Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10650 del 13/05/2011

Cassazione civile sez. I, 13/05/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 13/05/2011), n.10650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FABIO ANTONIO E C. S.N.C. (P.I. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo STUDIO LEGALE

COGGIATTI, rappresentata e difesa dagli avvocati PAPA VANESSA, RICCI

TOMMASO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO depositato il

18/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l’inammissibilità o

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente depositato, FABIO ANTONIO & C. snc in persona di G.F., impugnava il decreto della Corte d’Appello di Catanzaro del 18-04-2007, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento, in punto durata del procedimento o determinazione del quantum. Resiste con controricorso il Ministero.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Giudice a quo non ha correttamente considerato il periodo di ragionevole durata del procedimento, quello eccedente e non ha determinato il danno morale in conformità ai parametri CEDU e alla giurisprudenza di questa Corte (Euro 3.000,00; procedimento presupposto: aprile 1997 – pendente al deposito del ricorso – giugno 2006; durata ragionevole: il giudice a quo non la indica esattamente, riferendosi, in modo del tutto indeterminato ad un periodo di 3/4 anni).

Va cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, può procedersi ad una condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per l’importo di Euro 5.400,00 (durata ragionevole: 3 anni) nonchè alle spese del giudizio di merito, che saranno riliquidate come indicato in dispositivo.

Il tenore della decisione richiede che le spese del presente giudizio siano poste a carico dell’Amministrazione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie in parte qua il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e condanna l’amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 5.400,00 per indennizzo con interessi legali dalla domanda e le spese del giudizio di merito,che liquida in Euro 500,00 per onorari, Euro 378,00 per diritti ed Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge; per il presente giudizio di legittimità, condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese liquidandole in Euro 600,00 per onorari ed Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA