Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10650 del 05/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/06/2020, (ud. 20/11/2019, dep. 05/06/2020), n.10650

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32971-2018 proposto da:

D.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO

CARO, 50, presso lo studio dell’avvocato DANIELE CIRULLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato SILVIA MARZOT;

– ricorrente –

contro

OMAC SPA;

– intimata –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 3099/2018

del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. LUCIO CAPASSO che conclude

chiedendo, in accoglimento del primo motivo del proposto ricorso,

assorbito il secondo motivo, cassarsi l’impugnata ordinanza del

Tribunale di Modena per incompletezza dell’eccezione di incompetenza

e disporsi che la causa prosegua dinanzi al predetto Giudice.

Fatto

RILEVATO

che:

– con ordinanza del 27.9.2018, comunicata l’11.10.2018, il Tribunale di Modena, nel giudizio proposto da D.L.A. nei confronti della OMAC s.p.a., accolse l’eccezione del convenuto, dichiarò l’incompetenza per territorio ed indicò, quale giudice competente il Tribunale di Ferrara;

– il D.L. aveva agito in giudizio, in qualità di consumatore, per far valere la garanzia di qualità essenziale dell’autovettura acquistata;

– il Tribunale affermò la competenza del Tribunale di Ferrara, sulla base di diversi profili: il foro generale del convenuto (la sede sociale della società venditrice), il luogo in cui era stato eseguito il contratto ed il luogo in cui era stata eseguita l’obbligazione attraverso la consegna del mezzo. Escluse, invece, che potesse farsi riferimento, quale criterio di determinazione della competenza, al foro del consumatore, in quanto non rientrava nelle fattispecie previste dal Codice del Consumo, non era stata derogata la competenza territoriale e l’attore aveva agito, allegando la consegna di una autovettura usata e non nuova, azione inquadrabile nella consegna di cose prive della qualità essenziale e non nella vendita aliud pro alio;

– ha proposto regolamento di competenza D.L.A. sulla base di due motivi;

– la OMAC s.p.a. è rimasta intimata.

– il Pubblico Ministero, nella persona del Dott. Lucio Capasso ha concluso, ex art. 38 ter c.p.c., chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, sul rilevo che l’eccezione di incompetenza non fosse stata proposta in relazione a tutti i criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c..

Diritto

RITENUTO

che:

– va, in via prioritaria, esaminato il secondo motivo di ricorso, con il quale contesta che il giudice di merito non avrebbe applicato il Codice del Consumo, con riferimento al c.d. foro esclusivo del consumatore, non esistendo alcuna deroga pattizia ai sensi dell’art. 33 cit. Codice, comma 2, lett. u;

– il motivo è fondato;

– l’art. 135 codice del consumo, comma 2, stabilisce che, in tema di contratto di vendita, le disposizioni del codice civile si applicano “per quanto non previsto dal presente titolo”; l’art. 1469 bis c.c., introdotto dall’art. 142 codice del consumo, stabilisce che le disposizioni del codice civile contenute nel titolo “Dei contratti in generale” “si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore”.

– esiste, dunque, nell’attuale assetto normativo della disciplina della compravendita, una chiara preferenza del legislatore per la normativa del codice del consumo relativa alla vendita ed un conseguente ruolo “sussidiario” assegnato alla disciplina codicistica (relativa tanto al contratto in generale che alla compravendita): nel senso che si applica innanzitutto la disciplina del codice del consumo (art. 128 e segg.), potendosi applicare la disciplina del codice civile solo per quanto non previsto dalla normativa speciale (ex multis Cass. Civ. Sez. III, 30.5.2019, n. 14775).

– a tal fine, va osservato che l’art. 128 del codice del consumo stabilisce che, ai fini dell’applicazione delle norme contenute nel capo I del titolo III dello stesso codice dal titolo “Della vendita dei beni di consumo”, per “bene di consumo” si intende “qualsiasi bene mobile” e per “venditore” si intende “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizzi i contratti di cui al comma 1,” (contratti di vendita, permuta, somministrazione, appalto etc.).

– alle disposizioni civilistiche dettate agli artt. 1490 c.c., e ss., in tema di garanzia per i vizi dei beni oggetto di vendita si aggiungono, in una prospettiva di maggior tutela, gli strumenti predisposti dal codice del consumo;

quanto alla competenza territoriale, la giurisprudenza consolidata di questa Corte regolatrice afferma che si tratta di foro esclusivo e inderogabile, a meno che la previsione di altri fori sia stata oggetto di trattativa tra le parti, giusta la previsione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u);

– l’art. 33 lett. u,) attribuisce natura vessatoria alle clausole che stabiliscono, come sede competente, località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;

– la prova di tale circostanza costituisce un onere preliminare a carico del professionista che intenda avvalersi della clausola di deroga, ponendosi l’esistenza della trattativa come un prius logico rispetto alla dimostrazione della natura non vessatoria di siffatta clausola (tra le molte, Cass. 26/09/2008, n. 24262; Cass. 10/07/2013, n. 17083; Cass. 12/03/2014, n. 5703; Cass. 12/01/2015, n. 181);

nella specie, il ricorrente, già nell’atto di citazione aveva dedotto la qualifica di consumatore, lamentando i vizi del bene compravenduto, sicchè era applicabile il codice del consumo, indipendentemente dalla natura dei vizi;

– il professionista non ha dedotto l’esistenza di una clausola in deroga del foro del consumatore, sicchè è errata la decisione del Tribunale, che ha radicato la competenza seguendo gli ordinari criteri processuali per la determinazione della competenza territoriale;

– l’ordinanza impugnata va, pertanto cassata in relazione al motivo accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Modena, quale foro del consumatore, dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di sessanta giorni;

– va dichiarato assorbito il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 38 c.p.c., in quanto il convenuto non avrebbe contestato la competenza territoriale in relazione a tutti i criteri concorrenti.

– le spese del giudizio di legittimità vanno regolate nel giudizio di merito.

PQM

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Modena, dinanzi al quale rimette le parti, previa riassunzione nel termine di sessanta giorni.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 20 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2020

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