Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10655 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10655

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11693-2018 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato JURI MONDUCCI;

– ricorrente –

contro

N.D., quale unica erede dei sig.ri N.E. e

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANNA MARIA TOTARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 648/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Ravenna, con sentenza n. 51/2011, rigettava la domanda ex art. 2932 c.c., di adempimento del contratto preliminare sottoscritto in data (OMISSIS), proposta dai promissari acquirenti P.G. e C.G. nei confronti dei coniugi N.E. e B.G. e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dei coniugi convenuti, dichiarava legittimo il loro recesso dal contratto, stante l’inadempimento di controparte, accertando altresì il loro diritto a trattenere la somma ricevuta a titolo di caparra.

A seguito di gravame interposto da C.G., la Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 648/2017, rigettava l’appello principale e quello incidentale, quest’ultimo proposto dall’appellato P., ritenendo ammissibile la domanda dei coniugi N. sul presupposto che non costituiva una illegittima mutatio libelli.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna C.G. propone ricorso per Cassazione, fondato su unico motivo.

N.D. resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Atteso che:

con l’unico motivo la C. denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 163 c.p.c., nn. 3 e 4, e art. 189 c.p.c., e dell’art. 24 Cost.. In particolare, ad avviso della ricorrente, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto valida la presunta mutatio libelli, esercitata da parte convenuta nel giudizio di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni.

Il motivo è infondato.

In primis va vagliata la deduzione di parte controricorrente secondo cui la mera precisazione della domanda formulata in via riconvenzionale dagli originari convenuti è avvenuta non in sede di precisazione delle conclusioni, bensì in sede di memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5.

A cui si aggiunge la statuizione della sentenza impugnata, che nel confermare la pronuncia di primo grado, ha affermato che “la domanda dei coniugi N. è stata sempre di accertamento della legittimità del loro recesso ed ai fini dell’individuazione del petitum e della causa petendi è ininfluente il fatto che in sede di precisazione delle conclusioni abbiano eliminato ogni riferimento temporale al recesso stesso, che era stato peraltro chiaramente ribadito con la comparsa di costituzione e risposta, come ritenuto dal Tribunale”.

Orbene la critica della pronuncia proprio in relazione a tale impostazione è nel senso che i N./ B. avevano originariamente chiesto di accertare il recesso del 12 aprile 2005, eliminando poi in sede di precisazione delle conclusioni, detto riferimento cronologico. In tal modo si sarebbe permesso di espandere la materia del contendere e consentire al giudice di merito di rilevare la legittimità di qualsiasi altro recesso eventualmente ritenuto formalmente valido e sul quale, in violazione del diritto di difesa, C./ P. non avevano potuto difendersi.

E’ evidente che la questione relativa alla novità, o meno, di una domanda giudiziale è correlata all’individuazione del bene della vita in relazione al quale la tutela è richiesta, per cui non può esservi mutamento della domanda ove si sia in presenza di un unico diritto azionato, presupponendo il cambiamento della: domanda la mutazione del corrispondente diritto, non già della sua qualificazione giuridica (cfr. Cass. n. 9333 del 2016). Ed in tal senso una volta precisati i confini della domanda nella memoria a ciò deputata non poteva il giudice dare rilevanza alla sola mancata indicazione della data del recesso, pacificamente esercitato.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, inoltre, sia in tema di impugnative negoziali (Sez. un. 26242 del 2014), sia in tema di ius variandi ex art. 1453 c.c., comma 2, (Sez. un. 8510 del 2014), nonchè con riguardo al tema della modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c., (Sez. un. 12310 del 2015), hanno statuito che questa può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), sempre che la stessa così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.

Nella vicenda in esame, dunque, non può discorrersi di mutamento della domanda, costituendo invece una mera ipotetica precisazione: l’eliminazione del dato temporale, infatti, si inserisce in un’unica e complessa vicenda negoziale, che non trova la sua fonte in altri fatti storici, come erroneamente sostenuto dal ricorrente, ma nel medesimo diritto azionato.

Infine, la precisazione intervenuta in sede di prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c., comma 5, non ha affatto leso il costituzionale diritto di difesa della ricorrente, dal momento che la domanda ha sempre avuto ad oggetto, pur con le modificazioni consentite, la declaratoria di legittimità del recesso del promittente venditore per inadempimento dei promissari acquirenti – cui effetto diretto è la conseguente declaratoria della legittimità del recesso – e non una diversa domanda.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA