Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10651 del 13/05/2011
Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.R. (c.f. (OMISSIS)), M.N. (C.F.
(OMISSIS)), T.F. (c.f. (OMISSIS)),
P.B. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso l’avvocato
GIULIANI ANGELO, che li rappresenta e difende, giusta procure in
calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA depositato il
01/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’accoglimento del
secondo motivo e rigetto degli altri motivi del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato, C.R., T. F., P.B., M.N. impugnavano il decreto della Corte d’Appello di Roma del 01-03-2007, che aveva condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri, al pagamento di somma in loro favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto determinazione del quantum, decorrenza degli interessi e liquidazione delle spese. Non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice a quo non ha correttamente determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 2.000,00; procedimento presupposto: agosto 1996 – dicembre 2004; durata ragionevole 3 anni). Va rilevato che la “posta in gioco” (nella specie, il giudice a, quo si riferisce all’infondatezza della domanda nel procedimento presupposto) non può giustificare detta quantificazione del danno. Per giurisprudenza consolidata (per tutte Cass. N. 18105 del 2005), gli interessi decorrono dalla domanda e non dalla pronuncia.
Rimane assorbito il motivo relativo alle spese che andranno riliquidate in conformità alle tariffe professionali e tenendo conto della inderogabilità dei minimi tariffari.
Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 3.250,00, per ciascuna delle parti, nonchè alle spese del giudizio di merito, (cassava la liquidazione effettuata nella misura di 4/13, essendo quattro gli odierni ricorrenti e tredici quelli davanti alla Corte di merito) che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.
Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere a ciascuna delle parti ricorrenti la somma di Euro 3.250,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio di merito (cassata la liquidazione nella misura di 4/13) pari ad Euro 500,00 per onorari, Euro 612,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. A. Giuliani, antistatario; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese, liquidandole in Euro 700,00 per onorari ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. A. Giuliani, antistatario.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011