Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10656 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ISVITUR ISTITUTO SVILUPPI TURISTICI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (P.I. (OMISSIS)), in persona del Commissario

Liquidatore pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 60, presso l’avvocato CASTELLANI RICCARDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato DEL PENNINO CARLO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.P.P., C.M.G.;

– intimati –

e sul ricorso 31997-2005 proposto da:

B.P.P. (C.F. (OMISSIS)), C.M.

G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 8, presso l’avvocato DELLA VALLE GIORGIO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVASTA ROBERTO, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

ISVITUR S.P.A. IN L.C.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1253/2005 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CASTELLANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, il rigetto dell’incidentale;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato

DELLA VALLE che ha chiesto l’accoglimento del ricorso incidentale,

rigetto del principale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale,

inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Isvitur s.p.a., in persona dei commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa, in cui era stata posta con D.M. 20 luglio 1989, dopo che con sentenza del 13.7.1989 il Tribunale di Milano ne aveva dichiarato lo stato di insolvenza, conveniva in giudizio davanti allo stesso Tribunale B.P.P. e C.M.G., chiedendo la declaratoria di inefficacia ai sensi della L. Fall., art. 64 o, in subordine, dell’art. 67 richiamati dalla L. Fall., art. 203 il contratto stipulato il 26.10.1988 a rogito notaio G.G. Cortese di Milano, con il quale la Isvitur in bonis, in persona del legale rappresentante T. C., aveva venduto alle convenute una unità immobiliare del complesso residenziale (OMISSIS), sito nel Comune di (OMISSIS), distinta con la sigla “x/l/2”, per il prezzo dichiarato di L. 53.000.000, che le parti davano atto essere stato già versato, ma del cui effettivo versamento non avevano trovato alcun riscontro.

Con la comparsa di costituzione in giudizio le convenute si opponevano alla domanda, sostenendo che negli anni 80/81 l’immobile era stato promesso in vendita alla Poltronova s.p.a. in pagamento di alcune fatture relative all’arredamento del complesso immobiliare e che la Poltronova l’aveva a sua volta promesso in vendita a Pi.

B., che, poi, lo aveva ceduto alle stesse convenute.

Il Tribunale adito dichiarava il contratto privo di effetti nei confronti della Isvitur. Detta sentenza veniva impugnata da B. P.P. e C.M.G. dinanzi alla Corte d’Appello di Milano, che in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda della Isvitur s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa.

Avverso tale sentenza la Isvitur – Istituto Sviluppo Turistici- s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. B. P.P. e C.M.G. hanno resistito con controricorso, proponendo a loro volta ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente liquidazione coatta amministrativa denuncia violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione della L. Fall., art. 64 nonchè per violazione dei principi di ermeneutica di cui all’art. 1362 c.c. e segg. e art. 2704 cod. civ. in relazione alla terzietà dei commissari liquidatori, rispetto alla società in bonis, con conseguente inefficacia di prova legale di ogni eventuale confessione resa dai rappresentanti della società in bonis. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce il ricorrente che erroneamente la Corte d’Appello avrebbe escluso che il trasferimento immobiliare, di cui in narrativa, non fosse a titolo gratuito, atteso che in sede di stipulazione dell’atto notarile di compravendita le acquirenti non avevano corrisposto alcun corrispettivo alla cedente Isvitur, mentre la documentazione pregressa (i contratti preliminari intercorsi tra la Poltronova s.p.a e la Isvitur – che avrebbe ceduto alla prima l’immobile in corrispettivo dell’arredamento da questa effettuato del complesso immobiliare di cui faceva parte l’immobile in questione – tra la Poltronova e Bo.Pi., che poi avrebbe ceduto l’immobile alle resistenti, pur apparendo queste quali dirette acquirenti dalla Isvitur), in base alla quale la Corte di merito ha ritenuto di dover escludere la gratuità del trasferimento non avrebbe alcun valore probatorio, non essendo opponibile, data la loro posizione di terzietà, ai commissari della liquidazione coatta amministrativa.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5. Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello si sarebbe limitata a fare riferimento ad una circostanza di per sè pacifica (l’esistenza di detti preliminari) senza per nulla spiegare l’eventuale rilevanza degli stessi, atteso che avrebbe ritenuto di escludere la gratuità del trasferimento immobiliare, omettendo di considerare che il rogito a ministero Notaio Cortese non era stato accompagnato da pagamento a favore della parte venditrice (circostanza confermata dalle stesse B. e C. e dalle risultanze di causa).

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa pronuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.), con violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’art. 112 c.p.c. e, conseguentemente, della L. Fall., art. 67, n. 2 e così omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Deduce la ricorrente che la Corte d’Appello non avrebbe preso in considerazione la domanda di revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, erroneamente ritenendo che il giudice di primo grado avesse fondato e motivato la propria decisione solo ed esclusivamente in relazione alla domanda di inefficacia L. Fall., ex art. 64, quando, invece, avrebbe ritenuto sussistenti entrambe le ipotesi, quella di cui all’art. 64 e quella di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2, ed in forza di entrambe avrebbe dichiarato privo di effetti il contratto di compravendita per cui è causa.

Pertanto la Corte d’Appello sarebbe incorsa nel vizio di omessa pronuncia, atteso che, esclusa la sussistenza della ipotesi di cui all’art. 64, avrebbe dovuto esaminare la domanda dì revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2, di cui ricorrevano i presupposti compresa la conoscenza dello stato di insolvenza della Isvitur da parte delle resistenti.

Con il ricorso incidentale la B. e la C. censurano la sentenza impugnata per non avere previsto la distrazione delle spese a favore dell’avv. Roberto Savasta che si era dichiarato anticipatario.

Preliminarmente si da atto che ricorso principale e ricorso incidentale, perchè proposti contro la medesima sentenza, sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c. alla pubblica udienza.

Il ricorso principale è infondato.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la sentenza impugnata, contestando la ritenuta non gratuità del trasferimento immobiliare per cui è causa.

In sintesi si contesta perchè non opponibile ai commissari liquidatori, in quanto terzi, la utilizzabilità a fini probatori della documentazione, non avente data certa, presa in considerazione dal giudice a quo per ritenere la natura onerosa del contratto di trasferimento in questione. La censura non appare condivisibile.

Il giudice a quo da atto che il rogito notarile, con il quale è stata trasferita la proprietà dell’immobile, di cui in narrativa, alla B. ed alla C., contiene anche la dichiarazione del rappresentante legale della Isvitur s.p.a. in bonis di avere già ricevuto il prezzo di compravendita dichiarato di L. 53.000.000.

La ricorrente afferma che le stesse B. e C. avrebbero ammesso di non avere effettuato il pagamento alla Isvitur e che nella documentazione contabile di detta società non vi sarebbe prova del pagamento.

Come evidenziato dal giudice a quo le attuali resistenti non hanno ammesso che non è stato pagato il corrispettivo dell’immobile, avendo le stesse esclusivamente dichiarato di aver corrisposto il prezzo al soggetto che aveva diritto di pretenderlo, perchè in possesso di un contratto preliminare che lo legittimava ad ottenere la stipulazione del contratto definitivo con la Isvitur e che è poi è stato stipulato direttamente tra Isvitur e le attuali resistenti in luogo del soggetto, che avrebbe avuto il diritto di pretenderne la stipula definitiva dopo che le predette avevano provveduto al pagamento del corrispettivo nei confronti di quest’ultimo.

Il giudice a quo, infatti, è pervenuto al convincimento dell’avvenuto pagamento del prezzo sulla base della seguente documentazione: un contratto preliminare relativo all’immobile, per cui è causa, stipulato tra la Isvitur e la Poltronova s.p.a. , contratto che è in realtà un definitivo, dal quale risulta che detto immobile viene ceduto a quest’ultima in corrispettivo dell’arredamento da questa effettuato del complesso immobiliare, in cui era compresa anche l’unità immobiliare in questione; un contratto preliminare dal quale risulta la cessione dello stesso immobile dalla Poltronova s.p.a. a certo Bo.Pi., e la documentazione contabile dalla quale risulta che l’effettivo destinatario del pagamento da parte delle attuali resistenti è stato il Bo., documentazione cui complessivamente il giudice ha riconosciuto il valore di prova del pagamento, trattandosi di documentazione che era in possesso della stessa Isvitur, che era stata acquisita ad un processo penale e di cui la B. e la C. erano venute in possesso a seguito di autorizzazione del Pubblico Ministero – e che, quindi, tenuto conto delle circostanze, legittimamente il giudice a quo ha ritenuto di poter apprezzare liberamente per pervenire alla conclusione che il contratto in questione non fosse a titolo gratuito.

Con il secondo motivo si lamenta la carenza di motivazione in ordine alla rilevanza probatoria di detta documentazione, vizio che non sussiste, avendo la corte logicamente chiarito le ragioni per le quali tale documentazione dovesse ritenersi idonea a fornire la certezza dell’avvenuto pagamento del corrispettivo della compravendita.

Con il terzo motivo si lamenta l’omesso esame della domanda subordinata di cui alla L. Fall., art. 67.

Anche tale censura è infondata. Il giudice di primo grado ha fondato la sua decisione esclusivamente sulla gratuità del trasferimento, accogliendo la domanda della liquidazione coatta amministrativa proposta ai sensi della L. Fall., art. 64.

In sede di gravame la liquidazione coatta amministrativa, vittoriosa nel giudizio di primo grado, si è limitata a chiedere la conferma della sentenza di primo grado, omettendo di riproporre con la comparsa di risposta la domanda subordinata di cui alla L. Fall., art. 67, comma 2.

Essendosi limitata la appellata a chiedere la sola conferma della sentenza di primo grado, il giudice di appello non avrebbe potuto esaminare la domanda proposta in via subordinata L. Fall., ex art. 67 senza violare il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.

Il ricorso incidentale è inammissibile.

Con tale ricorso la B. e la C. chiedono la cassazione sul punto della sentenza impugnata per non aver previsto la distrazione delle spese a favore dell’avv. Roberto Savasta, che si era dichiarato anticipatario. Il difensore antistatario ha un diritto autonomo alla distrazione delle spese processuali anticipare per il cliente e, pertanto, le parti dallo stesso assistite non sono legittimate ad impugnare sul punto la sentenza con ricorso per cassazione, che, peraltro, andrebbe rettificata ricorrendo al procedimento di correzione degli errori materiali, di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ. e non agli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. cass. n. 2207 del 1974; cass. sez. un. n. 16037 del 2010).

Per quanto precede il ricorso principale deve essere respinto e l’incidentale deve essere dichiarato inammissibile, con la integrale compensazione, dato l’esito dei due ricorsi, delle spese processuali del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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