Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10652 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/06/2020), n.10652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Aldo – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7726-2018 proposto da:

ASJA AMBIENTE ITALIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI STRANO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

E-DISTRIBUZIONE SPA, (OMISSIS), già denominata ENEL DISTRIBUZIONE

SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio

dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5285/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA

FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 24016/2010, rigettava la domanda di risarcimento danni, proposta da Asja Ambiente Italia s.p.a. nei confronti di E-Distribuzione s.p.a., per il ritardo nella connessione alla rete elettrica dell’impianto eolico di (OMISSIS), ritenendo che, in assenza di formale accettazione da parte dell’attrice del preventivo del (OMISSIS), il negozio doveva ritenersi stipulato a far data dalla successiva accettazione, intervenuta con fax solo in data (OMISSIS).

In virtù di appello interposto da Asja Ambiente Italia s.p.a., la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellata, con sentenza n. 5285/2017, rigettava il gravame per carenza di specificità in riferimento al primo motivo e confermava la pronuncia di primo grado, condividendone le argomentazioni in riferimento agli altri motivi.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma Asja Ambiente s.p.a, propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi.

E-Distribuzione s.p.a resiste con controricorso.

Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.

Atteso che:

con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. In particolare, secondo la società ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto stipulato il negozio in difetto di accettazione del preventivo del (OMISSIS), solo a far data dal (OMISSIS), mentre a suo avviso sarebbe intervenuta accettazione in data (OMISSIS), per cui la controricorrente avrebbe dovuto provvedere, sulla base dell’accordo stipulato, a corrispondere la prima tranche di pagamento in data (OMISSIS).

Il motivo è privo di pregio.

E’ preliminare osservare che l’interpretazione di questa Corte ha chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, non risulta censurabile il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). Costituisce, peraltro, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 4 aprile 2014 n. 7983; Cass. 8 settembre 2016 n. 17761; Cass. 13 dicembre 2017 n. 29883; Cass. 8 ottobre 2014 n. 21152; Cass., Sez. Un., 23 marzo 2015, n. 5745; Cass. 5 marzo 2014 n. 5133). Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017 n. 14802; Cass. 8 ottobre 2014 n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. 21 ottobre 2015 n. 21439).

Nel caso di specie, la società ricorrente censura, sotto il profilo dell’omesso esame, un fatto, ossia la circostanza della presunta accettazione in data (OMISSIS), anzichè il giorno (OMISSIS) del preventivo emesso da Enel s.p.a. in data (OMISSIS), dato che, in verità, risulta esser stato ampiamente argomentato nella sentenza impugnata.

Il giudice di merito, al contrario di quanto asserito dalla Asja Ambiente Italia s.p.a., ha esaminato la circostanza oggetto di censura da parte della ricorrente dedicando a ciò pagg. 5, 6 e 7 della sentenza impugnata – e attraverso deduzioni logico – giuridiche chiare e puntuali ha evidenziato una ricostruzione cronologica dei fatti di causa nel senso che in assenza di formale accettazione da parte di Asja del preventivo del (OMISSIS) inviato da Enel ed in presenza di un iter documentale complesso, non potesse darsi contenuto di accettazione alla comunicazione del (OMISSIS), con cui Asja richiedeva ad Enel i soli costi di ingegnerizzazione dei lavori necessari per collegare il sito eolico alla cabina primaria più vicina. Il rapporto negoziale fra le parti, come accertato dalla corte di merito, è stato riattivato mediante una successiva richiesta di allaccio da parte di Asja, seguita da un nuovo preventivo, accettato formalmente, tramite sigla in ogni sua pagina, con fax del (OMISSIS).

Da tale presupposto fattuale la corte ha fatto discendere la correttezza della ricostruzione operata dal Tribunale, che aveva ritenuto il preventivo dell'(OMISSIS) superato da quello del (OMISSIS).

Si tratta di interpretazione del contenuto volitivo degli atti negoziali, come tale rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito.

E d’altro canto Asja Ambiente s.p.a, con il motivo in esame, si limita a fornire una propria ricostruzione fattuale, senza tuttavia prospettare una reale censura della sentenza sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, nonchè della corretta applicazione dei principi di diritto, sostanziali e processuali.

Si aggiunga – per completezza argomentativa – che l’esborso di Euro 11.342,58, con bonifico bancario in data (OMISSIS), riconosciuto dalla stessa Enel s.p.a., ha riguardato i costi di ingegnerizzazione, ossia l’attività di progettazione delle lavorazioni richieste, prodromica alla successiva esecuzione del progetto, essenziale per la predisposizione dell’allacciamento del sito eolico. E’ solo in data (OMISSIS) che l’Asia s.p.a. ha inviato ad Enel richiesta espressa di allacciamento sulla base del progetto esecutivo prescelto. E ciò avvalora il convincimento dei giudici del merito.

Nè la parte ricorrente indica gli elementi da cui i giudici avrebbero dovuto trarre il convincimento per cui il secondo preventivo di febbraio 2005 avrebbe dovuto essere considerato una semplice modifica (e non nella sostanza) del dedotto originario accordo, circostanza dalla quale dovrebbe trarsi – a suo avviso – la dimostrazione della violazione dei canoni della buona fede contrattuale, tesi ribadita nella memoria difensiva depositata in prossimità dell’adunanza camerale;

– con il secondo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360, n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2597,2697,1337,1775, 1375 e 1218 c.c., nonchè del D.lgs. n. 79 del 1999, art. 3, e del R.D. n. 1775 del 1933, art. 111. In particolare, secondo la ricorrente, la corte territoriale avrebbe applicato la disciplina del gestore monopolista, obbligato a contrarre e a farlo secondo i canoni di buona fede e correttezza, in maniera errata rispetto ai tempi previsti dalla disciplina legale. Inoltre, la società ricorrente lamenta la violazione dell’onere probatorio disposto dall’art. 2697 c.c., erroneamente invertito dal giudice di merito.

Il motivo è privo di pregio alla luce delle considerazioni svolte con riferimento al primo mezzo.

Anche con la seconda doglianza la ricorrente, censurando la violazione e la falsa applicazione della normativa applicabile nel caso di gestore monopolista, e ritenendo altresì ravvisabile una responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., in capo ad Enel s.p.a., non dà conto dei presupposti di fatto e di diritto da cui la corte di merito muove per giungere alla decisione gravata.

In particolare i giudici di merito hanno ricostruito la vicenda oggetto di causa inquadrandola nell’ambito di un rapporto contrattuale sorto solo a far data dal (OMISSIS) e non, come invece sostenuto dalla ricorrente, dalla presunta accettazione dell'(OMISSIS), con la conseguenza che il rispetto di tempi ragionevoli, nonchè la prova di inadempimento non imputabile alla parte, avrebbero dovuto essere criticati in detta ottica, ragione per la quale, le doglianze risultano ininfluenti ai fini della decisione.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie e agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dall’art. 1 comma 17 L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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