Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10650 del 23/05/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 10650 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 28598-2010 proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. C.F. 09339391006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B,
presso lo studio degli avvocati ROBERTO FESSI,
FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e
2016

difendono, giusta procura speciale notarile in atti;
ricorrente –

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contro

MUCCI SERGIO C.F. MCCSRG44M23H501N;
– intimato –

Data pubblicazione: 23/05/2016

Nonché da:
MUCCI SERGIO C.E. MCCSRG44M23H501N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso
lo studio dell’avvocato GIOVANNI ANGELOZZI, che lo
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

e ricorrente incidentale –

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. C.E. 09339391006,
in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B,
presso lo studio degli avvocati ROBERTO PESSI,
FRANCESCO GIAMMARIA, che la rappresentano e
difendono, giusta procura speciale notarile in atti;
controricorrente al ricorso incidentale

avverso la sentenza n. 1535/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/11/2009 R.G.N.
1609/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito l’Avvocato SERRANI TIZIANA per delega verbale
GIAMMARIA FRANCESCO;
udite l’Avvocato ANGELOZZI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del

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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
on sentenza del 26 novembre 2009, la Corte d’Appello di Roma in parziale riforma della
(decisione resa dal Tribunale di Roma, accoglieva la domanda proposta da Sergio Mucci
nei confronti della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., avente ad oggetto il diritto al
ricalcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto, mediante
l’inclusione, nella relativa base di calcolo, del 4% della retribuzione accantonata e

Mucci, quale iscritto al Fondo pensioni del personale della BNL, nella misura da accertarsi
in separato giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria, tuttavia entro il limite
temporale segnato dall’entrata in vigore del CCNL del 1987.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, sul presupposto
della riconosciuta natura retributiva del contributo versato al Fondo pensioni da parte
dell’Istituto, la computabilità dello stesso agli effetti della liquidazione dell’indennità di
anzianità e del TFR peraltro limitata alla data di entrata in vigore del CCNL del 1987,
recante una previsione che, letta alla luce del disposto dell’ari 2120 c.c. come novellato
dalla legge n. 297/1982, implica l’esclusione dalla base di computo del TFR delle somme
destinate ad interventi di carattere previdenziale.
Per la cassazione di tale decisione ricorre la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A: affidando
l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste, con controricorso, Sergio Mueci il quale a sua
volta propone ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, cui resiste con
controricorso BNL S.p.A..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., nel denunciare
il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta
l’incongruità dell’iter logico-giuridico in base al quale la Corte territoriale è pervenuta al
convincimento circa la natura retributiva del contributo versato dall’Istituto di eredito al
Fondo Pensioni per il personale dipendente dallo stesso Istituto, per aver la Corte stessa
sostenuto quel convincimento con il richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che in tal
senso si era espressa relativamente alle contribuzioni versate dai soggetti datori a quei
Fondi di previdenza integrativa privi di autonoma soggettività ) nel contempo riconoscendo
come il Fondo pensione istituito per il proprio personale dalla BNL fosse, al contrario,
fornito di una propria soggettività.
Il secondo motivo è inteso ad evidenziare come l’errore precedentemente denunciato a
carico della pronunzia della Corte territoriale, per aver ritenuto, in difformità

accreditata dal suddetto Istituto di credito sul conto previdenziale facente capo anche al

dall’orientamento accolto da questa Corte, la natura retributiva del contributo versatogi
dalla BNL al Fondo pensione istituito dalla stessa per il proprio personale e dotato di
/autonoma soggettività, induca un ulteriore vizio specificato nella violazione e falsa
applicazione dell’originario disposto degli artt. 2120 e 2121 c.c. nonché dell’art. 2120 c.c.,
come novellato dall’art. 1,1. n. 297/1982.
Analogamente, nel terzo motivo l’errore originariamente censurato è predicato come

n. 153/1969, dell’ari 9 bis n. 103/1991, convertito nella 1. n. 166/1991 e dell’art. 1, commi
193 0 e 94°, i n_ 662/1996.
Con il quarto motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione departc.1362 e 1363
c.c., dell’art. 437, comma 2 e 414 , n) 5, c.p.c. in una con il vizio di motivazione, la Banca
ricorrente, da un lato, censura il convincimento espresso dalla Corte territoriale circa
l’irrilevanza, ai fini dell’esclusione della natura retributiva del contributo de quo, del
regime statutario del Fondo pensione, evidenziando come una simile conclusione si ponga
in contrasto con le regole legali di ermeneutica contrattuale – con particolare riferimento al
travisamento della comune intenzione dei contraenti quale emerge dall’opzione delle parti
istitutive in favore di una struttura del Fondo “a prestazione definita” implicante
l’indisponibilità da parte dell’iscritto della contribuzione del soggetto datore, nonché alla
carenza di una lettura sistematica dello Statuto del Fondo, tale da includere la disciplina
relativa al trattamento spettante in caso di mancata maturazione del diritto alle prestazione
o, al contrario, di erogazione delle stesse ed ancora alla stretta adesione al dato letterale,
percepito come esaustivo dell’indagine sulla comune intenzione delle parti,
nell’interpretazione dell’art. 8 dello Statuto del Fondo —;dall’altro, denuncia l’error in
procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’ammettere la produzione, in
sede di gravame, dell’accordo sindacale del 2.8.2002, da ritenersi, viceversa, inammissibile
quale mezzo istruttorio tardivamente proposto, altresì rilevando a carico della Corte
territoriale, con riguardo all’interpretazione di detto documento, ancora una volta, la
violazione delle regole di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c..
Dal canto suo il ricorrente incidentale, con atto di cui si dispone la riunione al ricorso
principale, per essere entrambi volti all’impugnazione della medesima sentenza, con
l’unico motivo, censura l’interpretazione accolta dalla Corte territoriale in relazione alla
disciplina in tema di determinazione della base di computo del TFR di cui al CCNL per il
personale direttivo delle aziende di credito del 27.10.1987 e successivi rinnovi, deducendo
che la deroga dalla Corte medesima ravvisata alla regola dell’onnicomprensività posta

