Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10653 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 01/03/2011, dep. 13/05/2011), n.10653

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso l’avvocato MANTOVANI BRUNO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNITREND S.A.S., I.FI.RO ISTITUTO FIN. ROMAGNOLO S.R.L. IN

LIQUIDAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9290/2005 del GIUDICE DI PACE di MILANO,

depositata il 25/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/03/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Giudice di Pace di Milano emetteva decreto ingiuntivo in data 29-9- 2003, per l’importo di Euro 1031,30, a favore della I.FI.RO., Istituto Finanziario Romagnolo, S.r.L, nei confronti di I.C. ed A.A., in via solidale.

I.C. proponeva opposizione ritualmente notificata, chiedendo revocarsi il decreto ingiuntivo opposto. Costituitosi il contraddittorio, la I.FI.RO chiedeva rigettarsi l’opposizione.

Il Giudice di Pace disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Unitrend S.a.s., fiduciari (per il recupero crediti della I.FI.RO, che peraltro non si costituiva, e di essa si dichiarava la contumacia.

Con sentenza, depositata in data 25-6-2005, il Giudice di Pace di Milano rigettava l’opposizione.

Ricorre per cassazione l’ I., sulla base di due motivi.

Non ha svolto attività difensiva la I.FI.RO.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Correttamente il ricorrente sostiene l’esperibilità del ricorso per cassazione, trattandosi, nella specie, di pronuncia del giudice di pace, secondo equità, nei limiti di valore di Euro 1100,00, anteriore alla novella del 2006 (D.Lgs. n. 40),e dunque impugnabile direttamente per cassazione.

Con il primo motivo, lamenta il ricorrente omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, con il secondo, errata valutazione delle risultanze istruttorie. I motivi vanno trattati congiuntamente, sussistendo stretta connessione tra essi.

Sostiene il ricorrente di aver pagato il suo residuo debito alla Unitrend, fiduciaria per il recupero crediti dell’opposta. Egli lamenta altresì che il giudice a quo, dalla mancata costituzione della Unitrend, farebbe derivare la conseguenza che la veridicità dei documenti inerenti i pagamenti non sarebbe stata chiarita e, in sostanza, che l’ I. stesso non avrebbe estinto il debito. Al contrario, il giudice a quo, con motivazione congrua e non illogica, pur ammettendo che l’Unitrend svolge attività di recupero crediti per l’opposta, precisa che i documenti prodotti dall’odierno ricorrente, e asseritamente pertinenti (lettere – ricevute di pagamento della Unitrend), non sono sufficientemente probanti:

valutazione di fatto, insuscettibile di controllo in questa sede. Si tratta – secondo il giudice a quo – di documentazione “lacunosa (e ciò indipendentemente dalla circostanza che questa sia stata o meno prodotta in originale, come affermato dal ricorrente, contestando le indicazioni della sentenza impugnata.).

Analizza poi specificamente il giudice di pace il complesso rapporto tra le parti, indica le cambiali pagate e quelle protestate, accenna ad altri pagamenti fatti ad Unitrend, estranei a quelli contestati, per cui è causa.

Vanno pertanto rigettati i motivi, in quanto infondati.

Conclusivamente, va rigettato il ricorso.

Nulla sulle spese, non essendosi costituita l’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

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