Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10655 del 22/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 22/04/2021, (ud. 23/03/2021, dep. 22/04/2021), n.10655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34951-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA

SCIPLINO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE

DE ROSE;

– ricorrente –

contro

F.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato CLAUDIO SAVELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 357/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2021 dal Presidente Relatore Dott. ADRIANA

D’ORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata in data 23/5/2018, la Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da F.L. contro l’avviso di addebito notificatole dall’Inps, avente ad il pagamento di contributi previdenziali dovuti a seguito della sua iscrizione d’ufficio alla Gestione separata ai sensi della L. n. 335 del 1995 , art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale ella era iscritta presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

a fondamento della decisione la Corte territoriale, condividendo il giudizio espresso dal Tribunale, riteneva prescritto il credito contributivo, trattandosi di contributi risalenti all’anno 2007 e azionati dall’Inps solo con l’avviso notificato in data 19/2/2015 ovvero dopo il decorso del quinquennio;

avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;

la F. ha resistito con controricorso;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 2, commi 26-31, del D.Lgs. n. 241 del 1997, artt. 10,13 e 18 (come modificato dal D.Lgs. n. 422 del 1998, art. 2), del D.P.R. n. 435 del 2001, art. 17, commi 1 e 2, come modificato dal D.L. n. 63 del 2002, art. 2, convertito con modificazioni nella L. n. 112 del 2002, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, come modificato dal D.P.R. n. 435 del 2001, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 2, lett. F, e art. 36 ter: assume che, trattandosi di contributi che nascono dall’iscrizione alla gestione separata, il dies a quo del termine di prescrizione non può che coincidere con la data in cui il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi (nella specie avvenuta in via telematica il 24/12/2008); prima di questa data, l’Istituto non può esercitare il diritto di credito e poichè “è pacifico che il primo atto interruttivo è stato ricevuto dal lavoratore autonomo il 20/6/2013 (confronta avviso bonario e relativo avviso di ricevimento, doc. 3, allegato al fascicolo di parte Inps del giudizio di primo grado) cioè prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione (che cadeva il 24/12/2013) il credito dell’ente relativo ai contributi dovuti alla gestione separata per il 2007, non è prescritto”.

Il motivo è inammissibile.

A fronte della affermazione contenuta in sentenza, secondo cui i crediti contributivi risalenti all’anno 2007 sono stati azionati dall’ente previdenziale “solo a distanza di otto anni con l’avviso notificato in data 19/2/2015, senza che sia stata data prova di alcun valido atto interruttivo della prescrizione”, l’Inps si limita genericamente ad asserire di aver prodotto in giudizio un atto interruttivo della prescrizione costituito dall’avviso bonario inviato alla professionista in data 20/6/2013, con la conseguenza che alla data del 19/2/2015, di notifica dell’avviso di pagamento, il credito era ancora azionabile.

E’ evidente che tale deduzione è fuori dallo schema tipico della violazione di legge, giacchè ciò che viene sostanzialmente addebitato alla Corte non è l’errata interpretazione delle norme indicate in rubrica

tant’è che lo stesso Inps non indica quale delle affermazioni contenute in sentenza sia in contrasto con le norme indicate o con l’interpretazione che delle stesse dà la giurisprudenza consolidata quanto piuttosto l’omesso esame dell’avviso bonario che avrebbe interrotto la prescrizione.

In altri termini il vizio denunciato rientra nello schema legale dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ora, in disparte l’erronea indicazione del vizio denunciato e anche a voler riqualificare la doglianza come vizio di motivazione, il motivo appare pur sempre inammissibile dal momento che l’ente non trascrive il documento nè specifica con quale atto, in che termini e in quale momento del processo esso è stato prodotto in giudizio, apparendo a tal fine inidoneo il mero richiamo al documento 3 allegato al fascicolo di primo grado.

Va invero ricordato che, qualora, con il ricorso per cassazione, venga dedotto il vizio di motivazione della sentenza impugnata per l’asserito omesso esame di un documento (nella specie, di due raccomandate, interruttive della prescrizione), è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del documento non valutato (o insufficientemente valutato), che il ricorrente precisi mediante integrale trascrizione del contenuto dell’atto nel ricorso – la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione, alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività della risultanza stessa (Cass. 04/03/2014, n. 4980).

L’affermazione è comunque errata in diritto, essendosi ormai consolidato il principio secondo cui la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. 31/10/2018, n. 27950; Cass. 18/07/2019, n. 19403).

Nel caso in esame, il termine per il pagamento dei contributi relativi al 2007 scadeva il 16/6/2008 (giusta circolare Inps n. 64 del 5/6/2008), sicchè l’eventuale atto del 20 giugno 2013 sarebbe comunque inidoneo ad interrompere la prescrizione ormai già maturata.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alle spese del presente giudizio, in applicazione del principio della soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1800 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e altri oneri accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 23 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2021

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