Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10651 del 02/05/2017

Cassazione civile, sez. un., 02/05/2017, (ud. 11/04/2017, dep.02/05/2017),  n. 10651

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f. –

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. –

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto da:

G.S.E. – GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – S.p.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Carlo Malinconico, con domicilio eletto nel suo studio

in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 284;

– ricorrente –

contro

TOTEM WATTS S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine

dell’atto di costituzione, dagli Avvocati Francesco Saverio Marini

ed Ernesto Sticchi Damiani, con domicilio eletto nello studio del

primo in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9;

– resistente –

nei confronti di:

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, in persona dei rispettivi Ministri

pro tempore, rappresentati e difesi, per legge, dall’Avvocatura

Generale dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di

quest’ultima in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

AUTORITA’ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO (AEEG),

in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente

innanzi al Tribunale ordinario di Roma, sez. 2, R.G. n. 42897 del

2015.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

dell’11 aprile 2017 dal Consigliere Dott. Alberto Giusti;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha

concluso per il rigetto del ricorso, per la statuizione della

giurisdizione del giudice ordinario e per la condanna dei

soccombenti al rimborso delle spese.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con atto di citazione notificato il 24 giugno 2015, la s.r.l. Totem Watts ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Roma il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a. (d’ora in poi, anche G.S.E.), per ivi sentire, per ciascuno degli impianti fotovoltaici di sua proprietà: (a) accertare il diritto all’adeguamento annuale delle tariffe incentivanti in base agli indici ISTAT, secondo quanto stabilito dal D.M. 28 luglio 2005 e dalle convenzioni stipulate con il G.S.E. – in via principale – previo accertamento dell’intervenuto annullamento, ad opera del giudice amministrativo (sentenza del TAR Lombardia n. 2125 del 2006, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1435 del 2008), del D.M. 6 febbraio 2006, art. 8 e – in via subordinata – previa disapplicazione dello stesso D.M. 6 febbraio 2006, art. 4, comma 1 e art. 8; (b) in via ulteriormente subordinata, riconoscere e dichiarare il diritto all’adeguamento annuale delle tariffe incentivanti agli indici ISTAT a far data dal 1 gennaio 2013 (giorno di decorrenza dell’abrogazione del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 7) e fino a tutto il residuo periodo di incentivazione risultante dalle convenzioni stipulate con il G.S.E.; (c) in via ulteriormente gradata, sospendere il giudizio e rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 7, comma 2, lett. b), per violazione degli artt. 3, 41 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, nonchè delle direttive 2001/77/CE, 2003/30/CE, 2009/28/CE; (d) in via di ulteriore subordine, accertare il diritto a percepire la tariffa in base all’ultimo aggiornamento ISTAT effettuato dal G.S.E. per l’anno 2012.

In particolare, la società Totem Watts ha esposto di essere titolare di vari impianti fotovoltaici ammessi a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. n. 387 del 2003, art. 7 e dal D.M. 28 luglio 2005 (c.d. Primo conto energia), e di avere a tal fine stipulato le convenzioni con il G.S.E., ed ha premesso che l’art. 6, comma 6, del citato d.m. prevedeva l’aggiornamento annuale della tariffa dal primo gennaio di ogni anno sulla base del tasso di variazione annuo, riferito ai dodici mesi precedenti.

La Totem Watts ha lamentato che il sopravvenuto d.m. 6 febbraio 2006 – sostituendo il citato art. 6, comma 6, con l’art. 4, comma 1, in combinato disposto con l’art. 8, comma 1 – avrebbe illegittimamente innovato la disciplina dell’adeguamento ISTAT originariamente prevista ed in senso peggiorativo per la posizione di essa attrice, in particolare escludendo l’adeguamento annuale ISTAT per tutta la durata ventennale della convenzione.

L’attrice si è doluta del fatto che, nonostante l’intervenuto annullamento, da parte del TAR Lombardia, con sentenza confermata dal Consiglio di Stato, del richiamato del D.M. 6 febbraio 2006, art. 8, il G.S.E. – a seguito della sentenza dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 4 maggio 2012, n. 9, che ha invece affermato la legittimità delle disposizioni normative introdotte dal D.M. 6 febbraio 2006 e l’esclusione di qualsiasi violazione del principio di irretroattività e del legittimo affidamento dei soggetti che avevano presentato le domande di ammissione agli incentivi negli anni 2005 e 2006 – abbia cessato di adeguare agli indici ISTAT le tariffe incentivanti riconosciute agli impianti di sua proprietà.

2. – Nel giudizio dinanzi al Tribunale ordinario si è costituito il Gestore dei Servizi Energetici, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedendo nel merito il rigetto della domanda.

3. – Nella pendenza del giudizio dinanzi al Tribunale ordinario, il Gestore ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo la statuizione della spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo.

3.1. – Premessa una ricostruzione del sistema con riguardo alla natura e al ruolo del G.S.E. e all’evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, il ricorrente ritiene che sussista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. o), cod. proc. amm., che affida a tale giurisdizione “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia”. Ad avviso del Gestore, essendovi un rapporto di necessaria strumentalità tra l’incentivo e la produzione, rientrerebbero nelle procedure contemplate dalla citata disposizione l’ammissione all’incentivazione, la determinazione del suo ammontare, compreso il calcolo o meno dell’incentivo ISTAT, e il procedimento che dispone il recupero.

In ogni caso, alla stessa conclusione dovrebbe pervenirsi, secondo il ricorrente, in base all’ordinario criterio di riparto delle giurisdizioni. La misura delle tariffe incentivanti e quindi anche il loro preteso adeguamento agli indici ISTAT non dipendono dalle convenzioni sottoscritte con il G.S.E., bensì – si assume – dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni adottati sulla base di un procedimento regolato da leggi e regolamenti. La modalità di adeguamento delle tariffe incentivanti agli indici ISTAT non potrebbe considerarsi come un inadempimento contrattuale regolato dalle norme civilistiche, bensì come una conseguenza dell’esercizio di un potere pubblicistico del G.S.E., a fronte del quale sussiste una posizione di interesse legittimo.

4. – La Totem Watts non ha resistito con controricorso, ma ha depositato un atto di costituzione, chiedendo il rigetto del ricorso per inammissibilità e infondatezza dei rilievi in esso contenuti.

5. – Il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare hanno depositato controricorso, concludendo per la giurisdizione del giudice amministrativo.

6. – L’Autorità per l’Energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEG) non ha svolto attività difensiva in questa sede.

7. – Il regolamento di giurisdizione è stato avviato alla trattazione camerale sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., con cui si chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

8. – In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il Gestore ha depositato una memoria per replicare alla requisitoria del pubblico ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La controversia ha ad oggetto, nella sostanza, il D.M. 6 febbraio 2006: più specificamente, verte sulla legittimità della previsione retroattiva di soppressione dell’aggiornamento Istat della tariffa applicabile alla società attrice.

Come già statuito da queste Sezioni Unite (ordinanze 27 aprile 2017, nn. 10409, 10410 e 10411), la causa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), cod. proc. amm., che contempla “le controversie, incluse quelle risarcitorie, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti”. Infatti, la domanda attiene ad un provvedimento riguardante criteri per l’incentivazione della produzione di energia elettrica dalla fonte solare: concerne, quindi, la “produzione di energia”, essendo la previsione di incentivi tariffari un efficace strumento di indirizzo della produzione energetica nazionale.

2. – E’ dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Sussistono le condizioni di legge per disporre la compensazione tra le parti delle spese del regolamento.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA