Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10657 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 03/05/2010), n.10657

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7596/2006 proposto da:

F.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA TREVISO 15, presso l’avvocato MONETA

MANTUANO Fernanda, che lo rappresenta e difende, giusta procura

speciale per Notaio PASQUALE FARINARO di ROMA – Rep. n. 4520 del 2010

26.10.09;

– ricorrente –

contro

M.M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

POMA 4, presso l’avvocato DE MARCHIS Carlo, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CIANNAVEI ANDREA, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

ROMA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA

DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 370/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/01/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica a udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il sig. F.G. con atto notificato il 3 maggio 2004 convenne dinanzi alla Corte d’appello di Roma la sig.ra M. M.P. chiedendo la delibazione della sentenza ecclesiastica con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario fra loro celebrato il 30 agosto 1969 per esclusione del “bonum sacramenti”. La sig.ra M. si oppose alla delibazione deducendo, tra l’altro, la contrarietà della sentenza canonica all’ordine pubblico interno. La Corte d’appello, con sentenza depositata il 26 gennaio 2005, rigettò la domanda. Il sig. F. ha proposto ricorso avverso tale sentenza con atto notificato alla sig.ra M. il 3 marzo 2006, nonchè al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma. La sig.ra M. resiste con controricorso notificato il 12/14 aprile 2004. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per non avere la sentenza impugnata esaminato elementi di prova che dimostrerebbero la conoscenza da parte della sig.ra M. della riserva mentale del ricorrente, risultando da essi la conoscenza da. parte sua della mentalità divorzista, che essa stessa condivideva, come sarebbe provato (pag. 35 della sentenza di primo grado) dalla circostanza che nel 1974, all’esito del “referendum” favorevole al divorzio, essa brindò a casa dei genitori del ricorrente per tale esito. Altri elementi, secondo il ricorrente, dimostrerebbero, quanto meno, la conoscibilità della riserva da parte della M.: tali elementi sarebbero costituiti dalla circostanza, accertata anche dalla sentenza impugnata, che la scelta del matrimonio religioso fu della M. e dei suoi genitori, mentre diversi testi (come risulterebbe dalle sentenze ecclesiastiche di primo e secondo grado) avevano affermato che il ricorrente avrebbe voluto un matrimonio civile; che egli aveva, come la sua famiglia di origine, una mentalità agnostica; che aveva palesato ai testi escussi la sua volontà di divorziare qualora il matrimonio fosse entrato in crisi.

Con il secondo motivo si denunciano vizi motivazionali in relazione all’affermata reticenza, desunta dalla sentenza ecclesiastica, del ricorrente a far conoscere alla M. la propria riserva mentale, sulla base di una dichiarazione del seguente tenore: “Non espressi la mia contrarietà al matrimonio in chiesa nè a M. P. nè ai suoi genitori: vi erano già tanti problemi e non era proprio il caso di aggiungerne un altro…sia io che M.P. eravamo entrambi divorzisti”. Secondo il ricorrente tale dichiarazione non escludeva affatto che egli avesse manifestato alla M. la propria intenzione di divorziare ove il matrimonio fosse entrato in crisi; nè lo escludeva – anzi avrebbe dovuto condurre alla conclusione opposta – l’affermazione ripresa dalla Corte d’appello dalla sentenza ecclesiastica di secondo grado secondo la quale il F. “avrebbe preferito sposarsi civilmente, ma accettò il matrimonio religioso data la posizione e la mentalità di M.P. e dei suoi genitori”. Parimenti incongrua sarebbe la valutazione della sentenza impugnata secondo la quale la conoscibilità della riserva mentale non doveva ritenersi conseguenza della conoscenza della posizione ideologica dell’odierno ricorrente favorevole al divorzio, perchè favorevoli al divorzio sono anche molti X” cattolici senza che questo infici la validità dei loro matrimoni. Nel caso di specie, infatti, essendo dimostrato che il ricorrente non era un cattolico professante e che la M. lo sapeva, la sua posizione favorevole al divorzio rendeva ben conoscibile alla M. la sua riserva circa l’indissolubilità del vincolo. La valutazione, poi, secondo la quale la su detta posizione di molti cattolici non inficerebbe i matrimoni da loro contratti, sarebbe una valutazione discutibile e in contrasto con la stessa sentenza ecclesiastica che nel caso di specie ha ritenuto il vincolo nullo.

1.2. I motivi, ancorchè il primo sia stato formulato sotto il profilo della violazione di legge e il secondo sotto il profilo di vizio motivazionale, in effetti si sostanziano entrambi nella deduzione di vizi della motivazione, con il primo deducendosi il mancato esame di emergenze istruttorie ritenute decisive, con il secondo incongruenze motivazionali. Essi vanno esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (ex multis Cass. 19 ottobre 2007, n. 22011; 19 ottobre 2007, n. 22011; 7 dicembre 2005, n. 27078; 16 luglio 2003, n. 11137) la declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di uno soltanto dei coniugi, dei “bona matrimonii” (cioè per divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione) postula che tale divergenza sia stata da questo manifestata all’altro coniuge, ovvero che sia stata da questo effettivamente conosciuta, ovvero che non gli sia stata nota a causa della sua negligenza, atteso che, ove le su indicate situazioni non ricorrano, la delibazione trova ostacolo nella contrarietà con l’ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso il principio fondamentale di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole. Peraltro, concretandosi ontologicamente la riserva mentale nel rendere intenzionalmente dichiarazioni diverse dal volere effettivo, che viene tenuto celato, non è ipotizzabile una presunzione di conoscenza della controparte, la quale deve essere positivamente e rigorosamente provata da chi richiede la delibazione (Cass. 16 marzo 1999, n. 2325), sulla base di circostanze specifiche ed univoche di conoscenza o conoscibilità.

Il relativo accertamento, in sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale, va compiuto dal giudice sulla base delle sentenze e degli atti del giudizio ecclesiastico. Peraltro, essendo diversa la natura dei due giudizi – quello ecclesiastico teso ad accertare la “voluntas simulandi” di un coniuge e quello di delibazione incentrato sulla necessità di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilità di tale riserva unilaterale – il giudice della delibazione conserva piena autonomia nel giudicare della conoscenza o conoscibilità, da parte dell’altro coniuge, della su detta “voluntas simulandi” (Cass. 29 aprile 2004, n. 8205; 6 marzo 2003, n. 3339; 8 gennaio 2001, n. 198).

Detto accertamento, trattandosi di giudizio di merito, che involge l’apprezzamento di elementi di fatto, se adeguatamente motivato, costituisce statuizione insindacabile in sede di giudizio di legittimità ove non è possibile proporre, sotto il surrettizio profilo del vizio di motivazione, doglianze in ordine all’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal giudice del merito (ex multis Cass. 10 novembre 2006, n. 24047; 4 luglio 1998, n. 6551; 2 settembre 1997, n. 8386).

Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto che gli atti del processo canonico non offrano elementi probatori che permettano di affermare con certezza “la conoscenza o la conoscibilità da parte della M. della riserva mentale del F. in ordine all’esclusione del “bonum sacramenti” (cioè in ordine all’indissolubilità del matrimonio). E ciò ha ritenuto prendendo in esame sia le dichiarazioni nel processo ecclesiastico della M., “che ha sempre sostenuto di non essere stata a conoscenza della simulazione del consenso da parte del marito”, sia quelle dei testimoni da lei indicati, i quali a loro volta hanno dichiarato “di essere stati all’oscuro dei proponimenti del F.”. Ha preso in esame anche le dichiarazioni dei testi indicati dal marito, i quali “hanno riferito delle sue convinzioni laiche e divorziste, della sua decisione di ricorrere al divorzio in caso di fallimento del matrimonio, nonchè della sua preferenza per il matrimonio civile piuttosto che per quello religioso, ma nulla hanno riferito in ordine a circostanze da cui poter desumere la consapevolezza da parte della M. delle riserve concepite dal futuro marito, nè del suo desiderio di contrarre matrimonio civile”.

