Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10655 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 23/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL BANCO DI

S. SPIRITO 3, presso l’avvocato CLEMENTI GIORGIO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato TURRI RENZO, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PRATO quale curatore del

fallimento Elvy tricot s.r.l.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 14.4.2004 B.A., iscritto all’albo dei dottori commercialisti di Prato, fu nominato consulente di parte nella causa per revocatoria fallimentare promossa dalla curatela del fallimento Elvy Tricot s.p.a. contro la s.a.s. Lanificio Pecci Enrico & C. La nomina fu effettuata dal difensore della curatela, ritualmente nominato dal giudice delegato quale legale del fallimento.

All’esito della consulenza tecnica d’ufficio il B. chiese al curatore il pagamento del compenso per l’attività espletata.

Il giudice delegato liquidò all’istante la metà del compenso richiesto, applicando, per la liquidazione di detto compenso, le norme (speciali), che disciplinano la liquidazione dei compensi ai “periti consulenti tecnici interpreti traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria (L. 8 luglio 1980, n. 319 e successive modificazioni), anzichè, come avrebbe dovuto, le norme che regolano la misura degli onorari professionali dei dottori commercialisti.

Avverso il decreto del giudice delegato il B. propose reclamo al Tribunale di Prato, che con provvedimento del 29.9.2005, in riforma del decreto del giudice delegato, ha rigettato l’istanza di liquidazione del compenso del B. sul rilievo della nullità della nomina dello stesso, perchè effettuata dal curatore in difetto di autorizzazione da parte del giudice delegato.

Avverso detto provvedimento B.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

L’intimato Fallimento Elvy Tricot s.r.l. non si è costituito in giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (L. Fall., art. 25, n. 4).

Deduce il ricorrente che il Tribunale di Prato erroneamente avrebbe fondato la propria decisione sul disposto della L. Fall., art. 25, n. 4, ritenendo che tra i poteri di nomina delle persone, la cui opera è richiesta nell’interesse del fallimento, rientrasse anche la nomina di un consulente tecnico di parte, che presta la sua opera in una causa civile nell’interesse della curatela.

Il Tribunale non avrebbe considerato che la nomina del consulente tecnico di parte rientra tra le attività difensive, la cui opportunità sarebbe rimessa alla esclusiva valutazione del difensore. Inoltre il Tribunale avrebbe fatto confusione tra i poteri del giudice delegato di cui alla L. Fall., art. 25, n. 4 e quelli di cui alla L. Fall., art. 25, n. 6, non potendo il consulente tecnico di parte farsi rientrare tra le persone la cui opera è richiesta nell’interesse del fallimento, rientrandovi soltanto i coadiutori del curatore L. Fall., ex art. 32, comma 2.

Deduce, altresì, il ricorrente che L. Fall., art. 24, n. 4, sarebbe stato ulteriormente violato per avere il giudice a quo giustificato la propria decisione facendo un improprio riferimento alla natura devolutiva del reclamo, considerato che costituisce principio generale delle impugnazioni che la cognizione dell’organo d’appello è limitata a quanto sottoposto alla impugnazione.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (L. Fall., art. 26).

Eccesso di potere – Illegittimità costituzionale ex art. 3, 24 e 111 Cost.

Deduce il ricorrente che il Tribunale avrebbe potuto, al più, revocare il decreto del giudice delegato, ma non avrebbe potuto direttamente condannare il ricorrente alla restituzione di quanto riscosso a titolo di compenso.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge.

Sviamento di potere.

Erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto mancante l’autorizzazione del giudice delegato. Questo, in un primo momento aveva rilevato la mancanza di autorizzazione, ma, poi, a seguito dei chiarimenti forniti dal curatore, aveva provveduto, seppure in misura inferiore al dovuto, alla liquidazione del compenso. Pertanto si dovrebbe ritenere che il giudice delegato non ha liquidato il compenso per errore, ma intenzionalmente dopo avere preventivamente ratificato la nomina fatta dal curatore.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale di Prato, cui il B. si è rivolto, lamentando che il giudice delegato, nel liquidargli il compenso per l’attività espletata quale consulente di parte in una causa civile introdotta dalla curatela fallimentare del Fallimento Elvy Tricot s.r.l., avrebbe violato i minimi tariffari, ha ritenuto di rilevare e dichiarare d’ufficio la nullità della nomina del predetto, in quanto effettuata dal curatore senza alcuna autorizzazione del giudice delegato e, quindi, in violazione del disposto della L. Fall., art. 25, n. 4.

Tale decisione è errata.

L’invocato art. 25, n. 4, (applicabile ratione temporis nella vecchia formulazione) stabilisce che il giudice delegato autorizza il curatore a nominare le persone, la cui opera è richiesta nell’interesse del fallimento.

Tale norma non trova applicazione nel caso in esame trattandosi della opera di un consulente di parte prestata nell’ambito di un processo civile promosso dal fallimento.

In tal caso viene in considerazione L. Fall., art. 25, n. 6, il quale attribuisce al giudice delegato il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto e quello di nomina dell’avvocato, al quale, poi, dovrà essere conferita dal curatore la relativa procura alle liti.

Una volta che il giudice delegato abbia proceduto alla nomina del difensore del fallimento, qui si esauriscono i suoi poteri, atteso che i poteri del difensore del fallimento non differiscono da quelli ordinari previsti dall’art. 84 c.p.c. Tra questi rientra la nomina del consulente tecnico di parte, senza che sia necessaria per procedere alla nomina dello stesso l’autorizzazione del giudice delegato. Questa Suprema Corte ha, infatti, affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui il mandato al difensore, che conferisce il potere di conduzione della lite, si estende anche agli atti necessari al compimento dello incarico, secondo un apprezzamento tecnico rientrante nei poteri del legale per l’ordinaria conduzione del processo, tra i quali rientra la nomina di un consulente di parte, a norma dell’art. 87 c.p.c., senza che sia necessaria la nomina della parte in senso sostanziale, nè un mandato ad hoc della stessa, nè, infine, l’autorizzazione del giudice delegato, trattandosi della scelta di un difensore tecnico ausiliare del legale, non già di un ausiliare del curatore (cfr. in tal senso cass. n. 12904 del 1995; cfr. altresì anche cass. n. 11859 del 1999).

Tale motivo, pertanto, deve essere accolto, avendo il Tribunale dichiarato una nullità, che non sussiste.

L’accoglimento di tale motivo comporta il venir meno dell’interesse all’esame degli altri due motivi di ricorso, che vanno, quindi, dichiarati assorbiti. Conseguentemente il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa deve essere rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Prato in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Prato in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA