Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10656 del 05/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10656
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 5735-2019 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati PASQUALE SCOGNAMIGLIO, MARCO SCOGNAMIGLIO,
MASSIMILIANO SCOGNAMIGLIO;
– ricorrente –
contro
C.A., C.M., C.S.,
CA.MI., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEGLI SCIP1ONI 256/B,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO ORSINI, rappresentati e
difesi dagli avvocati ALESSANDRA CROCE, ARMANDO CROCE;
– controricorrenti –
avverso l’ordinanza n. 20961/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA, depositata il 22/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA
FALASCHI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento definito con la ordinanza della Sezione Seconda, n. 20961 depositata il 22 agosto 2018, l’Avv. Armando Croce, nell’interesse di C.S., Ca.Mi. Ca.Ma. C.A., ha avanzato, con ricorso notificato il 4 dicembre 2018, istanza di correzione nella parte della motivazione in cui, indicando la de cuius erroneamente la indica quale M.M. anzichè N.M.C. ed il nominativo del ricorrente quale Ca.Al. anzichè C.G..
L’intimato C.G. non ha svolto attività difensiva.
Dovendo avvenire la trattazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., giusta art. 391-bis c.p.c., comma 2, nel testo modificato dal D.L. n. 168 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, è stata formulata dal relatore designato proposta di definizione del ricorso nel senso dell’accoglimento dell’istanza di correzione. Il decreto di fissazione dell’udienza camerale e la proposta è stata notificata all’avvocato dei ricorrenti.
Il collegio ritiene di condividere la proposta del relatore.
Nell’ordinanza in questione nella parte del fatto si legge “la divisione dei beni relitti della madre M.M.” e nella parte motiva relativa al primo motivo, a pag. 2 si legge ” Ca.Al.”, nonostante l’indicazione della de cuius nel ricorso presupposto quale “comune madre N.M.C.” (v. pag. 2) e pacificamente il ricorrente sia C.G. e non già Ca.Al..
Dunque, deve ravvisarsi nella ordinanza n. 20961 del 2018 di questa Corte il denunciato errore materiale, al quale può porsi rimedio disponendosi che il fatto del provvedimento venga modificato nel senso che laddove sono scritte le parole “la divisione dei beni relitti della madre M.M.” devono essere sostituite con la dizione “la divisione dei beni relitti della madre N.M.C.”; al parti si dispone che nella parte motiva del provvedimento, relativa alla prima censura, laddove è scritto il nome ” Ca.Al.” deve sostituirsi il diverso nome di ” C.G.”..
Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez. Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).
PQM
La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella ordinanza n. 20961 del 2018 nel senso che nella parte relativa al fatto, l’espressione “la divisione dei beni relitti della madre M.M.” venga sostituita con la dizione “la divisione dei beni relitti della madre N.M.C.”, e nella motivazione relativa alla prima censura il nome ” Ca.Al.” venga sostituito con il nome ” C.G.”.
Ordina la conseguente annotazione sull’originale della detta sentenza della sostituzione così disposta.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione civile della Corte di Cassazione, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020