Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10656 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 11/03/2010, dep. 03/05/2010), n.10656

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7875/2006 proposto da:

CASSA DI RISPARMIO DI ORVIETO S.P.A., e per essa la sua mandataria

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, in persona del Responsabile del

Servizio Recupero Crediti pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE G. MAZZINI 140, presso l’avvocato LUCATTONI PIERLUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TURRENI AGOSTINO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO TREND S.R.L., in persona del Curatore Dott.ssa B.

C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA

741 – PAL. E, presso l’avvocato TOMELLINI EUGENIA, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIARDINI Luca, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 237/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 28/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

11/03/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato TURRENI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ROCCO AGOSTINO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 6.12.1999, il curatore del fallimento della Trend s.r.l. ha adito il Tribunale di Orvieto per ottenere la revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2, dei versamenti eseguiti dalla fallita nel periodo sospetto sul c/c n. aperto presso la Cassa di Risparmio di Orvieto, affidato fino a L. 20.000000, e la condanna della banca alla restituzione della somma pari all’importo delle rimesse aventi natura solutoria nella somma oggetto di pretesa.

Il Tribunale adito, nel contraddittorio della convenuta, con sentenza n. 224/2002 ha accolto la domanda e per l’effetto ha condannato la Cassa di Risparmio di Orvieto al pagamento della somma di Euro 26.502,25 in favore della procedura istante.

Gravata d’appello da parte della banca soccombente, che ha dedotto che l’attore non aveva dimostrato, com’era suo onere, la sussistenza della scientia decotionis, che doveva piuttosto escludersi in quanto, se essa avesse avuto contezza dello stato di dissesto della cliente non avrebbe continuato ad erogarle credito oltre il limite convenuto, la decisione è stata confermata dalla Corte d’appello di Perugia con sentenza n. 237 depositata il 28.6.2005.

Avverso questa statuizione la Cassa di Risparmio di Orvieto e per essa la sua mandataria Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., ha proposto il presente ricorso per cassazione in base a due mezzi, resistiti dall’intimata procedura con controricorso illustrato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, comma 2, e degli artt. 115 e 116 c.p.c. e artt. 2729 e 2697 c.c..

Assume che l’erogazione del credito in favore della società Trend, proseguita fino alla data del 14.6.96 e per di più extra fido, rappresenta condotta incompatibile con la consapevolezza dello stato di dissesto economico della cliente da parte di un operatore professionale, qual è essa banca, e meritava valutazione opposta a quella sostenuta dal giudice d’appello. La conoscenza dello stato d’insolvenza deve essere effettivo e non virtuale, e le presunzioni acquisite dal fallimento, ritenute sintomatiche della sussistenza di tale requisito soggettivo, non hanno i requisiti di gravità, univocità e concordanza, prescritte legalmente, e non possono sovvertire le risultanze degli estratti conto allegati.

Col secondo motivo la ricorrente deduce vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia e sostiene che la Corte di merito, esaminate singole operazioni di debito ritenute influenti ai fini della scientia decotionis, ha affermato, in senso oscuro e contraddittorio, che se è vero quanto da essa dedotto in relazione all’operazione eseguita il 15.4.96, la situazione, collocata al limite dell’anno antecedente il fallimento, non consente di ricavare dal fatto valore decisivo.

Cosa si intenda per “zona grigia” non è poi agevole comprendere. Lo stessi dicasi per le altre operazioni, la seconda e la quinta, e quella del 20.5.96.

Il resistente replica ai motivi deducendone l’infondatezza. Con riguardo alle operazioni cui si riferisce la critica esposta nel secondo motivo ammette che la Corte perugina è incorsa in errore materiale avendo indicato saldo disponibile ed importi che non si riferiscono alla presente controversia.

I motivi, logicamente connessi e pertanto meritevoli di esame congiunto, sono fondati.

La decisione impugnata dedica al tema controverso poche e scarne considerazioni. Premesso che la banca avrebbe dedotto la propria buona fede sulla scorta del fatto che erano stati eseguiti pagamenti per conto della società Trend quanto meno fino al 14.6.1996, ha esaminato cinque versamenti, effettuati rispettivamente il 15.4.96, in L. 1.408.800, il 15.5.96 in L. 829.000, il 20.5.96 in L. 12.162.600, il 30.5.96 in L. 10.022.000 ed infine il 14.6.96 in L. 1.332.00. Ha attribuito rilievo solo al primo versamento perchè superiore al limite del fido, ma nel contempo lo ha reputato non decisivo perchè eseguito in zona grigia. Ha asserito che la seconda e la quinta operazione sarebbero state eseguite in presenza di un saldo passivo entro il limite del fido, e in corrispondenza delle altre due risultano effettuati versamenti coincidenti o superiori che giustificano la dizione “effetti pagati per incarico”.

A parte il fatto che il controricorrente asserisce la non pertinenza delle riferite operazioni al tema controverso che, se fosse fondato il rilievo, rappresenterebbe al più oggetto di errore revocatorio denunciabile innanzi allo stesso organo giudicante e non certo in questa sede, devesi osservare che il tessuto motivazionale che sorregge la sintesi conclusiva cui è pervenuto il giudice d’appello non si fonda su tessuto argomentativo esauriente, che consenta di agevolmente ricostruirne la premessa logica e di fatto che la sorregge.

Non è chiaro, perchè non è precisato, il senso della ed. zona grigia che avrebbe svuotato di significato il primo versamento eseguito in importo eccedente la misura dell’affidamento, nè sono illustrate le ragioni che assisterebbero la valutazione di non rilevanza degli ulteriori versamenti.

Tanto meno si coglie il senso delle considerazioni svolte con riguardo alle ulteriori operazioni la cui rilevanza, ai fini della sussistenza del requisito della scientia decotionis, non risulta affatto argomentata.

La motivazione, in conclusione, non espone con compiutezza e puntualità il percorso logico giuridico sfociato nella conclusione cui è pervenuto il giudice d’appello, e perciò vizia l’impugnata sentenza.

Le ulteriori censure restano assorbite.

Tanto premesso, il ricorso deve essere accolto. Ne discende la cassazione della decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia che, riesaminate le operazioni transitate sul conto corrente intestato alla società fallita nell’anno antecedente il suo fallimento, preciserà quali siano le rimesse alle quali, tenendo conto del criterio del saldo disponibile, e vagliate le deduzioni difensive illustrate dalla banca convenuta, debba attribuirsi ed in quali limiti natura solutoria, e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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