto ordinario. A riguardo, non si sarebbe tenuto conto del fatto che alla data della proposta relativa alla prima operazione il conto ordinario era attivo per L. 141.000.000, e l’apertura degli altri due conti si concretò non già nell’affidamento ma nell’effettiva anticipazione, con erogazione di denaro, corrispondente agli importi delle fatture.

Il controricorrente deduce l’inammissibilità ovvero l’infondatezza del motivo.

La ritenuta ed affermata esaustività dei dati sintomatici riferiti, secondo la Corte territoriale, si giustifica in quanto:

a.- indimostrata la presentazione da parte dell’amministratore della società, alla data indicata dalla banca nel 18 maggio 1994, del bilancio provvisorio indicante l’utile da essa riferito, non è plausibile che la ristrutturazione dei conti fosse avvenuta sulla sua base, senza condurre adeguate approfondite ricerche;

2. – il trasferimento della sede sociale presso l’abitazione dell’amministratore era sintomatico delle difficoltà economiche della società;

3.- secondo incontestata dichiarazione resa dall’ A. nel procedimento penale per bancarotta aperto a suo carico, la banca convenuta, dal 31 gennaio 1994 all’11 marzo dello stesso anno, pretese che i pagamenti fossero eseguiti con assegni circolari;

4.- per i pagamenti controversi non furono utilizzate fatture, pur transitando le operazioni sul conto anticipi fatture, bensì assegni tratti su altre banche;

5.- la ristrutturazione dei conti, anomala, realizzò sostanzialmente ulteriori garanzie. Questo tessuto argomentativo non si sottrae alla critica mossa dalla ricorrente che, lungi dal sollecitare ricostruzione personale e più favorevole dei rapporti con la società fallita, ne coglie fondatamente l’assenza di adeguato sostegno motivazionale.

Incontroversa sin dal primo grado di giudizio, come ebbe ad affermare il Tribunale, l’allegazione presso gli uffici della banca da parte dell’amministratore della società Biotekna, nel maggio 1994, dunque in data prossima e di poco anteriore a quella delle operazioni in discussione risalenti ai primi di giugno dello stesso anno, del bilancio provvisorio, con risultato attivo e corredato dalla nota avente il contenuto sopra riferito, nella decisione impugnata se ne assume l’irrilevanza probatoria, giustificandola in ragione di mera non condivisione delle affermazioni della banca. Fondando la sua conclusione su di una congettura, segnatamente opinando che non sarebbe plausibile che tale dichiarazione potesse aver indotto la banca alle operazioni compiute, la Corte territoriale ha del tutto svalutato quel dato probatorio, regolarmente allegato e, come rilevato, già apprezzato dal primo giudice, nonchè incontestato, non essendovi a riguardo cenno alcuno nè nella sentenza impugnata nè nelle difese del controricorrente quanto alla regolarità della sua acquisizione agli atti. In questo percorso si annida evidente vizio logico consistito, come da fondata denuncia, nell’aver escluso la valenza probatoria del documento, palesemente decisivo, sulla base di mera supposizione, non motivata nè argomentata sulla base di elementi oggettivamente riscontrati o quanto meno oggettivamente presumibili.

Sullo stesso crinale, illogicamente ed I’mmotivatamente, il giudice d’appello ha presunto che le difficoltà economiche che avevano indotto la società a chiudere la sede sociale per contenere i costi, dovessero necessariamente essere percepite dalla banca quale sintomo di sicuro dissesto, escludendone diversa interpretabilità. Ed ancora immotivati risultano gli ulteriori passaggi censurati, in ordine al rilascio del carnet di assegni all’ A. e da questo utilizzato, seppur documentalmente provato, sbrigativamente smentito sulla base d’ingiustificato contrasto con dichiarazioni rese dal predetto in sede penale senza far cenno a quel bagaglio documentale; alla confusione operata tra il conto ordinario, sul quale effettivamente confluirono le operazioni controverse secondo quanto narrato dallo stesso attore, ed il conto anticipo fatture, avente diversa causa giuridica e diversa alimentazione; in ordine alla opinata, e rimasta indimostrata, anomalia della ristrutturazione dei conti aperti in favore della società.

Le lacune riscontrate viziano la decisione, siccome inadeguatamente ed in parte illogicamente, argomentata. Il ragionamento induttivo, ammesso in tema di presunzione, consente di risalire al fatto ignoto sulla base di un fatto noto, secondo un giudizio di probabilità che deve essere ragionevole ed adeguatamente motivato. Ma nel caso di specie questa necessaria sequenza procedimentale risulta inficiata, come denunciato, dall’essere il giudizio sintetico, cui conclusivamente la Corte del merito è approdata, affidato ad un accertamento condotto su fatti acquisiti al processo non già apprezzati nella loro oggettività, ma valutati a loro volta in via induttiva quanto alla loro sintomaticità, ed in alcuni casi, finanche opinati. Insomma, valorizzando piuttosto che come prova del fatto noto, quali meri argomenti di prova del fatto noto i dati verificati, la Corte territoriale è incorsa nel denunciato vizio di motivazione, siccome il tessuto argomentativo che ne sorregge la conclusione affida tale sintesi a ragionamento di tipo logico induttivo fondato su mere affermazioni, non adeguatamene ovvero illogicamente motivate, nonchè, come rilevato, in parte contrastanti con l’oggettività del quadro probatorio acquisito. Tutto ciò premesso, il primo motivo del ricorso deve essere accolto.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi: il 2^ che deduce ancora vizio di motivazione in ordine alla pronuncia di condanna di somma comprensiva di ulteriori L. 3.000.000 relativa a versamento, asseritamente non registrato; il 3^ con cui si denuncia violazione dell’art. 1224 c.c. per avere la Corte territoriale attribuito gli interessi legali sulle somme che la banca è stata condannata a restituire al fallimento dai singoli pagamenti invece che dalla domanda, in violazione del disposto dell’art. 1224 c.c. nell’esegesi consolidata in giurisprudenza.

La sentenza impugnata deve essere perciò cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Milano che provvedere anche al governo delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Rinvia alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per il governo delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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