Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10654 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10654

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.O. (c.f. (OMISSIS)), B.V. (C.F.

(OMISSIS)), B.G. (C.F. (OMISSIS)),

T.M.T. (C.F. (OMISSIS)), B.A.

(C.F. (OMISSIS)), BA.AD. (C.F.

(OMISSIS)), R.M. (C.F. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 140, presso lo

STUDIO PALAMARA, rappresentati e difesi dall’avvocato NIRTA FRANCESCO

E., giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. (C.F. – P.I. (OMISSIS)),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CAPOSILE 2, presso l’avvocato ANZALDI

ANTONINA, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per

Notaio Dott.ssa ANNA PUTORTI’ di BOVALINO (REGGIO CALABRIA) – Rep. n.

10.053 del 27.9.06;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 226/2005 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 02/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato F. NIRTA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato A. ANZALDI che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato in data 1-7-1989, C.O., in proprio e nella qualità di madre esercente la potestà sui figli minori B.V. e G., titolari della Ditta Litoranea (OMISSIS), nonchè BA.AD., T.M. T., B.V., R.M., B.A. in proprio e nella qualità di curatore speciale della “Litoranea (OMISSIS)”, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo in data 16-5- 1989, emesso nei loro confronti dal Presidente del Tribunale di Locri a favore del MONTE DEI PASCHI DI SIENA. Istituto di credito di diritto pubblico, per l’importo di L. 66.913,125.=. Si costituiva il Monte dei Paschi, chiedendo rigettarsi l’opposizione. Il Tribunale di Locri, con sentenza 10-2-/2-4-1993, revocava il decreto ingiuntivo, condannando la “Litoranea Marmi” in persona del legale rappresentante B.A., nonchè lo stesso B.A., Ba.

A., T.M.T., C.O., B. V. e R.M. a pagare in solido fino a concorrenza di L. 100.000.000.= giusta fiudeussione dell’1-8-1985, al Monte dei Paschi la somma di L. 14.000.000.= Proponeva appello il Monte dei Paschi, chiedendo la condanna degli appellati al pagamento dell’ulteriore somma di L. 52.740.930.=.

Si costituivano gli appellati, che chiedevano rigettarsi l’appello e, in via incidentale, respingersi ogni domanda contro di essi proposta.

La Corte d’Appello di Reggio Calabria, con sentenza 3-2/2-9-2005, accogliendo l’appello principale e respingendo quello incidentale, rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo.

Ricorrono per cassazione C.O., B.V., G., Ba.Ad., T.M.T., R. M. B.A., sulla base di quattro motivi.

Resiste, con controricorso , la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Ricorrenti e resistente hanno depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c.: anche se esso è stato notificato al Monte dei Paschi di Siena è sicuramente e senza incertezze identificabile il suo successore Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., che ha resistito, con controricorso. Si è pertanto regolarmente costituito il contraddittorio.

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 320 c.c., comma 3, e insufficiente motivazione, là dove la Corte di merito ha ritenuto valido ed efficace, pur senza la prescritta autorizzazione del Giudice Tutelare, un contratto di mutuo, concluso nell’esercizio d’impresa commerciale, alla cui continuazione i minori erano autorizzati, sollevando in subordine questione di legittimità costituzionale dell’art. 320 c.c., comma 5. Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

L’art. 320 c.c., comma 3 precisa che i genitori, esercenti la potestà, non possono compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione dei beni del figlio minore, se non per necessità o utilità evidente, dopo autorizzazione del Giudice tutelare (la norma fornisce un elenco di tali atti – da ritenersi comunque non esaustivo – ed indica tra essi alienazioni, costituzioni di pegno od ipoteca, accettazioni – di eredità o donazioni, scioglimento di comunioni;

mutui o locazioni ultranovennali).

L’art. 320 c.c., comma 5 precisa che l’esercizio di un’impresa commerciale non può essere continuato, se non con l’autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice tutelare, il quale può consentire l’esercizio provvisorio dell’impresa stessa (è assai significativo che per l’autorizzazione definitiva, si richieda l’intervento del Tribunale in composizione collegiale, che, nel sistema delle autorizzazioni all’amministrazione del patrimonio del minore, è prevista per gli atti più rilevanti). E’ da ritenere che i singoli atti, in quanto strettamente collegati all’esercizio d’impresa, stante il carattere dinamico di essa e la necessità di assumere decisioni pronte e tempestive, non richiedano specifiche autorizzazioni, dovendo valere l’autorizzazione originaria alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale (al riguardo, Cass. n. 2178 del 1977). E’ evidente infatti che la continuazione dell’attività, già autorizzata, sarebbe gravemente ostacolata o addirittura paralizzata, se per ogni singolo atto, occorresse rivolgersi all’autorità giudiziaria. L’apertura di credito, che ricorre nella fattispecie (così qualificata dal giudice a quo) costituisce lo strumento fondamentale, il presupposto per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, che non potrebbe effettuarsi senza i fondi necessari, e l’utilizzo di tali fondi diventa appunto elemento imprescindibile di tale attività (acquisto di materie prime, pagamento dei lavoratori, ecc…).

La questione di legittimità costituzionale, sollevata in violazione del principio di uguaglianza tra minore esercente e non esercente attività commerciale, appare palesemente infondata come si è detto, nel primo caso, è comunque prevista una duplice autorizzazione (provvisoria da parte del Giudice tutelare, definitivo, da parte del Tribunale, in composizione collegiale, e in quella sede sicuramente il Tribunale potrà controllare e valutare l’attività svolta dopo la prima f autorizzazione). Senza contare che, ai sensi dell’art. 334 c.c., in caso di cattiva amministrazione del patrimonio del minore, il Tribunale per i minorenni potrebbe stabilire condizioni e prescrizioni cui i genitori dovrebbero attenersi e, nei casi più gravi, rimuovere entrambi o uno di essi dall’amministrazione. Allo stesso modo potrebbe essere rimosso e sostituito un curatore speciale, come nella specie, esercente l’impresa.

Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano insufficiente o contraddittoria motivazione, in relazione alla validità ed efficacia del contratto di conto corrente, che non si sarebbe perfezionato. Il motivo va rigettato, in quanto infondato.

Con motivazione adeguata e non illogica, il giudice a quo precisa che il contratto si è perfezionato, è valido ed efficace. Richiama la sentenza impugnata il documento prodotto, inviato alla banca, a firma di uno dei ricorrenti, B.A.: in esso non si richiedeva l’apertura di un conto corrente, ma, al contrario, si prendeva nota delle condizioni e si accettavano le clausole predisposte dalla banca. Si tratta, all’evidenza, di valutazioni di fatto, effettuate dal giudice d’appello, insuscettibili di controllo in questa sede.

Ad “integrazione e specificazione” del motivo in esame, i ricorrenti affermano che la fideiussione fu prestata prima della conclusione del contratto di conto corrente, e fu richiesta in malafede dalla banca, anche per operazioni precedenti alla conclusione del contratto stesso. Sul punto specifico il ricorso non è auto sufficiente: non si chiarisce a quale comportamento in malafede ci si riferisca, nè si indicano eventuali operazioni preesistenti la conclusione del contratto, sottoposte a garanzia.

Il motivo, pur presentando profili di inammissibilità, va, nel suo complesso, rigettato, in quanto infondato.

Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano violazione dell’art. 1283 c.c. essendo stati considerati nel decreto opposto, interessi anatocistici. Va precisato che non è mai stato effettuata contestazione sugli interessi, e la questione non può essere dedotta per la prima volta in questa sede. Il motivo appare pertanto inammissibile. Conclusivamente, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2000,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Roma, 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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