Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10652 del 03/05/2010

Cassazione civile sez. I, 03/05/2010, (ud. 25/02/2010, dep. 03/05/2010), n.10652

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

nelle cause riunite iscritte ai n. 807 e 3527 del Ruolo generale

degli affari civili del 2005, proposte da:

COOPERATIVA EDILIZIA RAUL CAPO SOPRANO s.r.l., in persona del

liquidatore e legale rappresentante avv. M.G.,

elettivamente domiciliato in Roma, Via Gavorrano n. 12, se. B, int.

4, presso l’avv. Mario Giannarini, rappresentata e difesa, per

procura a margine del ricorso, dall’avv. RICCA DI CATANIA Lucio;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA in persona del sindaco p.t. Dr.

B.G., autorizzato a stare in giudizio da suo

provvedimento ed elettivamente domiciliato presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, per procura a

margine del controricorso, dall’avv. OLIVERI DI CATANIA Arturo;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè

S.S. e F.A., elettivamente domiciliati in

Roma alla Via Torino n. 122, presso l’avv. Carmelo Comegna e

rappresentati e difesi dall’avv. Sergio Fiorito di Catania, per

procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 630 del 9

aprile – 6 luglio 2004.

Udita la relazione alla pubblica udienza del 25 febbraio 2010 del

consigliere Dr. Fabrizio Forte e sentito il P.M. Dr. GOLIA Aurelio,

che ha concluso per l’estinzione del processo.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

La sentenza di cui in epigrafe della Corte d’appello di Catania con la condanna delle spese del grado a carico dei soccombenti appellanti, Cooperativa Edilizia Raul Capo Sovrano in via principale e Comune di Gravina di Catania in via incidentale, ha rigettato i due gravami e confermato la decisione del Tribunale della stessa città in composizione monocratica dell’8 marzo 2001 che, sulla domanda dei coniugi S.S. e F.A., aveva condannato in solido detti appellanti al risarcimento del danno per la occupazione acquisitiva di un terreno degli attori, occupato a fini di edilizia residenziale pubblica, dopo aver dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’ente locale sulla opposizione alla stima dell’indennità di occupazione legittima, interamente posta a carico della concessionaria Cooperativa con gli interessi sul dovuto.

La Corte stessa ha anche denegato la propria giurisdizione in ordine alla domanda di valutare la convenzione regolatrice dei rapporti tra ente locale e cooperativa nella delega del primo alla seconda per lo svolgimento delle procedure espropriative, al fine di pervenire ad individuare una diversa legittimazione passiva per la liquidazione e il pagamento dell’indennità di occupazione legittima.

Con ricorso n. 807/05, notificato il 27 e 28 dicembre 2004, la Cooperativa indicata ha impugnato detta sentenza nei confronti di S.S. e F.A. e del Comune di Gravina di Catania, per tre motivi: a) violazione e falsa applicazione della L. 25 giugno 1865, n. 2359, artt. 26 e 73, della L. 22 ottobre 1971, n. 865, art. 35, artt. 1362, 2043, 2934 e 2947 c.c., pure per motivazione contraddittoria, per avere ritenuto la ricorrente legittimata passiva nell’azione di risarcimento dei danni dei coniugi S.- F. nei confronti di essa e del Comune di Gravina, sulla base di una convenzione da essa conclusa con i comproprietari delle aree che avevano consentito ad essa di occupare la loro area e di trasformarla, come poi in fatto avvenuto, senza rilevare che essa aveva agito comunque per delega dell’ente locale; b) violazione della L. n. 865 del 1971, art. 35, anche ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, avendo omesso l’ente locale di emettere il decreto di espropriazione; c) violazione delle norme di legge, in materia di durata dell’occupazione, anche per motivazione insufficiente su punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), in rapporto alla trasformazione irreversibile dei luoghi.

Con controricorso e ricorso incidentale iscritto al n. 3537 del 2005, notificato il 24 – 25 gennaio 2005, il Comune di Gravina di Catania ha domandato il rigetto dell’avversa impugnazione ed ha contestualmente richiesto la parziale cassazione della decisione della Corte di merito, in ordine alla conferma della sua legittimazione passiva nell’azione risarcitoria, senza considerare la convenzione da esso conclusa con la Cooperativa, sulla quale nel merito si era erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e per la quale unica legittimata passiva era da ritenere la sola cooperativa ricorrente principale. Con atto del 30 settembre 2005, notificato alle altre parti il 3 ottobre successivo e, in particolare, a mani proprie, ai sensi dell’art. 138 c.p.c., al difensore domiciliatario del Comune, nel suo studio in Catania e non presso la Cancelleria della Corte di cassazione ove l’ente aveva eletto domicilio, la indicata Cooperativa ha rinunciato al ricorso con sottoscrizione della rinuncia ad opera del liquidatore e legale rappresentante della Cooperativa e del suo difensore avv. Lucio Ricca, e che i controricorrenti S. e F. hanno a loro volta accettato la rinuncia, con atto notificato alla rinunciante in data 18 ottobre 2005, chiedendo entrambe le parti alla Corte di pronunciarsi sulla disciplina delle spese di questa fase con la loro compensazione tra le parti, mentre il comune di Gravina, cui l’atto di rinuncia risultava nuovamente notificato a mezzo posta il 2 febbraio 2010 presso la cancelleria della Corte suprema, non ha risposto a detta rinuncia, anche dopo la sua rinnovata notificazione.

Diritto

1. Ai sensi dell’art. 335 c.p.c., vanno riuniti i due ricorsi, principale e incidentale, avverso la medesima sentenza, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Nella fattispecie, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., prima della fissazione dell’udienza di discussione, il ricorrente principale ha rinunciato al ricorso n. 807 del 2005 e quindi, per l’art. 391 c.p.c., deve ritenersi che nel processo tra la Cooperativa e i coniugi S., che hanno espressamente accettato tale rinuncia, è cessata la materia del contendere per essere venuto meno ogni interesse a concludere il processo con una sentenza che si pronunci sull’impugnazione. Ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., nelle versioni anteriore e successiva alla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 15, nel caso l’estinzione del processo pendente per effetto dell’impugnazione principale della Cooperativa nei confronti degli S., data la rinuncia di questa al ricorso e la accettazione della stessa dai controricorrenti, deve dichiararsi con sentenza, che deve decidere anche la impugnazione incidentale del Comune di Gravina di Catania contro la medesima pronuncia di merito;

tra le indicate parti della causa estinta le spese possono compensarsi come da loro richiesto, considerato anche che nessuna condanna alle spese può pronunciarsi, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., comma 4.

2.1. Resta da decidere il ricorso incidentale n. 3527 del Comune di Gravina di Catania che ha chiesto la cassazione parziale della sentenza di merito, negando di essere legittimato passivo nell’azione di risarcimento del danno, proposta dallo S. e dalla F..

Tale ricorso è inammissibile perchè manca della sommaria indicazione dei fatti di causa e, pur negando la legittimazione passiva dell’ente locale nella causa e affermando la giurisdizione dell’A.G.O. sull’esame della convenzione che regola la delega dell’ente locale alla cooperativa per la procedura espropriativa, non fornisce una descrizione delle circostanze per cui la Corte dovrebbe decidere nei sensi indicati, con preclusione del suo esame in questa sede ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3. In ragione della reciproca soccombenza nel giudizio derivato dall’inammissibile ricorso incidentale, appaiono chiare le ragioni che inducono a dichiarare interamente compensate nello stesso le spese della presente fase di legittimità, così come disposto per il processo estinto.

PQM

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara estinto il processo sul ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione tra tutte le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2010

 

 

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