Dagli atti del processo ecclesiastico, secondo la Corte d’appello, non solo non emergono elementi atti “a indicare con certezza che la riserva mentale fosse stata manifestata all’epoca delle nozze dal F. alla M., o fosse stata da quest’ultima conosciuta o conoscibile con la normale diligenza”, ma al contrario emerge “la prova della reticenza del F. a far conoscere alla futura moglie la sua riserva”. Ciò avendo egli reso, secondo quanto si evince dalla sentenza in prima istanza, dichiarazione esplicita di non avere espresso la propria contrarietà “al matrimonio in chiesa” nè alla futura moglie nè ai suoi genitori. Parimenti, secondo la Corte d’appello, neanche la sentenza d’appello offre elementi atti a dimostrare la conoscenza da parte della M. della riserva mentale del marito, offrendo anzi elementi in senso contrario, affermandosi in essa che l’attore accettò di sposarsi in chiesa “data la posizione e la mentalità” della futura moglie e dei suoi genitori. Tale dichiarazione, unitamente all’altra sopra riportata contenuta nella sentenza di primo grado, ha indotto la Corte d’appello a ritenere – con un giudizio che attenendo alla valutazione delle prove è incensurabile in questa sede in quanto riservato in via esclusiva al giudice di merito – più attendibile la tesi della M. secondo la quale essa non conosceva nè poteva presumere, di fronte all’accettazione senza alcuna discussione, da parte del futuro marito, di contrarre matrimonio religioso, la sua riserva mentale, avendo essi scelto “con naturalezza” il matrimonio religioso, ricevendo regolarmente (circostanza non contestata dal ricorrente neppure in questa sede) i sacramenti della confessione e della comunione.

Quanto alla incolpevole non consapevolezza della riserva mentale da parte della M., in particolare, la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante e non decisivo sia che i coniugi, in occasione del “referendum” sul divorzio, avessero entrambi partecipato ad un brindisi per l’esito favorevole al divorzio, trattandosi di un fatto posteriore di quattro anni al matrimonio; sia la circostanza che la M. fosse consapevole della posizione del futuro marito favorevole in via di principio al divorzio, non implicando necessariamente, di per sè, tale astratta, posizione ideologica, comune anche a molti cattolici, la riserva mentale in concreto accertata dalla sentenza ecclesiastica in relazione al matrimonio religioso da lui contratto senza rivelarla alla M. e in un contesto di scelta apparentemente condivisa.

Tale essendo l’analitica e diffusa motivazione della sentenza impugnata, va considerato che il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione. Ma tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di Cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (Cass. 2 luglio 2008, n. 18119; 30 luglio 2007, n. 7972; 11 luglio 2007, n. 15489).

Ne deriva che, in tale ottica, i motivi formulati si appalesano inammissibili, risolvendosi nella deduzione di un insieme di elementi che la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare o avrebbe inesattamente valutato, i quali in realtà, come si evince dalla motivazione della sentenza, in effetti sono stati esaminati dalla Corte d’appello nel loro complesso, posti in relazione con altre emergenze probatorie e ritenuti, sulla base di un giudizio che non può essere oggetto di riesame in questa sede, o non adeguatamente provati o comunque inidonei a dimostrare, nel contesto del caso concreto e degli altri elementi esaminati, l’assunto del ricorrente.

Concretizzandosi gli altri in confidenze – circa la propria riserva mentale e il desiderio di contrarre matrimonio civile – fatte dal F. a terzi e non alla futura moglie, come tali sforniti del requisito della decisività. Per altro verso, non risultando la motivazione incongrua e inadeguata a dimostrare la “ratio decidendi” della sentenza, la quale offre un’interpretazione dei fatti – dai quali secondo la Corte emerge che il F. si guardò bene dall’esplicitare (nell’accettare senza sollevare obbiezione alcuna di contrarre il matrimonio religioso) alla futura moglie e ai di lei congiunti la propria riserva mentale – priva di vizi logici e perciò insuscettibile per quanto sopra detto, di censura in questa sede.

Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese di questo giudizio che sì liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano nella misura di Euro duemilasettecento, di cui Euro duecento per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

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