determinante l’ulteriore vizio di violazione di legge denunciato relativamente all’art. 12, 1.

dall’alt 2120 c.c. era nella predetta regolamentazione collettiva prevista solo con riguardo

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‘l’eventuale istituzione di forme di tutela previdenziale aggiuntive rispetto a quelle in

essere.
I motivi di censura formulati con il ricorso principale meritano accoglimento in
considerazione dell’orientamento accolto da questa Corte a sezioni unite con la

recentissima pronunzia n. 5157/2015 che, relativamente ad una fattispecie del tutto

Corte, orientamento, ripreso da numerose decisioni successive (cfr. Cass. n. 8040/2015,
Cass. n. 9810/2015 e Cass. 16468/2015) ed al quale questo Collegio ritiene di dover dare
continuità, inteso a riconoscere natura previdenziale alla contribuzione posta a carico dei
datori di lavoro per il finanziamento di fondi di previdenza integrativa anteriormente
all’emanazione del cllgs. n. 21.4.1993, n. 124 istitutivo delle forme di previdenza
complementare, e tale da implicare l’infondatezza della domanda qui proposta avente ad
oggetto l’inclusione delle somme relative nella base di computo dell’indennità di anzianità
prima e del trattamento di fine rapporto poi, che viceversa presuppone la natura retributiva
del contributo predetto.
Tale ultimo arresto interpretativo di questa Corte si fonda non tanto, come era nel
precedente cui si richiama la Banca ricorrente principale (cfr. Cass. SS.UU. 1.2.1997, n.
974), sul possesso o meno da parte del fondo speciale erogatore del trattamento integrativo
di un’autonoma soggettività giuridica, qui espressamente ritenuta irrilevante, quanto sulla
non ravvisabilità in relazione alla contribuzione in questione del carattere della
corrispettività, assunto in un’accezione più rigorosa rispetto a quella accolta dalla
pronunzia sopra richiamata che aveva allora indotto questa Corte a distinguere fra
erogazioni corrispettive in senso stretto e quelle con funzioni previdenziale o assistenziale
intesa a valorizzare il dato fattuale della mancata corresponsione al lavoratore di tali
somme e dell’indisponibilità delle stesse da parte del medesimo e a consolidarne il rilievo
nel quadro di una interpretazione sistematica nella quale spiccano i riferimenti
all’esclusione di quelle somme dall’imponibile fiscale e contributivo, cui fa riscontro il
loro assoggettamento a contributo di solidarietà, ai sensi della disposizione retroattiva di
cui all’alt 9 bis del d.l. n. 103/1991, convertito nella legge n. 16611991.
I rilievi svolti dall’intimato in sede di controricorso non valgono a scalfire le

argomentazioni ivil questa Corte ~W’ addotte a sostegno della conclusione
accolta. Così è a dirsi per quel che riguarda la riconosciuta computabilità ai fini del TFR
della contribuzione a carico del lavoratore, giustificabile in considerazione daitcircostanza

analoga, ha risolto un contrasto interpretatili() insorto in seno alla sezione lavoro di questa

che in questo caso si tratterebbe di somme trattenute sulla retribuzione effettivamente
corrisposta ed altresì per quanto si assume derivare in termini di diretta disponibilità delle
somme da parte del lavoratore dal riferimento al regime a capitalizzazione individuale di
gestione del fondo, comprovato dalla riconosciuta spettanza al lavoratore, ai sensi
dell’accordo sindacale 2.8.2002, della contribuzione in precedenza affluita oltre che sul
conto individuale (costituito con i versamenti a carico del lavoratore) anche sul conto
generale (risultante viceversa dal montante dei versamenti effettuati dal datore), risultando
decisiva in senso contrario alla pretesa disponibilità l’argomento di cui alla motivazione
della recente pronunzia a sezioni unite, cui qui non si rinviene replica alcuna, per il quale
in caso di cessazione del rapporto senza diritto alla pensione integrativa — il che può
verificarsi quando non siano realizzati tutti i presupposti per la maturazione del diritto — il
dipendente non ha alcun diritto alla percezione dei contributi versati dal datore, argomento
cui può aggiungersi in senso confermativo l’assenza di qualsiasi riferimento ad una
possibilità di riscatto degli stessi.
Il ricorso principale va dunque accolto restando assorbito l’unico motivo su cui si articola
il ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata con pronuncia nel merito ex art.
384 c.p.c. di rigetto della domanda originaria e compensazione delle spese dell’intero
processo, essendo la pronunzia delle sezioni unite intervenuta successivamente alla
proposizione del ricorso introduttivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale assorbito l’incidentale, cassa la
sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda. Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2016
Il Consigliere est.

Il Presidente

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