Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10651 del 05/06/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10651
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17092-2019 proposto da:
M.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso da sè stesso e dall’avvocato V.R.;
– ricorrente –
contro
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il
05/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA
GIANNACCARI.
Fatto
RILEVATO
che:
– M.L., con atto depositato il 12.6.2019, ha impugnato il decreto della Corte d’appello di Salerno del 5.3.2019, che, in sede di riassunzione, a seguito della dichiarazione di incompetenza della Corte d’appello di Napoli, aveva confermato il decreto di nomina dell’amministratore del Condominio “(OMISSIS)”, sito in (OMISSIS), nel procedimento di cui all’art. 1129 c.c.;
– il ricorrente, senza articolare specifici motivi di censura, ha contestato il provvedimento nella parte in cui ha disposto la condanna nei suoi confronti alle spese processuali e per lite temeraria ed ha chiesto la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto;
– su proposta del relatore di inammissibilità del ricorso ex art. 380 bis c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza camerale;
– in prossimità dell’udienza, il ricorrente ha trasmesso via pec una “memoria”, con documentazione allegata.
Diritto
RITENUTO
che:
– il ricorso è inammissibile sotto diversi profili;
– in primo luogo, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un avvocato iscritto nell’albo dei cassazionisti, munito di procura speciale, requisito previso, a pena di inammissibilità, ai sensi dell’art. 365 c.p.c.;
– nella specie, il ricorso risulta sottoscritto personalmente dalla parte che non risulta iscritta nell’albo dei professionisti forensi abilitati all’esercizio professionale avanti alle giurisdizioni superiori (Cass. sez. 3, 14 ottobre 2016 n. 20732 e Cass. sez. 3, ord. 30 dicembre 2009 n. 27680);
– il ricorso è inammissibile perchè non risulta notificato alla controparte, e, dunque, non vi è prova dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato (Cassazione civile sez. VI, 07/05/2018, n. 10849;
– l’inammissibilità in rito del ricorso per questioni processuali rende superfluo l’esame del suo contenuto;
– non deve provvedersi sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato svolto attività difensiva;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Suprema Corte di cassazione, il 20 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020